Lavoratori parasubordinati: guida al versamento dei contributi volontari
AGGIORNAMENTO 17-04-2014 – Come i lavoratori part-time, anche i lavoratori parasubordinati possono chiedere all’Inps l’autorizzazione per il versamento dei contributi volontari, i contributi che si versano nei periodi in cui è cessata l’attività lavorativa e con lo scopo di perfezionare i propri requisiti di assicurazione e contribuzione per l’accesso alla pensione e per aumentare l’importo stesso del trattamento pensionistico.
Nello specifico, il D.M. 282/96 ha esteso la disciplina della prosecuzione volontaria della contribuzione ai lavoratori parasubordinati, mentre il D. Lgs. 184/97 ha poi aperto tale possibilità per i lavoratori iscritti nella Gestione Separata, i lavoratori a progetto. Per poter versare i contributi volontari è necessario prima effettuare la richiesta presentando la domanda e poi ricevere l’autorizzazione da parte dell’Inps.
Per lavoro parasubordinato si intende quel rapporto di collaborazione svolto in modo continuativo nel tempo, coordinato con la struttura organizzativa del datore di lavoro committente, in modo prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione.
Lavoratori parasubordinati interessati
L’Inps comunica che l’autorizzazione ai versamenti volontari può essere richiesta dai lavoratori che sono stati iscritti alla gestione separata se:
- hanno cessato l’attività lavorativa;
- non versano contributi nella gestione.
L’ente pensionistico poi detta alcune limitazioni alla possibilità di versamento dei contributi volontari per i lavoratori parasubordinati. Infatti Il lavoratore a progetto (secondo la Circolare n. 103/1997):
- può ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, in altra gestione previdenziale (obbligatoria o autonoma), solo con decorrenza anteriore all’obbligo di iscrizione alla gestione separata;
- durante il periodo di iscrizione alla gestione separata, non può effettuare i versamenti volontari in altra forma di previdenza.
I versamenti volontari in altra forma pensionistica, invece, possono essere effettuati anche durante i periodi di iscrizione alla gestione separata.
Requisiti necessari per la richiesta
L’Inps prevede che, per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, il lavoratore richiedente iscritto nella Gestione separata deve far valere:
- almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
- in alternativa, cinque anni complessivi di contribuzione.
Ed Il requisito contributivo deve essere perfezionato sulla base della sola contribuzione versata nella Gestione separata.
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria
L’autorizzazione ai versamenti volontari, se concessa, non è soggetta a decadenza ed è valida fino all’atto del pensionamento, lo dice la circolare Inps n. 96 del 2003. Per quanto riguarda la decorrenza, l’Inps stabilisce che i versamenti volontari decorrono:
- dal mese di presentazione della domanda, se in tale data risultino perfezionati tutti i requisiti di assicurazione e di contribuzione e sia cessata l’attività lavorativa;
- dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ovvero alla cessazione dell’attività lavorativa, se la richiesta di autorizzazione è stata presentata prima della cessazione dell’attività lavorativa nella gestione parasubordinati.
E’ possibile versare i contributi volontari anche per il semestre antecedente la data di decorrenza della contribuzione, se nei sei mesi non risulta versata la contribuzione obbligatoria o accreditata la contribuzione figurativa.
La contribuzione versata nella Gestione Separata per l’attività lavorativa cessata nel corso dell’anno in cui viene presentata la domanda per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi, deve essere attribuita al solo periodo di iscrizione anche se l’importo versato sarebbe sufficiente a coprire l’intero anno, perché importo superiore al minimale annuo di contribuzione previsto nella Gestione commercianti.
I versamenti sospesi e l’importo dei contributi volontari
Il lavoratore che versa i contributi volontari nella gestione separata può sospendere i versamenti e poi successivamente riprenderli, senza l’obbligo di presentare una nuova domanda. E’ il caso in cui il lavoratore interrompe una nuova attività come parasubordinato dopo averla iniziata.
La contribuzione volontaria invece deve essere sospesa durante i periodi di attività lavorativa svolti con obbligo di iscrizione alle altre forme di previdenza obbligatoria. E’ il caso in cui il lavoratore viene assunto come lavoratore subordinato oppure avvia un’attività come libero professionista iscritto ad un Albo.
L’importo del contributo da versare è calcolato applicando l’aliquota di finanziamento prevista per i lavoratori tenuti al versamento obbligatorio (l’aliquota contributiva della Gestione Separata, il 26,72%) all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la presentazione della domanda. L’importo del contributo minimo mensile da versare è invece determinato applicando l’aliquota di finanziamento al minimale di reddito vigente nella Gestione speciale commercianti.
L’importo è mensile ed il versamento è trimestrale, come per le scadenze per il pagamento degli altri contributi volontari all’Inps, versati da lavoratori dipendenti ed autonomi. Si tratta del 30 giugno, del 30 settembre, del 31 dicembre e del 31 marzo, per i quattro trimestri dell’anno (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre). Il versamento va effettuato col nuovo sistema dei bollettini Mav, inviati dall’Inps.