Le prestazioni dei Fondi pensione: dall’anticipazione alla rendita
Con l’adesione ad un Fondo pensione di previdenza complementare il lavoratore sceglie di ottenere in un futuro una rendita aggiuntiva rispetto alla pensione erogata dagli enti pensionistici obbligatori, l’Inps su tutti. Il lavoratore può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto al Fondo per tale scopo, nonché provvedere al versamenti di contributi a proprio carico ed, in alcuni casi, di contributi a carico del datore di lavoro. Il puntuale versamento alla forma di previdenza complementare e di assistenza integrativa consente al lavoratore, in possesso di determinati requisiti, di ottenere delle prestazioni erogate dal Fondo pensione al quale ha aderito.
La prestazione principale è la rendita, ossia la pensione integrativa, che è la vera motivazione della scelta del lavoratore di destinare il TFR alla previdenza complementare nonché di versare dei contributi a tale fondo. Ma sono possibili anche prestazioni particolari come l’erogazione in forma capitale, in sostituzione della rendita, nonché la liquidazione in una unica soluzione, oltre che dei casi in cui è possibile, come per il TFR, un’anticipazione. Vediamo tutti questi aspetti.
I requisiti per la rendita o pensione complementare
La prima cosa da verificare è l’aspetto relativo ai requisiti necessari per ottenere le prestazioni da parte del Fondo pensione complementare. Ovviamente la sola iscrizione alla previdenza complementare integrativa non dà immediato diritto a delle prestazioni, ma sono necessari alcuni anni di iscrizione e contribuzione al Fondo.
5 anni di partecipazione al fondo pensione per il diritto alle prestazioni. A disciplinare le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari è l’art. 11 del D. Lgs. n. 252 del 2005. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
L’entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all’atto della costituzione di ciascun Fondo pensione. Quindi, chiarito che sono necessari 5 anni di iscrizione al Fondo e che è necessario maturare i requisiti per l’accesso al Fondo pensione, è bene controllare cosa prevede lo Statuto del Fondo a cui si è aderito o si intende aderire.
A tal fine, ricordiamo che ci sono alcuni documenti obbligatori che il Fondo deve fornire al suo cliente lavoratore prima dell’adesione ossia la nota informativa, il progetto esemplificativo standardizzato, lo Statuto e il Regolamento, nonché le Condizioni generali di contratto. Per maggiori informazioni vediamo l’adesione al Fondo pensione.
La prestazioni del Fondo pensione. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate:
- in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato;
- e in rendita ossia la pensione integrativa.
L’erogazione in capitale. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, la stessa può essere erogata in capitale.
La rendita o pensione integrativa. Si tratta della prestazione principale del Fondo pensione. Il lavoratore al momento in cui raggiunge i requisiti per la pensione obbligatoria, e a condizione che possa far valere almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, può trasformare la tua posizione individuale in rendita. La rendita costituisce la pensione complementare. La pensione complementare può essere reversibile sia al coniuge sia a un’altra persona designata.
La liquidazione in unica soluzione. Al momento in cui va in pensione però, il lavoratore può anche scegliere la liquidazione della sua posizione individuale in un’unica soluzione fino a un massimo del 50 per cento del capitale accumulato.
Tassazione della pensione complementare e della liquidazione. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli derivanti dalle prestazioni pensionistiche, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
La richiesta di anticipazione della posizione individuale
Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata:
- In qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative alla propria persona, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche).
- Dopo 8 anni di iscrizione al fondo, fino al 75% della posizione maturata per l’acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli; fino al 30% della posizione individuale per altre esigenze.
Per la maturazione degli otto anni di iscrizione sono considerati tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto.
Tassazione dell’anticipazione. In caso di anticipazione per spese sanitarie, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. In caso di anticipazione per prima casa, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento. Le ritenute sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.
Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
Prestazioni in caso di inoccupazione per 48 mesi. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
Prestazioni in caso di morte del titolare. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale.