L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni di pensionati
L’esonero contributivo della legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), riconosciuto alle imprese sulle assunzioni a tempo indeterminato, spetta anche in caso di assunzione di un lavoratore pensionato. La percezione della pensione da parte del lavoratore assunto non impedisce quindi all’impresa di beneficiare della riduzione dei contributi da versare nella misura del 100%. A confermarlo è il Ministero del Lavoro in un interpello.
L’esonero contributivo dell’art. 1, comma 118, della Legge n. 190/2014, spetta alle imprese sulle assunzioni effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015, ed è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di 8.060 euro per 3 anni consecutivi. Ed è confermato che spetta anche sulle assunzioni di pensionati.
L’esonero può essere concesso solo nella misura in cui nei sei mesi precedenti all’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato. Il Legislatore ha escluso, inoltre, l’applicazione del beneficio con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio stesso sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché laddove nell’arco dei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della Legge in esame, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso datore di lavoro.
L’interpello che concede l’esonero contributivo anche per le assunzioni di pensionati è il n. 4 del 2016 ed è stato proposto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. E’ stato chiesto se il beneficio contributivo della legge 190/2014 possa essere riconosciuto anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore percettore di trattamento pensionistico, con riferimento al quale non viene concessa alcuna ulteriore agevolazione contributiva.
Il Ministero del Lavoro ricorda nell’interpello che la lettera dell’art. 1 comma 118 non circoscrive la platea dei lavoratori per i quali è possibile godere dell’esonero contributivo a coloro che non percepiscono un trattamento pensionistico.
E quindi il Ministero “ritiene pertanto che, in assenza di una preclusione espressa da parte del Legislatore, l’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico possa rientrare nel campo di applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014”.
L’incentivo oggetto dell’interpello è quello relative alle assunzioni effettuate nell’anno 2015. La Legge di Stabilità 2016 ha previsto l’introduzione di un esonero contributivo ridotto al 40%. In attesa di apposita circolare dell’Inps, c’è da ritenere che l’esonero contributivo ridotto al 40% di cui alla Legge di Stabilità 2016 spetti altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2016 in favore di lavoratori percettori di trattamento pensionistico.