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Legge di Stabilità 2014: gli interventi in materia lavoro, fisco e previdenza

Dagli incentivi nel settore dei call center, alla proroga della sanatoria per gli associati in partecipazione, dalla restituzione del contributo aggiuntivo all’Aspi, alle variazioni alle detrazioni fiscali per i lavoratori dipendenti, alla proroga dei bonus ristrutturazioni, riqualificazione energetica e arredi, fino agli interventi in materia di pensioni, vediamo tutte le novità riguardanti gli interventi della Legge di Stabilità in vigore nel 2014.
A cura di Antonio Barbato
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pensioni, fisco, assunzioni e stabilizzazioni nella legge di stabilità

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto una serie di novità: L’unico articolo 1 contiene numerosi commi, alcuni dei quali interessano il mondo del diritto del lavoro, gli incentivi alle assunzioni, il mondo del fisco legato ai contribuenti (soprattutto in termini di detrazioni fiscali) e lavoratori, ed il mondo della previdenza, soprattutto coloro che sono titolari di prestazioni a sostegno del reddito (come la Cassa integrazione, la mobilità, ecc.) ed i titolari di pensione. Interventi anche in favore degli esodati.

La legge di Stabilità 2014, legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è stata approvata in via definitiva il 23 dicembre 2013 ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 il 27 dicembre. La validità della legge è dal 1 gennaio 2014. Vediamo gli interventi in materia lavoro, fisco e previdenza.

Gli incentivi su assunzioni e stabilizzazioni di contratti

Nel mondo del diritto del lavoro, alcune norme contenute nei commi dell’art. 1 della Legge di Stabilità riguardano gli incentivi sulle assunzioni e sulle stabilizzazioni. Vediamole.

Comma 22: incentivazione alla continuità di servizio nei call center.  Coloro che hanno stabilizzato i rapporti di lavoro con i collaboratori a progetto fino al 31 dicembre 2013 possono fruire di un incentivo fino a 200 euro per 12 mesi, utilizzabile in compensazione con il modello F24. Il bonus è pari ad un decimo della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali  per ciascuno dei lavoratori stabilizzati secondo la procedura di stabilizzazione dell’art. 1, comma 1202, della legge n. 296 del 2006. Per maggiori informazioni vediamo l’incentivo per le stabilizzazioni nei call center. 

Commi 133 e 134: proroga della sanatoria per gli associati in partecipazione. Viene prorogata fino al 31 marzo 2014 la sanatoria per gli associati in partecipazione prevista dalla legge n. 99 del 2013 e che ha avuto scadenza il 30 settembre 2013.

Il Decreto lavoro nella sanatoria per gli associati in partecipazione ha consentito la regolarizzazione degli apporti di lavoro degli associati in partecipazione attraverso la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, o apprendistato. Necessario un accordo collettivo sindacale, un accordo individuale con i singoli lavoratori, ed il versamento di un contributo straordinario all’Inps pari al 5% della quota a carico dell’associato per il periodo di apporto in associazione trascorso e per non più di 6 mesi. L’Inps è l’ ente che effettua il controllo del buon esito della sanatoria, valida anche per le associazioni che hanno subito provvedimenti amministrativi dopo i limiti introdotti dalla Riforma Fornero.

La sanatoria è importante, visto che nell’associazione in partecipazione la contribuzione da versare all’Inps nella Gestione Separata è pari al 27,72% di quanto erogato (comprensivo della quota di malattia e di maternità) è al 55% a carico dell’associante ed al 45% a carico dell’associato. Con il nuovo termine della procedura al 31 marzo 2014, il legislatore ha fissato la data del 31 luglio 2014 per l’invio all’Inps della documentazione.

Restituzione contributo aggiuntivo sulle trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine. Il comma 135 prevede: “Con effetto dal 1 gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità» sono soppresse”. Ciò significa che a partire dal 1 gennaio 2014, tutte le trasformazioni di contratti a termine in contratto a tempo indeterminato potranno beneficiare della restituzione del contributo aggiuntivo all’Aspi, non solo quello pagato negli 6 mesi, ma per tutta la durata del contratto a termine.

