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La Naspi non spetta per i periodi di cassa integrazione (CIG a zero ore)

Il Ministero del lavoro ha chiarito in una nota che i periodi di cassa integrazione CIG a zero ore e di malattia senza integrazione del datore di lavoro sono considerati neutri per i requisiti, il calcolo dell’importo mensile e la durata della Naspi, la nuova indennità di disoccupazione ex Aspi. Ciò potrebbe far perdere ai lavoratori alcune settimane in pagamento da parte dell’Inps, vediamo perché.
A cura di Antonio Barbato
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aspi naspi e cassa integrazione

Importante chiarimento del Ministero del lavoro sulla durata della nuova indennità di disoccupazione Naspi e sul relativo calcolo dell’importo mensile spettante al lavoratore. Nel computo non saranno considerati i periodi di CIG a zero ore o di malattia senza integrazione del datore di lavoro. Per ogni due settimane di cassa integrazione a zero ore spetterà una settimana in meno di Naspi, vediamo perché.

Con un comunicato del Ministero del lavoro apparso sul sito istituzionale del 20 marzo è stato anticipato che per la nuova prestazione Naspi (la nuova indennità di disoccupazione Aspi) saranno considerati neutri i periodi di CIG a zero ore e quelli non utili al soddisfacimento del requisito contributivo immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

La indennità di disoccupazione Naspi è la nuova indennità di disoccupazione che parte dal 1 maggio 2015 e porta con sé una serie di importanti novità (fino 1.300 euro per 24 mesi).

I requisiti per la Naspi sono pari ad almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni. In presenza di questo requisito la Naspi spetta al lavoratore.

La durata della Naspi, ossia il numero di mesi percepiti, rispetto all’Aspi, non è di 8 mesi o 10 mesi o 12 mesi come la precedente normativa, ma dipende dal “numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni”. Ossia, se un lavoratore ha lavorato 2 anni prima di essere licenziato, avrà una durata della Naspi di un anno. Se ha lavorato 3 anni, ed ha 36 mesi di contribuzione versati, avrà diritto a 18 mesi di Naspi.

Il Ministero ha chiarito con un comunicato che alcuni periodi di lavoro non sono da considerare in questo calcolo sia per i requisiti che per la durata della Naspi. Vediamoli.

La nota del Ministero del Lavoro: “Con riferimento al diritto alla nuova prestazione NASpI in presenza di periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (per esempio malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) che risultino immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, si precisa quanto segue.

Il Decreto Legislativo 22/2015 rinvia, per questi casi, alla normativa vigente. Gli eventi sopra richiamati (CIG a zero ore e malattia senza integrazione) saranno quindi considerati, come avveniva in precedenza, periodi neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.

Allo stesso modo, quanto al nuovo requisito introdotto dalla recente disciplina, consistente nel poter far valere almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo verrà ricercato nei dodici mesi immediatamente precedenti gli eventi sopra richiamati, anche qui considerati periodi neutri.

Tutti questi aspetti saranno adeguatamente dettagliati nella circolare attuativa della NASpI che verrà emanata dall'INPS”.

Ciò significa che il lavoratore rimasto disoccupato non percepirà l’indennità Naspi per i periodi in cui è stato in cassa integrazione a zero ore. Ma tali periodi di CIG a zero ore saranno considerati neutri e quindi esclusi dal computo. Più precisamente si ricalcoleranno, escludendo i periodi neutri per CIG a zero ore, i 4 anni entro i quali conteggiare le settimane di contribuzione per il diritto alla Naspi, ma soprattutto per la durata della Naspi, ossia il numero di mesi percepiti dal lavoratore.

La Naspi, come abbiamo visto, spetta per una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni. Ne consegue ad esempio che se un lavoratore è stato 2 mesi in cassa integrazione a zero ore nell’arco del tempo di 4 anni considerato, e non ha ulteriori periodi da far valere, perderà una mensilità di Naspi. Quindi per ogni due settimane di CIG a zero ore, il lavoratore potrebbe perdere una settimana di indennità Naspi. Che in soldi equivale a circa un quarto dell’importo mensile spettante.

Consulente del lavoro in Napoli. Esperto di diritto del lavoro e previdenza, di buste paga e vertenze di lavoro. Ama districarsi nell’area fiscale. E risolvere problemi dei lavoratori, delle imprese e dei contribuenti. Email: abarbato@fanpage.it.

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