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Naspi e ticket licenziamento 2015: ecco i nuovi importi dovuti all’Inps

Con l’entrata in vigore della Naspi cambiano gli importi dovuti come ticket di licenziamento. L’Inps in un messaggio ha comunicato che l’importo massimo per il 2015 è di 1.469,85 euro, di cui 489,95 euro all’anno per un massimo di 3 anni. Elencati anche alcuni casi in cui il contributo non è dovuto dai datori di lavoro.
A cura di Antonio Barbato
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contributo di licenziamento naspi

A partire dal mese di maggio 2015 è in vigore la Naspi e la nuova normativa relativa all’indennità di disoccupazione. L’Inps con un messaggio ha comunicato, stante i nuovi limiti di importo massimo della Naspi, i nuovi importi relativi al ticket licenziamento dovuto dai datori di lavoro in caso di cessazione del rapporto di lavoro che dà luogo alla percezione da parte del lavoratore della Naspi. Sono stati elencati anche alcuni casi in cui il ticket non è dovuto.

L’ente previdenziale nel messaggio n. 4441 del 30 giugno 2015, nel disciplinare i profili contributivi della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) ha comunicato “i nuovi importi del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro indeterminato”:

Riguardo al contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si fa presente che la somma limite di cui all’articolo 4, c. 2 del D.lgs. 22/2015 è stabilita in € 1.195,00. Conseguentemente, per le interruzioni realizzatesi da “maggio 2015”, la soglia annuale del contributo di cui all’art. 2, c. 31 della legge 92/2012 corrisponde a € 489,95 e l’importo massimo – riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi – è di € 1.469,85.

Pertanto per ogni anno di rapporto di lavoro con il lavoratore licenziato, il datore di lavoro deve un contributo, da versare in F24, un ticket di licenziamento di 489,95 euro per ogni anno con un massimo di 1.469,85 euro, visto che il ticket può essere calcolato su un massimo di 36 mesi.

Più precisamente, il calcolo viene effettuato su base mensile quindi il datore di lavoro deve versare 40,83 euro per ogni mese di lavoro effettuato dal lavoratore. Ad esempio, per un lavoratore assunto ad inizio gennaio 2015 e licenziato a fine settembre 2015, essendo il periodo lavorato di 9 mesi, è dovuto un contributo di 367,46 euro.

Il messaggio dell’Inps chiarisce anche alcuni aspetti relativi alla domanda “chi deve pagare il ticket di licenziamento Naspi?”:

Non opera l’obbligo contributivo di cui trattasi nelle seguenti situazioni:

licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL; 
 interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Si ricorda che, a legislazione vigente, detto regime di esclusione opera con riferimento ai periodi 2013-2015.

Restano escluse dal contributo in questione anche le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Tale ultima esenzione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di “tutela dei lavoratori anziani” di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012.

Infine, in conseguenza di quanto disposto dall’art. 2, c. 33, della più volte richiamata legge n. 92/2012, fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal versamento del contributo sulle interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, c. 4, della legge n. 223/91.

Ricordiamo che il ticket di licenziamento è dovuto nei casi di licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo e oggettivo, per i licenziamenti disciplinari, per le dimissioni per giusta causa e le dimissioni intervenute durante il periodo di maternità. E’ altresì dovuto per la risoluzione consensuale a seguito di procedura di conciliazione obbligatoria pre licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il ticket di licenziamento non è invece dovuto nei casi di dimissioni del lavoratore, decesso del lavoratore, risoluzione consensuale, scadenza del termine nel contratto a tempo determinato, per i licenziamento di lavoratori del settore domestico, licenziamento di giornalisti assicurati alla gestione Inpgi, licenziamento di operai agricoli. Non è altresì dovuto in caso di licenziamenti collettivi.

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