La domanda telematica all’Inps per l’erogazione diretta del TFR a Fondo Tesoreria
Importanti novità in materia di prestazioni del Fondo Tesoreria dell’Inps, fondo nel quale confluiscono le quote di TFR dei lavoratori delle aziende con più di 50 addetti. E’ possibile inviare telematicamente la domanda per l’erogazione diretta del trattamento di fine rapporto (TFR) o dell’anticipazione del TFR stesso al lavoratore. Con questa prestazione, il Fondo provvede ad erogare la quota accantonata direttamente al lavoratore, senza il normale intervento aziendale. La nuova domanda telematica sostituisce la vecchia modalità di presentazione dei modelli.
Quando il TFR lo paga direttamente il Fondo Tesoreria. L’erogazione diretta del TFR accantonato è possibile solo in alcuni casi e li chiarisce l’Inps. Con il messaggio n. 27770 del 12 dicembre 2008, l’Inps ha stabilito le regole per l’erogazione diretta del TFR a carico del Fondo di Tesoreria. Il riferimento è alla circolare n. 70 del 3 aprile 2007, con la quale l’Inps ha illustrato le novità legislative introdotte dalla Legge n. 296 del 2006, ossia il TFR destinato al Fondo Tesoreria Inps “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR di cui all’art. 2120 del codice civile”.
La circolare in questione tratta il caso di “Incapienza dei contributi dovuti agli Enti previdenziali”, ossia quando per effetto del pagamento dei contributi previdenziali tramite il modello F24, l’azienda non riesce a compensare l’erogazione dovuta al lavoratore a titolo di TFR e per conto del Fondo di Tesoreria (che va a credito aziendale) con il debito per i contributi da versare nel mese di competenza.
La circolare indica che “qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese, siano esse a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione, ecceda l’ammontare di contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare l’intera quota a suo carico delle prestazioni richieste. In quest’ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza”.
Il messaggio del 2008 disciplinava anche le modalità di presentazione della domanda di erogazione diretta del TFR a carico del Fondo di Tesoreria a favore dei lavoratori interessati ed, a tal fine, furono introdotti i modelli FTES01/03 per l’azienda ed FTES02 per i lavoratori. La circolare n. 21 del 7 febbraio introduce la trasmissione in modalità telematica della dichiarazione in oggetto da parte delle aziende, con l’unificazione dei dati riportati nei modelli cartacei FTES01 e FTES02.
La domanda telematica per il pagamento diretto del Fondo Tesoreria
Prima di tutto va precisato che la domanda va presentata dall’azienda, dal datore di lavoro che per incapienza non può erogare il trattamento di fine rapporto (TFR) accantonato presso il Fondo Tesoreria, o l’anticipazione dello stesso, e quindi poi recuperare l’importo a credito tramite l’uniemens ed il modello F24. Il datore di lavoro incapiente ora può presentare la domanda telematicamente, vediamo come.
L’Inps con la circolare n. 21 del 7 febbraio 2013 ha introdotto la telematizzazione delle domande. Dopo il periodo transitorio di sperimentazione della durata di 180 giorni a partire dal 7 febbraio 2013, la trasmissione della dichiarazione di incapienza da parte delle aziende per l’intervento diretto di pagamento ai lavoratori del TFR dal Fondo di Tesoreria dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- accedendo dal sito internet www.inps.it alla sezione “Servizi online – per tipologia di utente” “Aziende, consulenti e professionisti – Domanda Fondo Tesoreria”;
- inviando un file telematico XML. Per la trasmissione dei dati da parte delle aziende sarà possibile procedere tramite invio FTP in formato XML; le specifiche tecniche per la trasmissione e i parametri di configurazione per la connessione FTP possono essere richiesti alla seguente casella di posta: Info.FondoTesoreria@inps.it.
Il Contact Center Multicanale Inps-Inail, raggiungibile al numero 803164 da rete fissa ed al numero 06164164 da rete mobile, provvederà a fornire, a richiesta, esclusivamente supporto informativo per il corretto utilizzo del servizio web.
I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione di incapienza sono:
- il datore di lavoro, ovvero un dipendente delegato dallo stesso;
- i soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti;
- i responsabili delle procedure concorsuali e i responsabili della gestione dell’azienda in sostituzione del datore di lavoro.
L’identificazione del soggetto per l’accesso alla trasmissione della dichiarazione di incapienza avverrà tramite PIN. Il flusso delle domande telematiche, inviato dal datore di lavoro o altro soggetto obbligato, viene memorizzato in un data-base centralizzato. Dal data-base le domande transitano, in maniera automatica ed in relazione al codice di avviamento postale dei lavoratori interessati dall’erogazione, alle Sedi competenti a gestire i pagamenti.
Il periodo transitorio di 180 giorni. La dichiarazione di incapienza mediante modalità telematica resterà l’unica strada per la comunicazione. Ma al fine di garantire la più ampia informazione e divulgazione delle novità afferenti la trasmissione della dichiarazione di incapienza mediante modalità telematica, l’Inps ha previsto un periodo transitorio di sperimentazione della durata di 180 giorni, a partire dalla pubblicazione della circolare (7 febbraio 2013), durante il quale sarà possibile inviare le domande anche mediante i modelli cartacei FTES01/02/03 secondo le modalità disciplinate nel messaggio 27770 del 12/12/2008. Entro e non oltre il periodo transitorio, le istanze già presentate in modalità cartacea saranno inserite manualmente dagli operatori di sede nell’apposita procedura di acquisizione telematica.
Contenuto della domanda telematica. La domanda telematica conterrà informazioni analoghe a quelle previste in precedenza nei modelli FTES01 e FTES02. La compilazione di alcuni campi non è necessaria, in quanto gli stessi saranno valorizzati automaticamente dalla procedura mediante prelievo dal flusso UniEmens, inviato dall’azienda. In ogni caso i dati necessari sono:
- la matricola aziendale, i dati identificativi dell’azienda;
- la dichiarazione di incapienza ed il periodo in cui questa si è verificata;
- la data di inizio e data fine versamento al Fondo di Tesoreria
- codice fiscale e dati anagrafici del lavoratore
- la sede Inps di competenza, i dati relativi al rapporto di lavoro, gli importi prelevati dal flusso UniEmens;
- tipo richiesta (acconto o saldo, in caso di acconto viene richiesto l’importo da erogare), l’aliquota fiscale, ritenuta fiscale su eventuale acconto (relativo ad importo di competenza del Fondo di Tesoreria);
- anni e mesi di anzianità relativi al periodo di copertura del Fondo di Tesoreria;
- dati relativi ad eventuali periodi di part-time;
- dati necessari per i pagamenti da effettuare alle Finanziarie a seguito di cessione del quinto con garanzia sul TFR.
Sulla base di questi importanti dati forniti, il Fondo di Tesoreria dell’Inps provvede a sbloccare il pagamento diretto del trattamento di fine rapporto (TFR) o dell’anticipazione su TFR richiesta, senza il tramite del datore di lavoro, dichiarato incapiente con la domanda telematica.