Pensione di reversibilità ai superstiti [GUIDA]
La pensione ai superstiti o pensione di reversibilità o pensione indiretta è una prestazione erogata dall’Inps (e da dall’ex Inpdap) a favore dei superstiti di lavoratori o pensionati deceduti. Questo tipo di trattamento pensionistico, che spetta ai familiari dei dipendenti o pensionati privati o pubblici deceduti, dura a vita e si cumula con l’eventuale pensione percepita dal superstite (coniuge ad esempio). Per ottenere la pensione sono necessari alcuni requisiti contributivi del defunto, così come i familiari per aver diritto alla pensione devono rientrare in determinati requisiti e limiti di reddito previsti dall’Inps.
La pensione di reversibilità, come abbiamo detto, riguarda i superstiti del defunto titolare di pensione diretta. I trattamenti pensionistici di cui era titolare il pensionato sono tutte le tipologie di pensione come la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione di inabilità e la pensione di invalidità.
La pensione indiretta Inps o Inpdap invece riguarda un deceduto lavoratore e non titolare di pensione, quindi semplicemente assicurato presso l’Inps. Vengono considerati superstiti di assicurato quelli del titolare di assegno ordinario di invalidità, essendo l’assegno non reversibile.
Chi ha diritto alla pensione ai superstiti. Rientrano tra gli aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta il coniuge superstite, i figli, i fratelli e i nipoti minori conviventi.
Vediamo più precisamente quali sono i requisiti soggettivi che questi familiari devono possedere per aver diritto alla pensione di reversibilità o indiretta secondo la normativa Inps, nonché i requisiti contributivi necessari e la percentuale della pensione del defunto che poi spetta al familiare superstite.
L’Inps con la circolare n. 185 del 18 novembre 2015 ha fornito le linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti.
SOMMARIO:
Il coniuge superstite
Coniuge divorziato
Figli e nipoti minori
Status di studente
Figli studenti universitari
Nipoti
Genitori
Fratelli e sorelle
Familiari esclusi
Pensione ai superstiti Inpdap
Requisito vivenza a carico del defunto
Requisiti contributivi
Misura della pensione
Limiti di reddito
Indennità di morte e una tantum
Come presentare domanda
Il coniuge come superstite anche separato
Il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti da parte del coniuge dell’assicurato o del pensionato deceduto non è subordinato a nessuna condizione soggettiva. Ossia il marito o la moglie del pensionato o del lavoratore defunto ha sempre diritto alla pensione di reversibilità, mentre per il diritto alla pensione indiretta (quella che spetta al coniuge di un lavoratore defunto, quindi non pensionato) bisogna verificare se sussistono i requisiti contributivi di cui parleremo in seguito.
La pensione ai superstiti (quando il coniuge che muore è pensionato) quindi spetta a tutti i vedovi o vedove. Si parla infatti di assegno di vedovanza. La pensione spetta sia se muore il marito (e quindi prende la pensione la moglie), sia viceversa se muore la moglie (e di conseguenza percepisce la pensione il marito superstite). La pensione indiretta (quando il coniuge che muore è un lavoratore non pensionato) spetta a tutti i vedovi o vedove, ma solo se il coniuge defunto ha maturato i requisiti contributivi di cui parleremo in seguito.
Affrontiamo alcuni casi particolari legati alla separazione tra coniugi o al diritto alla pensione ai superstiti in caso di morte di un coniuge divorziato.
Pensione ai superstiti al coniuge separato. Il coniuge superstite è titolare della pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta) a seconda dei casi. Se è separato consensualmente, la pensione ai superstiti è concessa in ogni caso.
Se si tratta di un coniuge separato con addebito per colpa, in questo caso la pensione può essere concessa solo se il richiedente è titolare di assegno alimentare stabilito dal tribunale.
Se si tratta di un coniuge divorziato, come vedremo, può ottenere la pensione solo se è titolare di assegno di divorzio, non si è risposato e c’è contribuzione versata a favore del deceduto prima della sentenza di divorzio.
Quindi in caso di addebito della separazione, il coniuge separato superstite avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal tribunale.
L’Inps nella circolare richiama le disposizioni impartite con:
- circolare n. 36 del 9 febbraio 1990 e messaggio n. 11631 del 10 luglio 2012, in tema di annullamento del secondo matrimonio concordatario o celebrato con rito civile;
- circolare n. 84 del 14 giugno 2012 che prevede, per le pensioni aventi decorrenza 1° gennaio 2012, una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui: il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni; il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore a 10 anni.
Secondo matrimonio: a chi va la pensione ai superstiti tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato?
Nel caso che il deceduto dopo il divorzio abbia contratto nuovo matrimonio, la legge n. 74 del 1987 prevede che il coniuge divorziato abbia diritto alla pensione anche se il defunto si è risposato e il suo secondo coniuge sia ancora in vita.
Il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale, l’Inps procede alla ripartizione della prestazione tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa ad ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal Giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.
L’Inps, infatti, non può erogare al coniuge divorziato la quota di pensione prima della notifica della sentenza, che costituisce giuridicamente il titolo per la determinazione dell’ammontare di detta quota. Fino a tale data i pagamenti sono stati effettuati nella misura stabilita ed al soggetto risultante avente diritto.
La quota proporzionale dei due matrimoni. Pertanto l’Inps non paga autonomamente la pensione ma aspetta che sia il Tribunale a dividere tra i due interessati, cioè il coniuge e l’ex coniuge, in proporzione alla durata dei due matrimoni. Infatti la sentenza n. 419 del 1999 della Corte Costituzionale ha stabilito che il criterio della durata temporale dei due matrimoni per calcolare la quota proporzionale di pensione spettante al coniuge superstite e all'ex coniuge, non è l'unico criterio che il tribunale deve seguire. Il giudice deve valutare anche altri importanti elementi quali la posizione economica del coniuge divorziato e quella del coniuge superstite per poter effettuare un'equa ripartizione.
Se il coniuge superstite si risposa perde la pensione reversibilità?
Nel caso il coniuge superstite si risposa, il nuovo matrimonio comporta la revoca della pensione di reversibilità da parte dell’Inps, che all’atto della revoca provvede a disporre in favore del coniuge un’ulteriore prestazione: una liquidazione di una doppia annualità, vale a dire un importo corrispondente a 26 volte l’importo di pensione di reversibilità spettante alla data del nuovo matrimonio. Quindi in tale caso, egli/ella avrà diritto ad un assegno pari a due annualità della pensione, ex art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale del 18 gennaio 1945, n. 39 nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.
Per ottenere tale liquidazione, il vedovo o la vedova che si risposa deve presentare all’Inps un’apposita domanda allegando il certificato di matrimonio. Nel caso ci siano figli minori che percepiscono che percepiscono, insieme al genitore, la pensione di reversibilità, sussiste la maturazione del diritto ad un aumento della loro quota se il genitore stesso, risposandosi, perde il diritto alla pensione. Per ottenere questo aumento, è necessario presentare all'INPS apposita documentazione che attesti l'avvenuto matrimonio del genitore superstite.
Coniuge divorziato
Il secondo comma dell’articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito prima dall’articolo 2 della legge del 1 agosto 1978, n. 436 e successivamente dall’articolo 13 della legge del 9 marzo 1987, n. 74 e dalla legge del 28 dicembre 2005, n. 263 stabilisce che "in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare dell’assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza".
Pertanto, nel caso in cui l’assicurato, a seguito di divorzio, non sia passato a nuove nozze, il coniuge (marito o moglie) divorziato superstite ha diritto al trattamento pensionistico in presenza delle seguenti condizioni:
a) abbia la titolarità dell’ assegno periodico divorzile di cui all’articolo 5 della legge n. 898 del 1970. Al riguardo, si precisa che, in caso di liquidazione dell’assegno divorzile in un’unica soluzione, il coniuge divorziato superstite che lo ha ricevuto perde il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti, venendo meno il legame patrimoniale con il de cuius;
b) non risulti passato a nuove nozze. Il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio;
c) la data di inizio del rapporto assicurativo del de cuius sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.
