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La riduzione dei premi Inail 2014 della Legge di Stabilità e le altre novità

Con la Legge di stabilità 2014 è stata disposta la riduzione dei premi Inail versati dai datori di lavoro come assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Rivalutate anche le tabelle indennizzo danno biologico, portata al 100% della retribuzione la rendita ai superstiti per i deceduti sul lavoro. Modifiche anche ai beneficiari del Fondo di sostengo per i familiari vittime di gravi infortuni sul lavoro. Vediamo tutte le novità.
A cura di Antonio Barbato
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legge di stabilità 2014 novità in materia Inail

La Legge di Stabilità 2014 non passerà alla storia come una legge che modifica drasticamente lo scenario economico, fiscale, contributivo dei datori di lavoro italiani, delle imprese in un momento di crisi, ma contiene alcune importanti disposizioni in materia Inail. E’ stata stabilità una riduzione dei premi Inail a partire dal 2014 per una cifra di 1 miliardo di euro, che consentirà un risparmio alle imprese.

E’ stato inoltre incrementato l’indennizzo per il danno biologico, è stata incrementata la rendita ai superstiti per i lavoratori deceduti sul lavoro nonché la platea dei beneficiari del Fondo di sostegno per i familiari di vittime di gravi infortuni sul lavoro. Affrontiamo una panoramica su tutti i commi dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che hanno riguardato le norme di riferimento dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Riduzione dei premi Inail dal 1 gennaio 2014

Il comma 128 della Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013, è stata prevista una riduzione dei premi e contributi da versare all’Inail a partire dal 1 gennaio 2014. Tale riduzione percentuale è da applicare ad ogni tipologia di premio, ivi compreso l’agricoltura, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

L’attuazione è prevista attraverso un Decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia, che definirà le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni:

  • Assicurazione contri gli infortuni in ambito domestico, dell’articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493;
  • Lavoro accessorio, dell’articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;
  • DURC, decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. 

Incremento dell’indennizzo per danno biologico 

Il comma 129 della Legge di Stabilità 2014 dispone un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi  indicati nella “tabella indennizzo danno biologico” prevedendo, in via straordinaria “un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione”.

Rendite ai superstiti per deceduti sul lavoro al 100% con il massimale retributivo

Il comma 130 della Legge n. 147 del 2013 interviene sulla normativa relativa alle rendite ai superstiti, prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965. L’art. 85, nella prima parte, è stato sostituito dal seguente: “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116”. Le misure a cui fa riferimento l’articolo modificato sono le seguenti:

1) il 50% al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta una somma pari a tre annualità di rendita;

2) il 20% a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti;

3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il 20% a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il 20% a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.

Se i superstiti sono i figli. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.

Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data.

Sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.

La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite.

Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente. Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di 516,46 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4).

Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.

Quale è la retribuzione annua per il calcolo della rendita ai superstiti. L’art. 116 stabilisce che “per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite  ai  superstiti,  quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118 (rendite su retribuzioni convenzionali),  è  assunta  quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio.

Qualora  l'infortunato  non  abbia prestato la sua opera durante il detto  periodo  in  modo  continuativo,  oppure  non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo   delle   retribuzioni  percepite  nel  periodo  medesimo,  la retribuzione  annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera.

A  questo effetto, si considera retribuzione giornaliera la  sesta  parte  della  somma che si ottiene rapportando alla durata oraria   normale  della  settimana  di  lavoro  nell'azienda  per  la categoria  cui  appartiene  l'infortunato  il  guadagno  medio orario percepito  dall'infortunato  stesso anche presso successivi datori di lavoro  fino  al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici  mesi,  per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.

Quale è l’entità del massimale richiamato dalla Legge di Stabilità. In   ogni  caso  la  retribuzione  annua  è  computata  da  minimo corrispondente  a  trecento  volte la retribuzione media giornaliera, diminuita  del  trenta  per  cento  ad  un  massimo  corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento.

Beneficio del Fondo di sostegno per i familiari di vittime di gravi infortuni sul lavoro

Viene confermato con il comma 131 della Legge di Stabilità quanto previsto dal D.M. 19 novembre 2008 in riferimento all’individuazione dei familiari aventi titolo al beneficio previsto dal Fondo di sostegno per i familiari vittime di gravi infortuni sul lavoro: “I benefici a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari superstiti di cui all'articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e, in loro mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo articolo 85”.

L’art. 85 è già stato citato in precedenza, in sostanza l’ordine previsto dal comma 131 è il seguente:

1) coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;

2) figli naturali, legittimi, figli adottivi, riconosciuti e riconoscibili;

3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), gli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4)  Oppure sempre in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), i fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.

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