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Lavoratori a domicilio: va fatta la formazione, ma non per primo soccorso e antincendio

Con un interpello il Ministero del lavoro ha confermato che il lavoratore a domicilio (es. telelavoro) deve seguire i corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, ma il datore non è tenuto ad addestrarlo per il primo soccorso e l’antincendio. L’abitazione dove esegue la prestazione lavorativa non è considerata luogo di lavoro, quindi non va considerata nella valutazione dei rischi aziendale.
A cura di Antonio Barbato
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lavoro a domicilio: corso di formazione non per anticendio e primo soccorso

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un importante interpello della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza nel caso dei lavoratori a domicilio, ossia coloro che svolgono le prestazioni lavorative nella propria abitazione attraverso il telelavoro ad esempio. Il parere riguarda l’obbligo di formazione, informazione ed addestramento. E’ stato stabilito che la formazione in materia di sicurezza va fatta ma tali lavoratori non devono effettuare i corsi di formazione per primo soccorso e antincendio, ed inoltre la loro abitazione non è considerata luogo di lavoro e quindi non rientra nella valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro.

L’interpello è il n. 13 del 24 ottobre 2013. Sulla base dell’art. 12 del D. Lgs. n. 81 del 2008, che disciplina la possibilità di formulare interpelli per chiarire i questi in materia di salute e sicurezza, il Ministero del lavoro ha risposto al Consiglio Nazionale degli Ingegneri che aveva avanzato la seguente istanza di interpello chiedendo “se per i lavoratori a domicilio, che risultano dipendenti di un’azienda, ma che hanno come luogo di lavoro la propria abitazione, il datore di lavoro debba fornire a proprie spese tutta l’informazione, la formazione e l’addestramento previsto per i lavoratori dal D. Lgs. n. 81/2008, in particolare la formazione prevista dai recenti accordi Stato-Regioni e la formazione per addetto al primo soccorso e addetto all’antincendio”.

Inoltre il C.N.I. chiedeva di sapere “se l’abitazione del lavoratore sia da considerarsi a tutti gli effetti un luogo di lavoro, così come definito dal D. Lgs. n. 81/2008, e debba pertanto essere oggetto di valutazione dei rischi, da parte del datore di lavoro”.

Il Ministero ha dapprima sottolineato che la natura del lavoratore a domicilio può essere sia dipendente che autonoma: “II lavoro a domicilio può essere reso sia in forma subordinata sia in forma autonoma. È da ritenersi subordinata nei casi in cui il lavoratore è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da svolgere. Il vincolo di subordinazione non sussiste qualora il lavoratore a domicilio organizzi e conduca il lavoro in maniera autonoma”, poi è entrato nel merito del quesito.

Obbligo di informazione e formazione per portieri e lavoratori a domicilio. Dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’art. 3, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che “Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III”.

Tutto ciò premesso la Commissione ha poi fornito le proprie indicazioni: “La Commissione ritiene che:

  • il datore di lavoro è tenuto a fornire un’adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011;
  • Non è tenuto a fornire la formazione specifica per il primo soccorso e antincendio;
  • Inoltre il domicilio non è considerato luogo di lavoro, ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. n. 81/2008”.

Questo quanto stabilito dalla Commissione. L’obbligo di informazione e formazione, a cui è tenuto il datore di lavoro secondo quanto dichiarato dal Ministero nell’interpello, consiste nel far frequentare al lavoratore dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede infatti lo svolgimento di una formazione  in due moduli:

  • uno generale di durata di 4 ore, per tutti i settori Ateco (classificazione delle attività economiche), che tratta i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza;
  • ed uno specifico con trattazione dei rischi presenti nel settore di appartenenza dell’azienda e quelli specifici presenti nel luogo di lavoro. La durata minima è di ulteriori  4 ore nel caso del lavoratore a domicilio, essendo classificata l’attività di di rischio basso. 

Quindi il totale della formazione prevista per il lavoratore a domicilio è di 8 ore. La formazione può svolgermi anche in modalità e-learning presso la sede del lavoratore, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione.

Al lavoratore a domicilio, oltre alla formazione e informazione, devono essere forniti anche i necessari dispositivi di protezione individuale legati alle effettive mansioni assegnate. Se il datore di lavoro ha la necessità di fornire al lavoratore le attrezzature proprie o per il tramite di terzi, le attrezzature devono essere conformi alle disposizioni del Titolo III del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

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