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La stabilizzazione degli associati in partecipazione in tre mesi col Decreto Lavoro

Il Decreto lavoro consente la regolarizzazione degli apporti di lavoro degli associati in partecipazione attraverso la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, o apprendistato. Necessario un accordo collettivo sindacale ed il versamento di un contributo straordinario all’Inps, ente che effettua il controllo del buon esito della sanatoria, valida anche per le associazioni che hanno subito provvedimenti amministrativi dopo i limiti introdotti dalla Riforma Fornero.
A cura di Antonio Barbato
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decreto lavoro e associazione in partecipazione

Il Decreto Lavoro continua il lavoro della Riforma Fornero sulle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Dal limite imposto dalla legge n. 92 del 2012 pari ad un massimo di  tre associati impiegabili nella medesima attività lavorativa in associazione, si è passati alla possibilità per i datori di lavoro di stabilizzare gli associati stessi con un contratto a tempo indeterminato o con un contratto di apprendistato, per il tramite di un accordo sindacale. Viene combattuto così l’uso elusivo di tale istituto.

Le limitazioni della Riforma Fornero. Il comma 28 dell’art. 1 della Legge n. 92 del 2012 ha introdotto un nuovo comma all’art. 2549 del codice civile che disciplina l’associazione in partecipazione. Tale articolo del codice civile prevede: “Con il contratto di associazione in partecipazione l`associante attribuisce all`associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”. E sull’apporto, che può essere anche consistente in una prestazione di lavoro, che arriva la stretta della riforma Fornero per combattere gli abusi.

Il nuovo comma: ““Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato".

Quindi c’è l’introduzione di un limite di tre associati che apportano prestazioni di lavoro “nella medesima attività”. Limite escluso solo per associazioni tra familiari. La Riforma Fornero oltre a porre un limite numerico, introduce al comma 30 anche la trasformazione del rapporto in un indeterminato se l’apporto di lavoro è attuato senza che vi sia una effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, oppure senza la consegna del rendiconto previsto dall’art. 2552 del codice civile. Per maggiori informazioni vediamo i limiti della riforma Fornero alle associazioni in partecipazione.

Le modifiche del Decreto Lavoro 2013. Il legislatore ha riconosciuto che tale normativa restrittiva è troppo rigida in alcuni settori e con la legge di conversione del Decreto Legge n. 76 del 2013 sono state apportate alcune modifiche alle limitazioni numeriche, le quali non si applicano alle imprese a scopo mutualistico per gli associati individuati attraverso l’elezione dall’assemblea ed i cui contratti siano stati certificati. Non si applicano ai rapporti fra produttori ed artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.

Vista la portata dell’intervento restrittivo della Legge Fornero in materia di apporto di lavoro nelle associazioni in partecipazione, tenuto conto che la restrizione ha colpito associazioni di grosso spessore, ma anche piccole realtà produttive e commerciali, con l’art. 7-bis introdotto con la legge di conversione, è stata introdotta questa sorta di sanatoria dei rapporti: la procedura di stabilizzazione nelle associazioni in partecipazione. Vediamo cosa stabilisce l'art. 7-bis – Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro.

La stipula di un accordo collettivo aziendale con i sindacati entro il 30 settembre 2013. Il comma 1 recita: “Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al comma 2, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi”.

Tale accordo può fissare alcuni limiti come il numero di associati in partecipazione interessati alla stabilizzazione, la durata del rapporto e le tipologie contrattuali di stabilizzazione. Le aziende che sono prive di un sindacato interno possono rivolgersi al sindacato provinciale.

Contratto subordinato a tempo indeterminato o apprendistato entro 3 mesi dall’accordo sindacale. Il comma 2: “I contratti di cui al comma 1 prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro”.

Ammesso anche il contratto part-time. L’art. 7-bis non vieta la stipula di contratti a tempo parziale. L’accordo collettivo aziendale deve appunto prevedere anche quante assunzioni part-time andranno effettuate, in riferimento anche al costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro. Per gli apprendisti l’accordo deve prevedere anche la percentuale minima di part-time utile a soddisfare l’obiettivo formativo. La normativa però non riguarda i tirocini formativi, essendo oggetto di stabilizzazione solo gli associati in partecipazione.

