Obblighi e diritti dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Con il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 ed il successivo Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il legislatore ha posto una grande attenzione sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro. Con il Testo Unico sono definite tutte le procedure, le valutazioni e gli adempimenti a cui sono tenuti gli attori della vita aziendale. Oltre al datore di lavoro, e alle varie figure come il responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS), gli addetti alle emergenze, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), anche e soprattutto i lavoratori hanno degli obblighi e dei diritti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81 del 2008, contiene al suo interno degli specifici articoli dedicati ai lavoratori, soggetti principali della politica aziendale di valutazione dei rischi. Il Testo Unico all’art. 2 comma 1, lettera a) contiene la definizione di lavoratore. Esso viene definito come la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
E’ chiaro che una specifica definizione di lavoratore, in materia di salute e sicurezza, ha l’obiettivo di sottolineare che rientrano nel campo di applicazione della normativa tutti i soggetti attivi della vita aziendale, tutti i soggetti che sono presenti nel luogo di lavoro, ma in alcuni casi anche chi lavora esternamente. L’obiettivo è valutare i rischi e salvaguardare da tali rischi tutti i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in favore di un datore di lavoro.
Lavoratori per i quali scattano gli obblighi in materia di sicurezza. Entrando nel dettaglio dei soggetti coinvolti, gli obblighi del D. Lgs. n. 81 del 2008, ivi compreso la redazione del DVR, scattano in presenza dei lavoratori subordinati ma anche di altri lavoratori ad essi equiparati. I lavoratori coinvolti sono i seguenti:
- Lavoratori a tempo indeterminato, con contratto a termine, part-time;
- I lavoratori in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente o di lavoro ripartito;
- I lavoratori con contratto a progetto, i collaboratori coordinati e continuativi;
- I prestatori di lavoro occasionale;
- I lavoratori apprendisti;
- I lavoratori distaccati e i lavoratori che svolgono l’attività, normalmente la propria mansione, all’esterno dell’azienda, come ad esempio gli autisti, gli agenti, i manutentori, ecc.;
- I lavoratori occupati in regime di telelavoro;
- I lavoratori socialmente utili;
- il socio lavoratore di cooperativa o di società (S.n.c., S.a.s., S.r.l.), anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
- l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del Codice civile;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (stagisti);
- l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
- i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;
- il lavoratore di cui al Decreto Legislativo n. 468 del 1997.
Per tutti questi lavoratori che partecipano alla vita aziendale è quindi necessario a provvedere alla valutazione dei rischi, alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) anche secondo le procedure standardizzate (DVRS), con tutti gli obblighi previsti, come quello di informazione, formazione e addestramento, di dotazione dei dispositivi di protezione individuale (secondo i vari casi) e di sorveglianza sanitaria. Ed in questi casi i lavoratori hanno ovviamente degli obblighi da rispettare ed i relativi diritti in materia di salute e sicurezza, vediamoli.
Obblighi dei lavoratori
L’art. 20 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro detta il principio base comportamentale a cui sono tenuti i lavoratori subordinati e non: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
L’art. 20 del D. Lgs. n. 81 del 2008 dettaglia proprio i comportamenti che i lavoratori devono tenere. Sono i seguenti:
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature di lavoro, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di non rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.
La tessera di riconoscimento in caso di appalto o subappalto. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nella tessera di riconoscimento dovrà essere precisata anche al data di assunzione. Ed in caso di lavoratori autonomi deve contenere anche l’indicazione del committente.
Diritti dei lavoratori in materia di sicurezza
I lavoratori oltre agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, hanno anche dei diritti. La tutela fondamentale del diritto alla salute del lavoratore è contenuta negli articoli 32 e 41 della Costituzione: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. E’ inoltre contenuta anche nell’art. 2087 del codice civile: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Con la valutazione dei rischi obbligatoria, la redazione del DVR, la scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, la sistemazione dei luoghi di lavoro e tutte le misure per la salvaguardia dei lavoratori contro i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. n. 81 del 2008 ha rafforzato il diritto dei lavoratori a tali tutele già previste dalla Costituzione e dal Codice civile.
La normativa in materia di sicurezza prevede che il lavoratore sia sottoposto a visita medica, anche preventiva, ed al controllo sanitario. Il lavoratore oltre che essere obbligato a sottoporsi al controllo del medico competente, ha anche il diritto di ricevere tale controllo sanitario, anche e soprattutto quando svolge mansioni che lo espongono a rischi, comunque valutati attentamente nella valutazione dei rischi aziendale. La visita medica periodica, generalmente annuale, permette al lavoratore di verificare il proprio stato di salute e di ricevere il giudizio di idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente.
Il lavoratore, come vedremo in seguito, ha l’obbligo ma anche il diritto di ricevere un’adeguata formazione e informazione, seguendo degli appositi corsi in materia di sicurezza sul lavoro. E per tali corsi, nonché per tutte le attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il lavoratore non deve subire oneri finanziari. Al lavoratore devono essere forniti, ed è un diritto, tutti i dispositivi di protezione individuale per l’esercizio della propria mansione, ovviamente gratuitamente.
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato. Il lavoratore ha l’assoluto diritto di allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo ed avvertire le figure competenti in materia, come il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). L’art. 44 del D. Lgs. n. 81 del 2008 stabilisce proprio il caso di pericolo grave e immediato: “Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza”.
La formazione dei lavoratori, l’informazione e l’addestramento
Il D. Lgs. n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede, per la valutazione dei rischi, tre obblighi: formativo, informativo e di addestramento dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
La formazione consiste in una frequentazione di corsi di formazione di una durata minima che va dalle 8 alle 48 ore. Tali corsi sono un processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori, ma anche agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione come il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e l’RSPP, le competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
L’informazione invece è diretta a fornire le conoscenze utili per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nell’ambiente di lavoro.
L’addestramento invece consiste in quel complesso di attività utili a far apprendere ai lavoratori quale è l’uso corretto delle attrezzature, delle macchine, degli impianti, delle eventuali sostanze utilizzate, nonché dei dispositivi di protezione individuale, per il normale svolgimento della mansione secondo le procedure previste, nel rispetto delle norme di sicurezza. L’addestramento deve essere effettuato da una persona esperta e sul luogo di lavoro. Per maggiori informazioni sui corsi e gli altri aspetti, vediamo la formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori.