Liquidazione TFS comparto sicurezza: i termini di pagamento della buonuscita
Il pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, la liquidazione del TFS o TFR per i dipendenti del comparto sicurezza (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, militari, ecc.) è effettuato dall’Inps, che attende alcuni mesi previsti dalla legge. C’è un termine breve di 105 giorni, un termine di 12 mesi ed un termine di 24 mesi. Per alcuni lavoratori quindi l’incasso della liquidazione o buonuscita può avvenire, considerando ulteriori 3 mesi entro i quali l’Inps può effettuare il pagamento, dopo 15 mesi o 27 mesi totali. Particolarità sono previste per coloro che vanno in pensione in anticipo.
Con la legge di Stabilità 2014, infatti, ci sono stati dei cambiamenti relativi ai termini per il pagamento del TFS di tutti i dipendenti pubblici, nonché cambiamenti relativi alla rateizzazione del TFS o TFR a partire dal 1 gennaio 2014. Se il trattamento di fine servizio o di fine rapporto supera i 50.000 euro, verrà erogato a rate. Per coloro che sono andati in pensione o comunque hanno cessato il servizio fino al 31 dicembre 2014, la rateizzazione del TFS scatta se l’importo del TFS supera i 90.000 euro. Per maggiori informazioni vediamo il TFS a rate dopo la legge di Stabilità.
Per quanto riguarda il pagamento del TFS per il personale della polizia, carabinieri, vigili del fuoco, militari e tutti i dipendenti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico sono confermate le tre tipologie di termini per il pagamento del TFS o TFR, ossia mesi da attendere per ottenere il pagamento da parte dell’Inps. Vediamoli.
Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione
In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso del dipendente pubblico del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, militari ecc.), trova applicazione il termine breve che prevede che il TFS da parte dell’Inps deve essere liquidato entro 105 giorni dalla cessazione.
L’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione ex Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente. L’Inps, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.
Termine di pagamento TFS di 12 mesi dal 2014 o sei mesi fino al 2013
La legge di Stabilità 2014 ha apportato modifiche all’ex termine di 6 mesi previsto dalla normativa. Fino al 31 dicembre 2013, il termine per il pagamento del TFS o TFR, nei casi che ora dettagliamo, era di 6 mesi. Per le cessazioni intervenute dal 2014 in poi, i mesi di attesa per avere il trattamento di fine servizio o rapporto salgono a 12, più ulteriori 3 mesi, per un totale di 15 mesi che l’Inps aspetta per erogare la prestazione. Oltre tale termine scatta il diritto agli interessi.
Il TFS del dipendente pubblico del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, militari ecc.) non può essere liquidato e messo in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (se essa è avvenuta entro il 31 dicembre 2013) o prime di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (se essa è avvenuta dal 1 gennaio 2014), quando questa è avvenuta per:
- raggiungimento dei limiti di età;
- cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio);
- cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011.
Nei casi rientranti nel termine in esame l’Inps non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa (perché ci sono importi oltre i quali c’è il pagamento del TFS o TFR a rate), prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (o 12 mesi se la cessazione avviene dopo il 1 gennaio 2014). Decorso tale termine, l’Inps deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni o 420 giorni) sono dovuti gli interessi.
Con il messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012, l’Inps ha precisato che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite ordinamentale, ai fini della individuazione dei termini di pagamento del Tfs e del Tfr, queste cessazioni, dal punto di vista della causa, rientrano tra le cessazioni per raggiunto limite di età. In tali fattispecie va applicato il termine di pagamento di 6 mesi dal collocamento a riposo (12 mesi per le cessazioni avvenute dal 2014). Qualora l’interessato abbia maturato il requisito pensionistico della massima anzianità contributiva entro il 12 agosto 2011 il termine di pagamento del TFS è di 105 giorni. I suddetti termini di pagamento (e le eventuali eccezioni) si applicano anche nei confronti di coloro i quali, avendo ottenuto il trattenimento in servizio oltre il limite di età, decidano di dimettersi prima di concludere il periodo di trattenimento.
Termine di 24 mesi
E’ previsto un termine molto lungo, ossia di 24 mesi più 3 mesi per il pagamento, quindi un totale di 27 mesi, per il pagamento del TFS ai dipendenti collocati in pensione del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, militari ecc.).
La prestazione Inps non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:
- le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;
- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall’impiego).
L’Inps non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.
TFS in caso di cessazione dal servizio anticipata
L’Inps con la circolare n. 73 del 5 giugno 2014 ha pubblicato alcuni chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, militari ecc.) che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti.
Dal 1 gennaio 2012, venendo meno sia la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età per chi non ha già maturato tale requisito al 31.12.2011, sia la nozione di anzianità contributiva massima (40 anni di contribuzione ovvero un minor numero di anni con riferimento ad alcuni regimi speciali), tipica del sistema di calcolo retributivo, alle cessazioni con 40 anni di anzianità contributiva non potrà più essere applicato il termine di 6 mesi fino a 2013 / 12 mesi per il 2014 (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138/2011) per il pagamento del TFS.
Termine di pagamento TFS di 24 mesi. Questo termine va applicato a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti. Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
- con un’età di almeno 57 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016) ed un’anzianità contributiva di 35 anni;
- con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016) intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.
Termine di 6 mesi con 40 anni di anzianità entro il 31/12/2011. Resta tuttavia fermo il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138/2011) per il personale che ha maturato l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (40 anni ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento ai dipendenti appartenenti a regimi pensionistici speciali, per esempio il personale militare) entro il 31 dicembre 2011 anche se cessa successivamente alla predetta data.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.
Il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento. Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.
Se, invece, la predetta età (da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016) è compiuta dopo il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12 mesi in quanto i requisiti per il pensionamento sono conseguiti dal 2014. Per maggiori informazioni vediamo i termini di pagamento del TFS dal 2014.
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro: liquidazione TFS o TFR entro 6 mesi (o 12 mesi dal 2014). Ai ai sensi dell’art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008 “nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi”. Con il messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012 l’Inps ha precisato che a decorrere dal 2012, i requisiti sono quelli da considerare per la pensione anticipata dopo la Riforma pensioni, ossia oltre 42 anni.
Ai fini dell’individuazione del termine di pagamento del Tfs e del Tfr tali cessazioni devono essere trattate, dal punto di vista della causa, come limiti di servizio e pertanto verrà applicato il relativo termine di pagamento del TFS o TFR, ovvero non prima di 6 mesi (o 12 mesi dal 2014) dal collocamento a riposo.
Gli enti in stato di dissesto finanziario possono esercitare la facoltà di recesso unilaterale anche “nei confronti del personale che non abbia raggiunto l’anzianità massima contributiva”. Anche in tale caso le relative cessazioni comportano il pagamento del TFS o TFR dopo 6 mesi (o 12 mesi dal 2014).