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Modifiche alla normativa apprendistato nel Decreto correttivo del Jobs Act

Nel Decreto correttivo del Jobs Act sono state approvate modifiche alla normativa sul contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ed è stata introdotta la possibilità di prorogare di 12 mesi il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Ecco le novità nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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Il Governo l’anno scorso ha approvato un Decreto Legislativo correttivo del Jobs Act che ha riscritto la normativa sui contratti di lavoro e tra questi anche il contratto di apprendistato. Restano sempre le tre tipologie di apprendistato: di alta formazione e ricerca; per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale; e l’apprendistato professionalizzante. Con il Consiglio dei Ministri del 23 settembre è stato approvato un Decreto correttivo del Jobs Act contenente alcune novità in materia di apprendistato.

Il Decreto correttivo del Jobs Act interviene nuovamente sul contratto di apprendistato, in particolare sul contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, che sarebbe il contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

Quali sono le novità. Il Governo è intervenuto per rilanciare l’Alto apprendistato. E’ stato previsto che, in assenza delle regolamentazioni regionali, l'attivazione dei percorsi previsti da questa tipologia contrattuale viene disciplinata dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministero del Lavoro del 12 ottobre 2015, che definisce i percorsi per l'apprendistato in attuazione dell'art.46, comma 1, del dlgs n. 81/2015. In questo decreto il Ministero ha definito gli standard formativi che devono essere applicati ai contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, parametri che valgono su tutto il territorio nazionale, in quanto vengono definiti come livelli essenziali delle prestazioni.

Secondo tale atto, inoltre, i datori di lavoro che intendono stipulare contratti di alta formazione e ricerca devono avere capacità strutturali, tecniche e competenze formative.

Nel Decreto correttivo del Jobs Act è previsto inolte che, fino all'approvazione delle discipline regionali, restano valide le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Il riferimento al Decreto ministeriale di ottobre 2015 consente anche di inquadrare quali sono i diritti e doveri dell’apprendista. L’istituzione formativa, d’intesa con il datore di lavoro, deve informare i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, garantendo la consapevolezza della scelta di utilizzare tale contratto e informandoli sui suoi possibili sbocchi occupazionali e formativi.

Per quanto riguarda, invece, i contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, che sono destinati ai giovani dai 15 ai 25 anni e stipulati secondo quanto previsto dal D. Lgs n.167/2011 – ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, il datore di lavoro può decidere di prorogare questa tipologia contrattuale fino ad un anno se alla scadenza del contratto l’apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale. In questo modo il Legislatore estende ai contratti di apprendistato stipulati con una disciplina ormai abrogata la facoltà di proroga riconosciuta dall'articolo 43, comma 4, del D. Lgs 81/2015 in favore dei nuovi contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma.

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