La formazione del datore di lavoro col ruolo di responsabile RSPP
Ogni datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze un lavoratore è obbligato a rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro del D. Lgs. n. 81 del 2008, quindi effettuare la valutazione dei rischi, redigere il Documento di valutazione dei rischi (DVR) anche secondo le procedure standardizzate (DVRS), ma anche provvedere alla informazione e formazione dei lavoratori. Anche il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) va formato. Nelle piccole realtà aziendali, il datore di lavoro può decidere di ricoprire in prima persona tale ruolo. E ciò è specificamente previsto dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che prevede un particolare obbligo formativo.
Definizione e requisiti del ruolo di RSPP. L’articolo 2 del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro definisce il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) “la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
L’art. 31 stabilisce che “il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici”. In alcuni casi l’organizzazione interna del servizio di prevenzione e protezione è obbligatoria, come nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori ad esempio.
Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni “devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, e devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico”.
Il ruolo di datore di lavoro RSPP (DLRSPP). E’ possibile per il datore di lavoro ricoprire in prima persona il ruolo di RSPP, nelle realtà di piccole dimensioni, rispecchiando anche il requisito del “numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda” imposto dal D. Lgs. n. 81 del 2008. Ma come gli altri, per ricoprire il ruolo di RSPP il datore di lavoro deve possedere le capacità e i requisiti professionali dell’art. 32 del T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro, articolo che vedremo in seguito.
Casi in cui è consentito lo svolgimento del ruolo di datore di lavoro RSPP (DLRSPP). Lo stabilisce l’allegato II del Decreto. Si tratta dei seguenti casi:
- Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori;
- Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
- Aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
- Altre aziende fino a 200 lavoratori.
Aziende in cui è vietato il ruolo di DLRSPP. Sono escluse dall’istituzione del ruolo di DLRSPP le aziende industriali di cui all’art. 1 del DPR 175 del 1988, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del Decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
Salvo che nei casi appena descritti, quindi, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II sopra citate, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni previste dall’art. 34.
Inoltre nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis (che tratta le modalità di svolgimento della formazione).
L’art. 32 più volte citato stabilisce che “le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”. E poi aggiunge: “Per lo svolgimento delle funzioni, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”.
L’art. 32 più volte citato stabilisce che “le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”. E poi aggiunge: “Per lo svolgimento delle funzioni, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”.
Inoltre per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui sopra, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
Il percorso formativo del datore di lavoro RSPP legato alla classificazione Ateco
Nel caso in cui il datore di lavoro decida di ricoprire in prima persona il ruolo, quindi decide di autonominarsi per lo svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione nella sua azienda (ruolo di DLSPP), la durata dei corsi deve essere adeguata al principio di proporzionalità tra sforzo formativo e entità del rischio complessivo dell’attività da svolgere previsto dal comma 2 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81 del 2008. Tale articolo disciplina proprio lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
Durata dei corsi. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP e quindi ricoprire il ruolo di DLRSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definite dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
La durata di 16 ore del corso di formazione per DLRSPP è prevista per le attività a rischio basso inserite nell’allegato II dell’Accordo. Rientrano nel classificazione di rischio basso, tra gli altri, gli uffici, le aziende di servizi, commercio e turismo.
Le ore salgono a 32 per le attività a rischio medio (pesca, istruzione, agricoltura, trasporti, ecc.) fino a raggiungere le 48 ore per le attività a rischio alto (edilizia e costruzioni, industria alimentare, manifatturiero, ecc.). Per stabilire quante ore di formazione deve effettuare il datore di lavoro occorre consultare l’elenco dell’allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, nel quale c’è la classificazione nei tre gruppi di rischio associate ai vari codici Ateco 2002-2007.
La formazione, eseguibile anche in modalità e-learning, è da effettuarsi secondo 4 moduli:
- Giuridico-normativo;
- Gestione ed organizzazione della sicurezza;
- Individuazione e valutazione dei rischi;
- Formazione e consultazione dei lavoratori.
Formazione per il ruolo di DLRSPP in caso di nuova attività. L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede un regime di favore per le nuove attività. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi, in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
Corso di aggiornamento dei datori di lavoro DLRSPP. L’aggiornamento obbligatorio è quinquennale, ossia i corsi svolti valgono per 5 anni, ma è necessario nell’arco del quinquennio la frequentazione di corsi di aggiornamento della durata di 6 ore per le attività a rischio basso, di 10 ore per le attività a rischio medio, e di 14 ore per le attività a rischio elevato.