Patto di servizio personalizzato: cosa è e come funziona
I lavoratori rimasti disoccupati iscritti al centro per l’impiego, ivi compreso i percettori di indennità di disoccupazione Naspi, sono tenuti a stipulare un Patto di servizio personalizzato allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione ed avviare i contatti con il centro per partecipare ad attività di politiche attive, quali sono la partecipazione a corsi di formazione ma anche per accettare eventuali offerte di lavoro congrue.
Cosa è il patto di servizio personalizzato. E’ un patto da stipulare con il centro per l’impiego quando si ci trova in stato di disoccupazione. A prevedere la stipula del patto di servizio personalizzato è il Decreto n. 150 del 2015, uno dei decreti del Jobs Act, che tratta le politiche attive del lavoro e che ha introdotto la nuova Anpal.
L’art. 20 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015 tratta il patto di servizio personalizzato: “Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego, con le modalita' definite da questi, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1 (quando si dichiara in forma telematica il proprio stato di disoccupazione), e, in mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il decreto del Ministro del Lavoro, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato”.
La nuova normativa prevede che la domanda per la Naspi o per l’indennità di disoccupazione per collaboratori DIS-COLL equivalga come dichiarazione di immediata disponibiità al lavoro resa al Centro per l’Impiego, quindi non è più necessario recarsi al Centro per l’impiego per ottenere l’attestato di disoccupazione.
La norma prevede inoltre che i beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito quali sono la Naspi e la DIS-COLL, ancora privi di occupazione, contattano i centri per l'impiego, con le modalità definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda per la Naspi o DIS-COLL, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il termine stabilito da un decreto del Mnistero del Lavoro, per stipulare il patto di servizio personalizzato.
Inoltre, ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione (ASDI), che l’assegno che viene percepito dai lavoratori dopo la Naspi, è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato, redatto dal centro per l'impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali.
Cosa deve contenere il patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) l'individuazione di un responsabile delle attività;
b) la definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall'ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.
La disponibilità che il lavoratore disoccupato deve concedere nel Patto di servizio personalizzato. Nel patto di servizio personalizzato deve essere inoltre riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell'articolo 25 del decreto.
Cosa succede se il Centro per l’Impiego non convoca per il Patto di servizio personalizzato. Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui all'articolo 19, comma 1 (sarebbe la dichiarazione telematica di stato di disoccupazione), il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione. Quest’ultimo è l’assegno di ricollocamento spendibile per trovare un nuovo posto di lavoro.
Le regole da rispettare e le sanzioni previste
La nuova normativa in materia di disoccupazione prevede una serie di regole che i lavoratori disoccupati percettori della indennità di disoccupazione devono seguire per non incorrere in sanzioni. Sono le regole che riguardano la cosiddetta condizionalità.
La prima regola è che il lavoratore deve stipulare il patto di servizio personalizzato, vediamo ora le altre regole: prima di tutto il beneficiario di prestazioni erogate dall’Inps è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi gli obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo.
Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica disciplina, il lavoratore che fruisce di benefici legati allo stato di disoccupazione soggiace ad una serie di obblighi.
Oltre che per i contatti con il responsabile delle attività all’atto della stipula del patto di servizio personalizzato, il lavoratore beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo patto di servizio personalizzato.
Sanzioni per lavoratori in Naspi e DIS-COLL
Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e all'indennità di mobilità, si applicano le seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all'articolo 20, commi 1 (sarebbe la convocazione per la stipula del patto di servizio personalizzato), e 2 lettera d) (sarebbe i contatti con il responsabile delle attività), e di commi 2 e 6 (la convocazione con un preavviso di almeno 24 ore di cui sopra):
1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) (sarebbe la partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione):
1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c) del Decreto, in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione.
Quando un offerta di lavoro è congrua
Il lavoratore percettore di prestazioni Inps quali la Naspi e la DIS-COLL come abbiamo visto non può rifiutare un offerta di lavoro congrua proposta dal Centro per l’impiego. Ora è importante chiarire quale offerta di lavoro è ritenuta congrua secondo la legge. A chiarirlo è l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015.
Art. 25 – Offerta di lavoro congrua
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
c) durata della disoccupazione;
d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014.
I fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014, possono prevedere che le prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della differenza tra l'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Sanzioni per lavoratori percettori dell’ASDI
Con riferimento all'Assegno di disoccupazione (ASDI) si applicano le seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3 (sanzioni in caso di mancata stipula del patto di servizio personalizzato):
1) la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), ossia in caso di mancata partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento:
1) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), ossia in caso di mancata partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione:
- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), ossia mancata accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell'articolo 25 e come abbiamo visto sopra;
- in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 e dell'articolo 23, comma 4, non e' possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.
Avverso il provvedimento del centro per l'impiego è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.