Il contributo aggiuntivo destinato a finanziare l’Aspi (la nuova indennità di disoccupazione) è stato introdotto dalla Riforma Fornero, legge n. 92 del 2012 ed è versato all’Inps dai datori di lavoro nella misura dell’1,4% di contributi per tutti i contratti a tempo determinato. Si tratta quindi di un costo aggiuntivo sostenuto sui contratti a termine, un 1,4% di contribuzione da versare in più rispetto ai contratti a tempo indeterminato. Gli unici contratti a termine esclusi sono quelli a carattere sostitutivo (es. assunzioni a termine per sostituzione di lavoratrice in maternità). Sono altresì esclusi i contratti stagionali, quelli di apprendistato e quelli nei quali parte del rapporto è una Pubblica Amministrazione.

L’art. 2, comma 30 della Legge n. 92 del 2012 aveva previsto un incentivo per i datori di lavoro: “Nei limiti delle ultime sei mensilità (questa prima parte poi soppressa dal comma 135 della Legge di stabilità) il contributo addizionale di cui al comma 28 è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine”.

La novità del comma 135 della Legge di stabilità è la cancellazione del limite di 6 mesi, quindi ora il datore di lavoro, in caso di trasformazione del contratto avvenuta a partire dal 1 gennaio 2014, potrà recuperare tutta la contribuzione aggiuntiva, e non soltanto 6 mesi,  versata per tutta la durata del contratto.

Potenziamento finanziario e normativo del piano “Garanzia dei giovani”. Il comma 219 sempre dell’art. 1 prevede un potenziamento finanziario e normativo del piano cosiddetto “Garanzia dei giovani” e dell’art. 1, D.L. 76/2013, per agevolare l’assunzione a tempo indeterminato di giovani nella fascia di età compresa tra i 18 ed i 29 anni.

Fondo per il reinserimento dei lavoratori con ammortizzatori in deroga. E’ stato istituito presso il Ministero del Lavoro il Fondo per le politiche attive del lavoro dedicato ai lavoratori in CIG in deroga. Il comma 215 della Legge di Stabilità 2014:“Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 81 del 2000, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016”.

Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014, ossia il 1 gennaio 2014, verranno stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.

Annullata la riduzione dell’aliquota di contribuzione sui rapporti a termine delle Agenzie di somministrazione. E’ stato abrogato il comma 39 dell’art. 2 della legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero) che avrebbe consentito alle Agenzie di somministrazione, a partire dal 1 gennaio 2014, di ridurre dal 4% al 2,6% l’aliquota contributiva prevista dall’art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 (Riforma Biagi)  in favore degli Enti bilaterali del settore.

Le novità in materia previdenziale e sulle pensioni

In materia previdenziale ci sono stati interventi che interessano la rivalutazione delle pensioni, ossia il sistema di rivalutazione automatica ed il meccanismo di indicizzazione. La rivalutazione è al 100% solo per chi ha una pensione di importo non superiore a tre volte il trattamento minimo, che per l’anno 2014 è di 500,88 euro. Per gli altri le percentuali vanno dal 95% al 40%.

Un’altra novità riguarda il finanziamento degli ammortizzatori sociali per l’anno 2014. Arrivano quindi incrementi per la cassa integrazione guadagni, la mobilità in deroga, i contratti di solidarietà e la CIG in caso di cessazione di attività. Riattivato il contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro. Introdotto un limite di cumulo per le pensioni Inpdap per gli ex dipendenti pubblici. In materia di contribuzione si registrano aumenti delle aliquote per il pagamento dei contributi nella Gestione Separata. Per maggiori informazioni vedremo le novità previdenziali della Legge di Stabilità 2014.

