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Ministero del Lavoro: ok ai voucher nel settore marittimo e per maestri di sci

Il Ministero del Lavoro in un interpello ha chiarito che è consentito ricorrere al lavoro accessorio e quindi pagare con i buoni voucher i lavoratori del settore marittimo impiegati da committenti privati di imbarcazioni da diporto (barche private) oppure per retribuire i maestri di sci. Vediamo quali sono le motivazioni.
A cura di Antonio Barbato
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lavoro accessorio voucher

Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 32 del 22 dicembre 2015 ha chiarito che è possibile utilizzare i voucher del lavoro accessorio anche nel settore marittimo, e più specificamente per remunerare i lavoratori marittimi impiegati da committenti privati titolari di una imbarcazione da diporto, ed anche per remunerare i maestri di sci. Secondo il Ministero non vi è alcuna preclusione, vediamo perché.

I buoni voucher, del valore nominale di 10 euro, di cui 7,5 euro al lavoratore, ricordiamo, sono una forma di retribuzione del lavoro occasionale di tipo accessorio, ossia quelle prestazioni che hanno carattere di occasionalità. Per maggiori informazioni ecco la guida al lavoro accessorio (voucher).

Ad avanzare la richiesta di interpello è stato il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro,, che ha presentato due distinte richieste di interpello inerenti l’ambito di applicazione del lavoro accessorio, così come da ultimo definito dal Legislatore con il decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, con particolare riferimento a due specifici settori:

Il primo quesito riguarda il settore marittimo e, in particolare, i lavoratori marittimi impiegati da “committenti privati titolari di un’imbarcazione da diporto; il secondo riguarda l’impiego di maestri di sci che sono iscritti, all’uopo, in appositi albi ex art. 3, L. n. 81/1991.

Il Ministero del Lavoro ricorda che la disciplina del lavoro accessorio, così come delineata dal D.Lgs. n. 81/2015 (il nuovo testo unico dei contratti di lavoro del Jobs Act) ed in senso conforme alla previgente formulazione dell’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 e come già chiarito in passato, presenta un ambito di applicazione generalmente limitato al solo valore economico delle prestazioni.

Infatti l’art. 48, comma 1 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 stabilisce che “Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attivita' lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma”.

Il Ministero ha quindi volute ricordate che il lavoro accessorio e l’utilizzo dei voucher è sostanzialmente aperto a tutti i settori, con specifici limiti economici (7.000 euro netti e 2.000 euro netti).

Lo stesso Ministero del Lavoro nell’interpello ricorda anche che “nel nuovo quadro normativo il riferimento alla natura occasionale della prestazione resa in regime di voucher viene richiamato solo in relazione al settore dell’agricoltura, laddove, peraltro, l’ambito applicativo viene delimitato anche sotto il profilo soggettivo in riferimento sia ai prestatori di lavoro che alle categorie dei datori di lavoro (cfr. art. 48, comma 3, lettere a) e b) D.Lgs. n. 81/2015)”.

L’unico contesto nel quale il Legislatore ha vietato espressamente l’utilizzo di voucher è la “esecuzione di appalti di opere o servizi (cfr. art. 48, comma 6), con esclusione di ipotesi specifiche che dovranno essere individuate in apposito decreto ministeriale.

Ciò premesso, va osservato che il lavoro marittimo è disciplinato da una normativa speciale prevista nel Codice della navigazione e, per quanto riguarda la nautica da diporto, anche dal relativo Codice (D.Lgs. n. 171/2005). Va evidenziato che il Codice della nautica da diporto all’art. 49 bis, introdotto dall’art. 59 ter del D.L. n. 1/2012, ha previsto il c.d. “noleggio occasionale” per uso non commerciale, per il quale è prevista, al comma 2, la possibilità di utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio nel caso in cui il conduttore non provveda direttamente alla conduzione della imbarcazione.

La risposta del Ministero all’interpello

Il Ministero “In risposta al quesito avanzato, in ragione di quanto sopra, appare ammissibile il ricorso al lavoro accessorio anche in ipotesi diverse dal “noleggio occasionale” con riferimento alle imbarcazioni o navi da diporto a scopi non commerciali, fermi restando evidentemente gli altri requisiti previsti in capo all’effettivo conduttore del mezzo.

Parimenti, non si ravvisa alcuna preclusione normativa all’utilizzo del voucher in relazione all’attività di maestro di sci, laddove la stessa sia svolta entro i limiti quantitativi previsti dall’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 (ossia i limiti di 7.000 euro e 2.000 euro), sempreché l’esecuzione di tale attività non avvenga in regime di appalto, stante il divieto generale previsto normativamente e fermo restando, anche in tal caso, il possesso dei titoli abilitanti”.

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