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La delega al CAF per 730 precompilato vale per un anno ed è revocabile

Per poter presentare il 730 precompilato tramite CAF o professionisti abilitati il contribuente ha firmato un apposita delega. La validità è annuale ed è revocabile. Vediamo tutte le informazioni in merito alle deleghe firmate da lavoratori e pensionati in favore dei Centri di assistenza fiscale, i Commercialisti o i Consulenti del Lavoro.
A cura di Antonio Barbato
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validità delega al CAF

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26/E del 7 luglio 2015 risponde ad un importante quesito riguardante la gestione delle deleghe acquisite da CAF e professionisti per l’accesso al 730 precompilato dei contribuenti, la dichiarazione che da quest’anno è precompilata. Viene chiarito per quanto tempo vale la delega che ogni contribuente ha firmato per avvalersi del CAF per l'invio del proprio 730 precompilato.

Uno dei quesiti ai quali l’Agenzia delle Entrate ha risposto è il seguente: “La delega del contribuente al sostituto, a un Caf o a un intermediario, per scaricare dal sito delle Entrate il 730 precompilato, può essere pluriennale o fino a revoca o deve essere predisposta annualmente? È sufficiente un’e-mail del contribuente?

Vediamo la risposta del Fisco in merito alla validità della delega firmata dal contribuente, dal pensionato, dal lavoratore, per poter inviare il proprio 730 precompilato per l’anno 2015.

La risposta del Fisco: “La delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata ha validità annuale e può essere conferita, unitamente a una copia del documento di identità del delegante, sia in formato cartaceo che in formato elettronico. La delega può essere sottoscritta elettronicamente, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del Codice dell’Amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). Pertanto è necessario che il delegante si identifichi, attraverso le credenziali rilasciate dalla sua azienda per l’accesso alla rete interna ovvero attraverso una firma avanzata, qualificata o digitale, a meno che non si tratti di una casella di posta elettronica certificata con identificazione del titolare (la cosiddetta PEC-ID).

A cosa serve la delega firmata al CAF o al professionista. Per accedere alla dichiarazione precompilata, nonché per consultare il foglio informativo messo a disposizione dall’Agenzia, il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dal contribuente apposita delega, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo o in formato elettronico. La delega contiene l’indicazione del codice fiscale del contribuente, dell’anno d’imposta cui si riferisce il modello 730 precompilato, della data di conferimento della stessa e la precisazione che la stessa vale, oltre che per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche per la consultazione del foglio informativo.

La delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa a una sola annualità e può essere revocata con le medesime modalità del conferimento.

Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non ha utilizzato la dichiarazione 730 precompilata, il Caf o il professionista abilitato ha acquisito idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all’accesso al modello 730 precompilato.

Il registro delle deleghe. Il sostituto d’imposta (datore di lavoro o Inps), il Caf o il professionista abilitato (Commercialisti, Consulenti del Lavoro, ecc.) annotano giornalmente in un apposito registro cronologico, che può essere tenuto anche in formato elettronico, le deleghe acquisite, con indicazione del numero progressivo e della data della delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del delegante, degli estremi del documento di identità del delegante.

La data di registrazione della delega deve essere uguale o successiva alla data di conferimento indicata nella delega stessa e comunque antecedente rispetto al momento della richiesta della dichiarazione precompilata.

Il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato individuano altresì uno o più soggetti responsabili per la gestione delle suddette deleghe, ai quali si rivolgerà l’Agenzia delle entrate nelle successive attività di controllo.

La corretta acquisizione delle deleghe, l’accesso alla dichiarazione precompilata e al foglio informativo sono oggetto di controlli da parte dell’Agenzia delle entrate, anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati. Inoltre, l’Agenzia delle entrate può richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, documenti che dovranno essere trasmessi tramite posta elettronica certificata entro quarantotto ore dalla richiesta.

Conservazione delle deleghe. I Caf e i professionisti conservano le deleghe ricevute, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera d-bis, del decreto n. 164 del 1999, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono. I sostituti d’imposta, conservano le deleghe ricevute nei termini previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera d, del decreto n. 164 del 1999, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono.

Per quanto riguarda le modalità di conservazione delle deleghe, si evidenzia che le stesse possono essere conservate in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In tale ultimo caso, come chiarito dalla risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014 relativamente alla conservazione della documentazione da parte di Caf e professionisti, le copie delle deleghe sono conservate in formato PDF o TIFF.

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