Alcune novità fiscali: dalle detrazioni allo sconto Irap sulle assunzioni

Variazioni alle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e assimilati. Una delle misure che più interessano i lavoratori contribuenti italiani è quella prevista dal comma 127 della Legge di Stabilità 2014. Sono state apportate delle modifiche all’art. 13 comma 1 del TUIR. La detrazione base della lettera a) del comma 1, per chi ha un reddito inferiore a 8.000 euro, passa da 1.840 euro a 1.880 euro annui. Vengono modificate anche le lettere a) e b) del comma 1 che riguardano, a partire dal 1 gennaio 2014, coloro che hanno redditi fino a 28.000 euro e fino a 55.000 euro. Per maggiori informazioni soprattutto riguardanti l’impatto del cambiamento delle detrazioni, vediamo le detrazioni Irpef 2014 per lavoro dipendente.

Bonus riqualificazione energetica: resta al 65% nel 2014 e torna al 50% nel 2015. Le detrazioni d’imposta previste per la riqualificazione energetica degli edifici, il recupero del patrimonio edilizio e l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, sono state prorogate. Il comma 139 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 prolunga le detrazioni.

La detrazione dalle imposte Irpef e Ires per sulle spese relative agli interventi di riqualificazione resta del 65% fino al 31 dicembre 2014 per poi passare al 50% dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015. Il beneficio deve essere ripartito in 10 rate annuali di pari importo, entro un limite massimo che varia a seconda dell’intervento. Se si tratta riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento la detrazione massima è di 100mila euro, se si tratta di miglioramento termico dell’edificio, come finestre, infissi, coibentazioni, pavimenti, eccetera, la detrazione massima è di 60mila euro, se si tratta di installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda la detrazione massima è sempre 60mila euro. Infine se si tratta di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale l detrazione massima è di 30mila euro.

Per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la detrazione del 65% delle spese sostenute è prorogata fino al 30 giugno 2015, per passare al 50% nella successiva annualità, dall’1 luglio 2015 al 30 giugno 2016.

Bonus ristrutturazione: 50% nel 2014, 40% nel 2015. Viene prorogata anche la detrazione maggiorata per gli interventi di ristrutturazione e quella per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto di lavori.
In particolare, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio danno diritto a una detrazione dall’Irpef lorda, fino a un ammontare complessivo non superiore a 96mila euro per unità immobiliare, nella misura del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 e del 40%, per le spese sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015.

Per quanto riguarda la tipologia di lavori agevolati, tra gli altri, i più importanti riguardano ad esempio la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro e la ristrutturazione edilizia delle unità immobiliari, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’esecuzione di interventi di cablatura degli edifici, l’adozione di misure antisismiche, le attività di bonifica dall’amianto.

Per quanto riguarda il bonus arredi, chi ha effettuato interventi di ristrutturazione con le spese sostenute tra  le date del 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2014, e che ha diritto alla detrazione del 50%, può usufruire di un’ulteriore detrazione del 50% per l’acquisto, effettuato tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014, di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino a un importo massimo di 10mila euro per unità immobiliare.

Sconto IRAP sulle assunzioni. Si tratta di un incentivo consistente in una deduzione Irap (imposta regionale sulle attività produttive) nei confronti delle imprese che incrementano la base occupazionale rispetto all’anno precedente operando con delle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori. Il diritto all’agevolazione fiscale scatta per le assunzioni a partire dal 1 gennaio 2014. Il costo del personale, per ogni assunto, è deducibile fino a 15.000 euro annui ai fini del calcolo dell’imposta. L’agevolazione fiscale può superare i 500 euro per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato. Vediamo nel dettaglio lo sconto Irap sulle assunzioni.

Lavoratori frontalieri: il reddito da lavoro è tassato oltre i 6.700 euro. Il comma 175 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 prevede che “a decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro”.

Crisi delle imprese e delle agenzie di lavoro operanti nei porti marittimi. Un aiuto arriva al sistema marittimo, in particolare i porti. E’ stato aggiunto un comma 15-bis all’art. 17 della legge n. 84 del 1994. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15%, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia”.

I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori.

Reddito degli sportivi professionisti. Nella determinazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti si dovrà includere il 15% del costo del procuratore sostenuto dalla società nell’ambito delle trattative contrattuali con gli atleti, al netto delle somme versate ai propri agenti. Recentemente è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con una circolare in merito ai redditi dei calciatori e dei professionisti.

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