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L’Inps annuncia un nuovo calcolo ISEE per famiglie con disabili

L’Inps ha annunciato un nuovo calcolo ISEE per la disabilità a seguito di alcune sentenze del Consiglio di Stato e del Decreto Legge n. 42/2016. Il ricalcolo delle attestazioni ISEE sarà elaborato dal 26 luglio fino al 10 settembre. Vediamo cosa cambia.
A cura di Antonio Barbato
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calcolo isee disabilità

A partire dal 26 luglio 2016 l'Inps procede al ricalcolo delle attestazioni Isee dei nuclei familiari con componenti disabili o non autosufficienti rilasciate per le domande presentate entro il 28 maggio 2016. L'operazione si è resa necessaria per l'introduzione di nuove regole di calcolo dell'Isee per questi nuclei familiari, a seguito di alcune sentenze del Consiglio di Stato e di quanto stabilito dal decreto legge 42/2016, convertito nella legge 89/2016.

Gli aspetti salienti sui quali è intervenuta la normativa citata hanno riguardato:

  • l'esclusione dal reddito, ai fini dell'Isee, dei trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dalle amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità;
  • l'introduzione di una maggiorazione dello 0,5 del parametro della scala di equivalenza in sostituzione delle franchigie originariamente previste per la disabilità e della detrazione delle spese sostenute per i collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta di ospitalità alberghiera.

Quindi viene escluso dalla nozione di “reddito disponibile” di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, i trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF.

Pertanto, per effetto di tale disposizione, questi trattamenti quali, ad esempio, indennità di accompagnamento, le pensioni di invalidità, le indennità di frequenza, le indennità di comunicazione, non saranno rilevati in automatico dagli archivi dell’Inps né andranno più indicati nella DSU qualora erogati da amministrazioni pubbliche diverse dall’INPS. Il comma 2 precisa poi che i suddetti trattamenti, se percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità (ad esempio carta acquisiti ordinaria, contributo affitto, assegno di maternità di base e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni ecc.), restano inclusi nella nozione di reddito disponibile riportata nell’articolo 5 del decreto legge citato. Pertanto, per i trattamenti non legati alla condizione di disabilità, rimane invariato quanto disposto dall’articolo 4, comma 2 , lett. f) del D.P.C.M. n. 159 del 2013 con la conseguenza che continuano a rilevare nel calcolo dell’ISEE.

Il comma 1 lett. b) dell’articolo 2 sexies del Decreto legge convertito ha inoltre sostituito le detrazioni delle spese e delle franchigie per le persone con disabilità previste nell’articolo 4, comma 4 lett. b), c) e d) con una maggiorazione della scala di equivalenza per ogni componente disabile, come definito dall’allegato 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013. In particolare, dalla somma dei redditi del nucleo familiare non sono più sottratte: – le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, sia sostenute direttamente sia acquisiti presso enti fornitori; – la retta per l’ospitalità alberghiera; – le franchigie previste per ogni componente disabile medio, grave o non autosufficiente. Infatti, in sostituzione di tali detrazioni il comma in esame prevede, per ogni componente il nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente, una maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. n. 159 del 2013.

L'Inps per effetto delle disposizioni di cui sopra ha modificato, a decorrere dal 29 maggio, data di entrata in vigore della legge, i nuovi indicatori (ad esempio Isee ordinario, Isee sociosanitario residenze, Isee Corrente) per i nuclei con persone affette da disabilità o che versano in condizioni di non autosufficienza.

Per le domande presentate da quella data le attestazioni rilasciate hanno tenuto conto delle modifiche introdotte.

Gli Isee ottenuti con domande presentate prima del 29 maggio, elaborati sulla base della vecchia normativa, saranno ricalcolati d'ufficio, senza che sia necessario presentare una nuova DSU (dichiarazione sostitutiva unica).

Dato l'elevato numero di elaborazioni, il ricalcolo sarà effettuato "in blocchi" in ordine cronologico, sulla base della data di presentazione della dichiarazione originaria. L'operazione si concluderà entro il prossimo 10 settembre.

L'attestazione degli Isee ricalcolati dovrà essere verificata dagli utenti interessati attraverso i canali messi a disposizione dall'Istituto (Caf, accesso con Pin, sedi periferiche dell'Istituto).

Nei casi di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, sarà comunque possibile presentare una nuova dichiarazione Isee senza attendere il ricalcolo d'ufficio da parte dell'Inps.

Si ricorda infine che l'Inps mette a disposizione degli Enti erogatori delle prestazioni sociali, ai quali spetta la valutazione sulla decorrenza dell'Isee ricalcolato, anche l'Isee calcolato sulla base delle vecchie regole.

L’attestazione degli ISEE ricalcolati potrà essere verificata dagli interessati attraverso i consueti canali di comunicazione all’utenza: Servizi on line – accesso tramite Pin, Caf, sedi territoriali Inps.

La nuova modulistica e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul portale “ISEE post riforma 2015”.

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