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La sostituzione della caldaia consente l’accesso al bonus mobili

Il contribuente che provvede alla sostituzione della caldaia può optare per la detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie e accedere al bonus mobili, la detrazione del 50% che spetta fino a 10 mila euro di spesa per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Vediamo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.
A cura di Antonio Barbato
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La sostituzione della caldaia è agevolata con delle detrazioni fiscali. Al contribuente, in presenza dei requisiti, può spettare infatti la detrazione del 65% per interventi di risparmio energetico, il cosiddetto ecobonus, oppure è facoltà del contribuente optare, sempre le spese per la sostituzione della caldaia, per la detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie, il cosiddetto bonus ristruttuazioni. In quest’ultimo caso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sostituzione della caldaia consente, oltre all’accesso alla detrazione del 50% sulla spesa sostenuta per cambiare la caldaia, anche l’accesso al bonus mobili o bonus arredi.

Sostituzione caldaia e bonus mobili: ecco quando spetta la detrazione. E’ un importante chiarimento, quello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 3/E del 2 marzo 2016. In sostanza viene comunicato al contribuente che la sostituzione della caldaia, essendo un intervento di manutenzione straordinaria, consente al contribuente di accedere alla detrazione per ristrutturazione edilizia e, siccome tale detrazione è presupposto per accedere al bonus mobili, consente l’accesso anche a quest’ultima agevolazione fiscale, che riguarda l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Il chiarimento è importante per chi ristruttura la propria casa, o semplicemente sostituisce la propria caldaia, e investe anche nell’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Sia il bonus ristrutturazioni che il bonus mobili sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2016. Il bonus mobili ed elettrodomestici scatta anche se si acquistano mobili ed elettrodomestici nell’anno 2016 e si è sostenuto un intervento di recupero del patrimonio edilizio (una ristrutturazione oggetto di bonus ristrutturazioni) a decorrere dal 26 giugno 2012 (quindi è possibile ad esempio beneficiare del bonus mobili anche se la ristrutturazione è stata fatta nella seconda parte del 2012, nell’anno 2013 o nel 2014 o nel 2015), fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile di 10000 euro.

Cosa significa questo? Che in base al chiarimento (che riportiamo in seguito nel testo integrale) dell’Agenzia delle Entrate sulla sostituzione delle caldaie, è possibile beneficiare del bonus mobili ed elettrodomestici se il contribuente ha sostituito la caldaia dal 26 giugno 2012 in poi beneficiando del bonus ristrutturazioni.

Quindi se si sostituisce la caldaia, oltre a poter optare per il bonus ristrutturazioni del 50% al posto dell’ecobonus del 65%, si può beneficiare del bonus mobili, ossia della detrazione del 50% sulla spesa sostenuta fino a 10.000 euro per l’acquisto dei seguenti mobili:

  • letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni anche in parquet, tende e tendaggi ed altri complementi di arredo.

Ma anche per l’acquisto dei seguenti elettrodomestici:

  • frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, condizionatori ed altri apparecchi per il condizionamento.

Il contribuente che quindi sostituisce o ha sostituito la caldaia, se ha acquistato anche mobili o elettrodomestici, deve considerare che può beneficiare di due detrazioni fiscali: il bonus ristrutturazioni del 50% per l’acquisto della caldaia e il bonus mobili ed elettrodomestici per il 50% della spesa sostenuta per quest’ultimi.

Vediamo ora il chiarimento del Fisco nella circolare n. 3/E del 3 marzo 2016.

La domanda:

Le istruzioni ministeriali in merito alla possibilità di fruire della detrazione per l’arredo legate a lavori di ristrutturazione, specificano che: “Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici”. In base a tale principio si ritiene che possano dare diritto alla agevolazione fiscale per l’acquisto dell’arredo anche le sostituzioni delle caldaie per le quali si opta per la detrazione del 50 per cento.

La risposta:

Con circolare n. 29/E del 2013, par. 3.2, è stato precisato che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, ammessi alla detrazione del 36 per cento (attualmente 50 per cento), costituiscono presupposto per l’accesso al c.d. “bonus mobili” qualora si configurino quanto meno come interventi di “manutenzione straordinaria” ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative.

Al riguardo, con circolare n. 11/E del 2014, par. 5.1, in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR, è stato affermato che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (art. 123, comma 1, del DPR n. 380 del 2001), mentre, negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria “tendendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione (cfr. circolare n. 57 del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria.”.

Si ritiene, pertanto, che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell’ambito della lettera h) del medesimo art. 16-bis.

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