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La sorveglianza sanitaria in caso di distacco del lavoratore

Il Ministero del Lavoro in un interpello ha precisato che l’obbligo di sorveglianza sanitaria obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008), in caso di distacco, spetta al distaccatario, ossia l’impresa che accoglie il lavoratore. Mentre gli obblighi di informazione e formazione spettano al datore di lavoro distaccante. Vediamo tutte le informazioni.
A cura di Antonio Barbato
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distacco del lavoratore medico competente sorveglianza sanitaria

Il Ministero del Lavoro in risposta all’interpello in materia di  sicurezza n.  8 del 12 maggio 2016 ha affermato che riguardo alla sorveglianza sanitaria in caso di distacco dei lavoratori, gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco (distaccante) che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). Ma la sorveglianza sanitaria spetta al distaccatario.

Nello specifico, nell’interpello viene precisato che l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato va assolto dal distaccante, mentre al distaccatario, ossia l’impresa che riceve il lavoratore, spetta invece l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.

Vediamo ora nello specifico la normativa e l’interpello.

L’art. 41 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 prevede l’obbligo di sorveglianza sanitaria, che deve essere effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente ed anche qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Nell’interpello n. 8/2016 viene chiesta la ”corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008”. In particolare l’istante chiede di sapere “nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D.Lgs 81/2008 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati”.

Il Ministero del Lavoro nell’interpello ricorda che l’art. 3, co 6, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. […]”.

Quando c’è il distacco del lavoratore. L’art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003 prevede che “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.

La risposta della Commissione degli Interpelli: “In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario).

Sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo, quindi sul distaccante, grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

Al secondo (distaccatario) spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria".

Quali sono gli obblighi di sorveglianza sanitaria

Per completezza, è bene ricordare cosa prevede la normativa del D. Lgs. n 81/(2008 in materia di sorveglianza sanitaria.

Quest’ultima comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. Per maggiori informazioni vediamo il medico compentente e la sorveglianza sanitaria.

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