Agevolazioni, ove possibile, e possibilità di stipula di un contratto di apprendistato. Continua il comma 2: “Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere realizzate anche mediante contratti di apprendistato.

La stipula di atti di conciliazione sul pregresso: le rinunce dei lavoratori per iscritto. Conclude il comma 2: “I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile”.

Quindi i lavoratori devono rinunciare a qualsiasi rivendicazione di natura economica relativa al rapporto associativo e farlo avanti alla commissione provinciale di conciliazione istituita presso la DTL, oppure in sede sindacale oppure in una delle sedi di certificazione individuate dal legislatore.

Il limite al recesso dalle assunzioni post stabilizzazione: licenziamento solo per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Il comma 3 prevede che “Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo”. Quindi è esclusa la possibilità di recesso per motivi economici. Tale limite ai licenziamenti è confermato anche per l’apprendistato, il cui recesso è limitato durante tutta la durata del periodo formativo.

Il contributo straordinario all’Inps per l’efficacia degli atti di conciliazione. Il comma 4 prevede che “l’'efficacia degli atti di conciliazione di cui al comma 2 è risolutivamente condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato”.

La verifica delle sedi Inps di tutte le fasi di stabilizzazione. Questo versamento è da effettuarsi entro il 31 gennaio 2014, in quanto il comma 5 stabilisce che “i datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell'INPS, i contratti di cui al comma 1 e gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2014, ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche per quanto riguarda l'effettività dell'assunzione, sono comunicati alle competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede legale dell'azienda”.

Questo significa che il datore di lavoro interessato alla stabilizzazione, alla sanatoria dei rapporti di lavoro, deve effettuare il versamento del contributo straordinario e poi attendere l’esito dei controlli dell’Inps. L’Istituto infatti verificherà la regolarità della procedura su:

  • accordo collettivo;
  • atti di conciliazione con i lavoratori presso la DTL o i sindacati;
  • l’instaurazione effettiva dei contratti a tempo indeterminato;
  • l’attestazione del versamento della quota contributiva aggiuntiva.

L’Inps a seguito dei controlli effettua la comunicazione dell’esito alla competente DTL. L’aliquota contributiva della gestione separata è pari al 27,72%, essendo stata equiparata a quella della Gestione separata ed è ripartita nelle misure del 55% a carico dell’associante e del 45% a carico dell’associato.

La sanatoria del pregresso, anche per aziende destinatarie di provvedimenti amministrativi. Chiariti gli adempimenti per la stabilizzazione, il comma 6 e 7 dell’art. 7-bis del Decreto Legge n. 76 del 2013 (Decreto Lavoro) parlano chiaramente dei vantaggi per i datori di lavoro: “L'accesso alla normativa di cui al presente articolo è consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all'esito della verifica di cui al comma 5 (la verifica Inps su tutta la procedura)”.

Il comma 7: “Il buon esito della verifica di cui al comma 5 comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle aziende sottoscrittrici dei contratti di cui al comma 1”.

Subordinatamente alla predetta verifica viene altresì meno l'efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al presente comma”.

Quindi il buon esito dell’operazione cancella del tutto gli illeciti pregressi, gli accertamenti ispettivi sulla qualificazione dei rapporti di lavoro esistenti nell’associazione. Sono estinti:

  • gli illeciti sia civili che penali in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta;
  • l’efficacia dei provvedimenti amministrativi, anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo (compreso diffide accertative emesse in conseguenza della diversa qualificazione dei rapporti);
  • le conseguenze della diversa qualificazione dei rapporti di lavoro avvenuta in sede ispettiva, quindi le pretese relative ai contributi e le sanzioni amministrative e civili.

Ovviamente, essendo la stabilizzazione riguardante i rapporti con gli associati in partecipazione, il buon esito non estingue gli accertamenti effettuati in merito ad altri rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato, quindi coloro che operano nell’associazione con partita Iva o con contratto di collaborazione a progetto. 

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