video suggerito
video suggerito

L’autorizzazione al lavoro minorile non è necessaria per l’attività di animatore

Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 7 del 24 marzo 2015 ha chiarito che non è necessaria l’autorizzazione preventiva della DTL per l’impiego di minori nello svolgimento dell’attività lavorativa di animatore. Vediamo perché.
A cura di Antonio Barbato
18 CONDIVISIONI
animatore

Con un interpello il Ministero del lavoro è intervenuto per disciplinare il lavoro minorile per l’attività di animatore, chiarendo che non è necessaria l’autorizzazione preventiva della Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) per impiegare dei minori nello svolgimento dell’attività di animatore, in quanto non considerata lavoro dello spettacolo ma semplice attività di intrattenimento.Al Ministero del Lavoro è stato chiesto un parere in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 4, comma 2, L. n. 977/1967, concernente l’autorizzazione per l’impiego di minori nello svolgimento di determinate attività lavorative.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto se, ai sensi della disposizione normativa citata, l’attività di animatore, ovvero di “colui che ha il compito di prendersi cura degli ospiti nelle strutture ricettive organizzando attività sportive, giochi, balli di gruppo ed attività rivolte ai bambini nei mini club” sia o meno ricompresa tra quelle soggette alla predetta autorizzazione.

La risposta del Ministero nell’interpello n. 7 del 2015:

Ai fini della soluzione del quesito, occorre muovere dalla lettura dell’art. 4, comma 2, L. n. 977/1967, così come modificato dal D.Lgs. n. 345/1999, il quale prevede che “l’impiego di minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo”, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, debba essere preventivamente autorizzato dalle Direzioni territoriali di questo Ministero (DTL), “purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale”.

Come chiarito da questo Ministero con circolare n. 1/2000, si può prescindere dall’obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per l’impiego del minore con riferimento a tutte quelle attività che per loro intrinseca natura, modalità di svolgimento o carattere episodico non risultino inquadrabili nell’ambito di un rapporto di lavoro ovvero assimilabili ad una vera e propria occupazione.

Ciò premesso, in risposta alla problematica sollevata, si evidenzia che l’attività svolta dalla figura dell’animatore consiste nell’organizzazione di eventi di intrattenimento all'interno di una struttura ricettiva, declinabile in tutte quelle attività di carattere ludico e ricreativo rivolte anche ai bambini, finalizzate a favorire la socializzazione degli ospiti/utenti, nonché a facilitare la fruizione dei servizi offerti dalla medesima struttura (es. animatori in case di riposo, ospedali, baby parking).

L’attività di animatore non sembra quindi rientrare tra quelle di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e neanche tra quelle annoverabili nell’ambito del settore dello spettacolo, richiamate dall’art. 4 sopra citato.

Si ritiene, infatti, che le attività indicate dalla norma, per le quali è richiesta espressamente la preventiva autorizzazione al lavoro della DTL, debbano essere intese in senso stretto, ovvero esclusivamente come quelle aventi il contenuto tipico delle prestazioni rese nei diversi ambiti sopra menzionati.

Ne consegue che nel “settore dello spettacolo” risultano annoverabili le sole attività dirette alla “rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano” (cfr. Cass., sez. lav., n. 21829/2014).

In linea con le osservazioni sopra svolte, non appare pertanto necessario richiedere l’autorizzazione preventiva della DTL per l’impiego dei minori nell’espletamento dell’attività di animatore, in considerazione del fatto che la stessa non appare volta alla realizzazione di spettacoli, quanto all’accoglienza ed intrattenimento degli ospiti di strutture ricettive o turistiche”.

Consulente del lavoro in Napoli. Esperto di diritto del lavoro e previdenza, di buste paga e vertenze di lavoro. Ama districarsi nell’area fiscale. E risolvere problemi dei lavoratori, delle imprese e dei contribuenti. Email: abarbato@fanpage.it.

18 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views