Naspi e Dis Coll: spetta il bonus di 80 euro
Con il messaggio n. 2946 del 29 aprile 2015, l’Inps ha pubblicato i propri chiarimenti in merito alla stabilizzazione del credito di imposta (c.d. bonus di 80 euro), contenuta nell’articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 190 del 23 dicembre 2014, n.190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). L’ente previdenziale nel confermare la normativa anche per il 2015 ha precisato che il credito Irpef bonus di 80 euro spetta anche ai lavoratori che percepiscono la Naspi, l’Asdi e la Dis-Coll.
Viene quindi confermato che spetta il bonus di Renzi, così come spettava per i percettori di Aspi e Mini Aspi, anche ai lavoratore che percepiscono la nuova assicurazione sociale per l’impiego Naspi, in vigore dal 1 maggio 2015, e la nuova indennità di disoccupazione per collaboratori a progetto DIS-COLL.
Hanno diritto al bonus di 80 euro anche coloro che percepiscono l’assegno di disoccupazione Asdi.
Il messaggio dell’Inps riepiloga il quadro normativo attuale riguardo al bonus di 80 euro, che ora riepiloghiamo.
Con la Legge di Stabilità 2015 è stato reso definitivo il credito Irpef o bonus di 80 euro di Renzi per l’anno 2015 e per gli anni seguenti. Infatti l’art. 13 comma 1-bis del TUIR che era stato introdotto dal Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti ed assimilati”, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è stato interamente sostituito dall’art. 1 comma 12 della legge n. 190 del 2014. In sostanza il bonus di 80 euro per 8 mesi (640 euro totali) previsto in via provvisoria per gli 8 mesi che andavano da maggio a dicembre 2014 è stato confermato per tutto l’anno 2015.
L’art. 1, comma 12 della Legge n. 190 del 2014 ora in vigore infatti recita: “Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.”.
L’Inps nel messaggio ha esteso la disciplina della propria circolare n. 67 del 2014 in materia di bonus di 80 euro anche all’anno 2015.
Riguardo alle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’Inps e riguardo alla spettanza del bonus, l’Inps ha ribadito nel messaggio quanto già detto nella circolare n. 67 del 2014 ossia che le prestazioni a sostegno del reddito rientrano nell’ambito di applicazione della normativa del bonus in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi dell’articolo 49 e 6 del T.U.I.R., (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.326/1997).
Per le tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e le modalità di calcolo del credito l’ente previdenziale vediamo il calcolo Inps del bonus di 80 euro.
Nel nuovo messaggio l’Inps precisa che per le prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del reddito previsionale, si terrà conto della durata teorica della prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31.12.2015 o altra data precedente se la scadenza è anteriore.
L’ente previdenziale conferma anche quando già detto lo scorso anno in merito alle prestazioni Inps che danno diritto al bonus di 80 euro.
L’ente previdenziale conferma inoltre che in considerazione delle novità introdotte dal Jobs Act (legge n. 183/2014) e dal d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, ai fini del calcolo del bonus rileveranno le nuove prestazioni NASPI (indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti) e DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati). E conferma che, ai fini del bonus fiscale, per tali prestazioni trovano applicazione le disposizioni già impartite per le indennità di disoccupazione ASPI e mini ASPI con la circolare n. 67/2014.
Requisiti del bonus di 80 euro: i redditi utili
Per quanto riguarda i requisiti necessari per concedere il credito, e in particolare i requisiti soggettivi, il credito spetta alle stesse tipologie di beneficiari indicati con circolare n.67 del 2014, paragrafo 2 lett. a., e più precisamente a coloro che hanno i seguenti redditi:
Redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett. b);Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’art. 50, del T.U.I.R appartenenti alle seguenti categorie:compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
Soggetti esclusi. Per espressa previsione legislativa (articolo 1 comma 12), sono esclusi i titolari di redditi da pensione di cui all’art.49, comma 2, lett.a ) del T.U.I.R. ed i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente diversi da quelli richiamati nell’elenco di cui sopra. Inoltre sono esclusi i titolari di redditi professionali ed in ogni caso i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.
Sono altresì esclusi i cosiddetti “incapienti” ossia coloro che hanno un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito.
Limiti di reddito e importo del credito
I contribuenti che siano titolari di un reddito da lavoro dipendente di cui all’art.49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett. b) nonchè i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui al comma 1 dell’art. 50 del T.U.I.R., sopra elencati, hanno diritto al credito se sono titolari di un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. Tale credito, è pari a 960 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Se invece il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 il credito spetta in misura ridotta: in quest’ultimo caso il credito è determinato dal rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro. Il comma 12 dell’articolo 1, ribadisce che il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno e che non concorre alla formazione del reddito.
Regola per la concessione del credito. Per avere diritto al credito i titolari di reddito da lavoro dipendente devono avere un’imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 bis dell’art.13 del T.U.I.R.
Non rilevano a tal fine le detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente (es. non rilevano le detrazioni per carichi di famiglia).
In base al comma 15 dell’articolo 1 della legge di stabilità viene confermato il principio in base al quale il credito di imposta eventualmente spettante è riconosciuto in via automatica dai sostituti di imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari.
I contribuenti che ritengono di non avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta; tale comunicazione è valida per il solo anno fiscale in cui si richiede.