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L’assenza ingiustificata per mancato green pass riduce il TFR

Il lavoratore in assenza ingiustificata per mancata esibizione del green pass all’accesso al luogo di lavoro non ha diritto alla retribuzione o compenso o emolumento. La mancata retribuzione riduce non solo lo stipendio mensile ma anche la retribuzione annua utile per il calcolo della quota annuale del trattamento di fine rapporto (TFR). Quest’ultima è pari alla retribuzione annua diviso 13,5. Vediamo per ogni giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore quanto perde in termini di TFR.
A cura di Antonio Barbato
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L'assenza ingiustificata per mancata esibizione del green pass, in seguito al controllo datoriale all'accesso a luogo di lavoro, comporta la riduzione del TFR per il lavoratore. I giorni di assenza ingiustificata sono senza diritto alla retribuzione o altro compenso o emolumento e pertanto il lavoratore non percependo retribuzione, non vede aumentare la retribuzione annua utile al calcolo della quota annuale del trattamento di fine rapporto (TFR), che è pari alla retribuzione annua diviso 13,5.

Pertanto, durante il periodo di vigenza dell'obbligo di green pass, i lavoratori privi di green pass, per ogni giorni di assenza ingiustificata perdono tutti i diritti retribuitivi in termini di retribuzione corrente, ossia lo stipendio mensile, ma anche in termini di retribuzione differita, quale è il TFR.

Vediamo come funziona la normativa sull'obbligo di Certificazione Verde Covid-19 nei luoghi di lavoro, la normativa sul calcolo del TFR e cosa succede in caso di assenza ingiustificata.

La norma all'articolo 3, comma 6, del Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 stabilisce che "I lavoratori…, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

L'articolo 2120 del codice civile indica alla contrattazione collettiva (CCNL) come disciplinare il TFR:

"Art. 2120. (Disciplina del trattamento di fine rapporto). In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni".

Lo stesso articolo 2120 del codice civile definisce il calcolo della retribuzione annua ai fini TFR: "Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua… comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

E stabilisce anche quali assenze da lavoro danno diritto al computo nel calcolo TFR: "In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110 (Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio), nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro".

I giorni di assenza ingiustificata, secondo la legge sul green passo obbligatorio, sono senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. E sono privi di retribuzione o altro compenso o emolumento.

L'assenza ingiustificata da lavoro non rientra nel calcolo del TFR. Questo significa che il lavoratore non rendendo la prestazione non ha diritto alla retribuzione e la perdita di retribuzione riduce il TFR.

Il caso non rientra nella riduzione del TFR in base al computo dell'anno di servizio, in quanto il rapporto di lavoro è in essere. Rientra invece nel caso della minore retribuzione percepita nell'anno che di fatto riduce la retribuzione annua posta a base di calcolo del TFR. Con la conseguenza che la retribuzione persa giornaliera diviso 13,5 è l'esatto ammontare del TFR perso per ogni giorni di lavoro con lo status di assente ingiustificato.

Per il concreto calcolo della perdita economica in termini di TFR occorre consultare il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. In quanto anche per la legge, l'art. 2120 del codice civile, hanno un ruolo centrale.

Il CCNL può stabilire norme in senso migliorativo per il dipendente individuando le voci per il computo della retribuzione annua per il calcolo del TFR. Il contratto collettivo non si spinge però ad individuare tra le assenze utili per il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR), accanto alla gravidanza, l'infortunio, la malattia, che sono assenze retribuite e tutelate, anche l'assenza ingiustificata. Per quest'ultima non vi è retribuzione e quindi non vi è neanche retribuzione utile al calcolo del TFR.

Al lavoratore conviene quanto prima presentare al datore di lavoro la certificazione Verde Covid-19 per uscire dallo status di assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione, in termini di stipendio ed anche di trattamento di fine rapporto (TFR).

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