Per ciò che concerne l’attribuzione della pensione ai superstiti al coniuge divorziato, titolare di assegno periodico divorzile, l’Inps le istruzioni fornite con circolari n. 132 del 27 giugno 2001 e n. 84 del 14 giugno 2012. In particolare, si rammenta che, in caso di concorso di coniuge divorziato e coniuge superstite, mancando nella norma previsioni circa le aliquote di pensione spettanti, la ripartizione sarà operata dal Tribunale a cui il coniuge divorziato dovrà rivolgersi per ottenere il riconoscimento del proprio diritto e la determinazione della relativa misura.
L’importo del trattamento pensionistico complessivamente attribuibile al coniuge superstite e al coniuge divorziato è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.
La sentenza del giudice costituisce giuridicamente il titolo per la determinazione dell’ammontare delle relative quote spettanti.
Pertanto, in tale fattispecie, le sedi Inps, in attesa della notifica della sentenza del Tribunale:
- verificheranno se sulla pensione diretta del dante causa veniva trattenuto l’importo dell’assegno divorzile e, in caso affermativo, accantoneranno cautelativamente una somma mensile di pari importo dalla quota di pensione spettante al coniuge superstite;
- non erogheranno al coniuge divorziato alcuna quota di pensione;
- effettueranno i pagamenti nella misura stabilita al soggetto avente diritto, ossia al coniuge superstite, detraendo da detta quota, un importo pari all’assegno divorzile di cui al precedente primo punto.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento del Tribunale, le sedi Inps ripartiranno la prestazione tra gli aventi diritto che abbiano presentato domanda di pensione, sulla base di quanto stabilito dal Giudice. Contestualmente al primo pagamento, al coniuge divorziato verrà liquidata l’eventuale quota cautelativamente accantonata.
I figli e nipoti minori
Possono essere titolari di pensione di reversibilità ai superstiti anche i figli ed i nipoti. Ma ci sono delle condizioni da rispettare, come l’età, il reddito e la situazione familiare. Vediamo tutti gli aspetti.
I figli. In questo caso sono titolari di pensione ai superstiti i figli legittimi, legittimati, adottati, affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, che alla data della morte del genitore siano:
- Minorenni (fino ai 18 anni);
- Inabili di qualunque età, che alla morte del lavoratore o del pensionato siano a carico del medesimo;
- Studenti, fino all’età di 21 anni, che alla morte del lavoratore o del pensionato siano a carico del medesimo, e non prestino attività lavorativa;
- Studenti universitari fino all’età di 26 anni e in ogni caso non oltre il corso legale di laurea, sempre che alla morte del lavoratore o del pensionato siano a carico del medesimo, e non prestino attività lavorativa.
Figli legittimi eguali ai figli naturali. Il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2014, n. 5, recante "modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi" ha disposto l’eliminazione dei riferimenti presenti nel sistema normativo italiano a “figli legittimi” e “figli naturali”, sostituendo i medesimi termini con quello di figlio.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli e le persone ad essi equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo.
Sono equiparati ai figli:
- figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto;
- figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
- figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall’art. 279 del codice civile;
- figli non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 580 e 594 del codice civile;
- figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;
- figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto;
- minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge;
- nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;
- figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre (in tale fattispecie la decorrenza della contitolarità è il 1° giorno del mese successivo alla nascita del figlio postumo).
In caso di presenza nel nucleo familiare del dante causa di figli, anche minori, del coniuge superstite, le sedi Inps verificheranno che il genitore naturale non abbia l’obbligo di erogare somme a titolo di mantenimento dei medesimi.
In tale ipotesi, le somme corrisposte dovranno essere valutate ai fini delle verifica dell’effettivo mantenimento del minore da parte del de cuius, nonché del requisito della vivenza a carico in caso di figli maggiorenni studenti o inabili.
I nipoti minori conviventi. Oltre ai figli, ci sono anche altri parenti equiparati ai figli legittimi e legittimati e sono appunto i nipoti, minori di 18 anni, conviventi del defunto lavoratore o pensionato. Le condizioni sono le seguenti:
- Che non siano titolari di pensione o altri redditi tali da determinare autosufficienza economica del minore;
- E che siano a totale carico del deceduto, il quale provvedeva al mantenimento.
