Pagamenti a rate: l’Agenzia delle Entrate riammette i contribuenti decaduti
L’art. 13-bis, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, inserito dalla legge di conversione del 7 agosto 2016, n. 160, ha previsto la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione per i contribuenti decaduti – tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 – dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o per acquiescenza, purché la relativa richiesta venga presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dal 21 agosto 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto).
Il suddetto nuovo piano di rateazione può essere accordato anche qualora all’atto della presentazione della richiesta le rate scadute non risultino saldate.
L’Agenzia delle entrate ha comunicato che sono pronte le istruzioni per chi vuole accedere nuovamente al beneficio del pagamento rateale delle somme dovute a seguito di definizione per acquiescenza all’avviso di accertamento oppure di adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, pur essendo decaduto dalla originaria rateazione.
Se la decadenza è avvenuta tra il 16 ottobre 2015 e il 1 luglio 2016 è possibile essere riammessi alla rateazione presentando un’istanza all’Ufficio delle Entrate entro il 20 ottobre 2016.
Il primo pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui l’Agenzia dà l’ok alla rateazione e indica l’importo della rata iniziale del nuovo piano rateale. Ù
La Circolare n. 41/E dell’Agenzia delle Entrate affronta le novità introdotte dal decreto legge 113 del 2016 (articolo 13-bis) e precisa i termini e le modalità degli adempimenti necessari per l’accesso al beneficio.
In particolare, il comma 3 dell’art. 13 bis della Legge 113/2016, convertito con modificazioni con Legge 160/2016, ha introdotto per i contribuenti che siano decaduti da una precedente rateazione nel periodo ricompreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 la possibilità di accedere ad un nuovo piano di ammortamento. Il beneficio è, però, limitato alle rateazioni decadute originate da:
- Adesione all’avviso di accertamento;
- Adesione integrale al processo verbale di constatazione;
- Invito a comparire;
- Acquiescenza all’avviso di accertamento;
Pertanto, restano esclusi i contribuenti che abbiano definito la propria posizione col Fisco mediante gli istituti della conciliazione e dell’accordo di mediazione.
La platea dei contribuenti interessati – I contribuenti interessati sono coloro che, a seguito di un controllo, hanno scelto di avvalersi di uno degli istituti di definizione previsti dal Dlgs n. 218/1997 (acquiescenza, adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione, all’invito a comparire) e hanno optato per il pagamento in forma rateale, dal quale, tuttavia, sono decaduti, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive. Per usufruire del beneficio è necessario che la decadenza dalla precedente rateazione si sia verificata nell’arco temporale compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1 luglio 2016.
Non possono, invece, sfruttare questa possibilità i contribuenti decaduti da una rateazione generata da altri istituti deflattivi del contenzioso disciplinati dal Dlgs n. 546/1992 (conciliazione e accordi di mediazione).
Come presentare l’istanza e ottenere un nuovo piano di rateazione. La circolare ha spiegato modalità e tempi relativi alla procedura da seguire per poter accedere al nuovo beneficio. Con riferimento alle modalità di presentazione, l’istanza va prodotta in carta libera all’Ufficio che ha emesso l’atto originario mediante consegna diretta oppure a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata. Per quanto attiene la tempistica, l’istanza va inoltrata, a pena di decadenza, entro il prossimo 22 ottobre 2016. Infine, con riferimento al contenuto minimo della stessa, l’Agenzia ha specificato che la domanda deve indicare gli estremi dell’atto originario (numero dell’atto di adesione o di definizione, dell’avviso di accertamento o dell’invito a comparire) a fronte del quale era sorta la rateazione decaduta nonché il numero di rate trimestrali prescelte dal contribuente.
In merito al numero di rate, infine, l’Agenzia ha precisato che per gli atti perfezionati prima del 22 ottobre 2015 (giorno dell’entrata in vigore delle nuove norme sulla rateazione) si applica la disciplina previgente che prevedeva un numero massimo di otto o dodici rate, per debiti più rilevanti, con cadenza trimestrale e di pari importo. Al contrario, per gli atti definiti dopo tale data, il contribuente può optare fino ad un massimo di otto rate che diventano sedici per importi dovuti superiori a 50.000,00 euro, così come previsto dalle nuove regole sulla rateazione delle somme dovute a seguito di attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda la procedura, ricevuta l’istanza, l’Ufficio effettua i controlli in merito alla sussistenza dei requisiti con specifico riferimento alla tempestività di presentazione dell’istanza e, nel caso di esito positivo, sospende gli eventuali carichi pendenti ed elabora il nuovo piano di rateazione che ricomprenderà sia il debito residuo scaduto (imposte oltre sanzioni ed interessi) sia gli interessi relativi la nuova rateazione. Il contribuente sarà informato dell’accoglimento dell’istanza a mezzo consegna diretta o mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata.
Una volta verificato il possesso dei requisiti, l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente sull’accoglimento dell’istanza con una comunicazione nella quale viene indicato l’importo della rata iniziale del nuovo piano rateale. Il pagamento deve avvenire nei 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, utilizzando il modello F24 con gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.
Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente deve trasmettere all’Ufficio competente una copia della relativa quietanza di pagamento a seguito della quale l’Ufficio predispone il piano di rateazione definitivo con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive determinate sulla base della data di versamento della rata iniziale.
Il mancato pagamento di una rata successiva comporta la decadenza dal nuovo piano di ammortamento del debito.
In assenza di una specifica norma circa il termine per il versamento della prima rata, la circolare 41/2016 prevede che il primo pagamento va effettuato entro i sessanta giorni successivi alla ricezione da parte del contribuente della comunicazione di accoglimento.
Con riferimento alla scadenza delle rate successiva, l’Agenzia ha evidenziato che per gli atti definiti prima del 22 ottobre 2015 le rate successive scadranno in base alla data di effettuazione del versamento della prima rata mentre per gli atti definiti successivamente a tale data le rate successive dovranno essere versate in base al termine previsto per il versamento della rata iniziale.