Figli nipoti e studenti devono essere a carico. La normativa previdenziale, oltre a prevedere le condizioni appena descritte che evidenziano concreto bisogno da parte del ragazzo di un intervento a sostegno post lutto, pone un vincolo importantissimo, cioè che devono essere a carico della persona deceduta, alla data del decesso. Per carico l’Inps intende che ci sia una stato di bisogno del figlio superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica. Ci deve essere una condizione di mantenimento del figlio da parte del genitore o del nipote da parte del nonno. Per maggiori informazioni, vedremo in seguito, il requisito del carico.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 42 del 1999 ha stabilito che i figli studenti titolari di pensione di reversibilità a carico del genitore qualora svolgano attività lavorative precarie e saltuarie per le quali percepiscono un piccolo reddito che può migliorare momentaneamente la situazione economica, non perdono la qualifica prevalente di studente e di conseguenza continuano ad avere diritto alla quota di pensione di reversibilità.
L'applicabilità della sentenza è peraltro subordinato al parere che deve esprimere in proposito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L’Inps, a seguito di quanto pubblicato con circolare del 1972, procedeva alla sospensione della prestazione nei confronti del figlio studente o universitario (titolare o contitolare della prestazione) che, dopo la concessione della pensione indiretta o di reversibilità, inizia un'attività lavorativa anche se la stessa ha carattere precario o saltuario.
Approfondiamo ora lo status di studente dei figli e nipoti.
Status di studente
Come abbiamo visto, sono considerati studenti, ai fini della concessione della pensione ai superstiti, i figli superstiti che alla data di morte del dante causa:
a) hanno un’età compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentano la scuola media o professionale;
b) hanno un’età compresa tra 18 e 26 anni e risultano iscritti all’università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea.
Quindi alla domanda “La pensione ai superstiti spetta ai figli maggiorenni?” la risposta è sì, se frequentano ancora una scuola media professionale oppure risultano iscritti all’università. Sempre nei limiti di età di cui sopra.
Cosa significa scuola media o professionale. Figli studenti nell’ambito nel primo e secondo ciclo di istruzione. La locuzione legislativa di cui all’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 “scuola media o professionale” di cui sopra deve essere letta alla luce della nuova articolazione del sistema di istruzione e formazione che prevede i seguenti livelli di articolazione:
- scuola dell’infanzia;
- primo ciclo di istruzione, suddiviso in scuola primaria della durata di 5 anni e scuola secondaria di primo grado, che dura 3 anni;
- secondo ciclo di istruzione, che si compone del sistema dell’istruzione secondaria superiore, della durata di 5 anni, e dell’istruzione e formazione professionale, con percorsi di durata triennale e quadriennale;
Pertanto, la frequenza della scuola secondaria di primo grado o di una delle scuole ricomprese nel secondo ciclo di istruzione dà diritto al riconoscimento/proroga della pensione ai superstiti fino al ventunesimo anno di età.
Nulla è innovato rispetto a quanto disposto in tema di frequenza di scuola media o professionale.
A riguardo, l’Inps nella circolare n. 185 del 18 novembre 2015 rammenta che fanno parte del secondo ciclo di istruzione e formazione i corsi di qualifica professionale svolti ai sensi della legge del 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modifiche e integrazioni e i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226. Per i corsi di qualifica svolti all’estero valgono le disposizioni per il riconoscimento dei titoli esteri.
La pensione è riconosciuta quando il decesso del lavoratore è avvenuto nel periodo di durata del corso scolastico frequentato dal figlio superstite. La durata del corso nelle scuole secondarie e professionali va dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo.
Qualora lo studente frequenti l’ultimo anno di corso, il termine dell’anno scolastico è :
- 30 giugno per la scuola secondaria di primo grado;
- 31 luglio per la scuola secondaria di secondo grado.
Se il ciclo di studi comprende più corsi che si susseguono con intervalli, sono considerati periodi di frequenza anche gli intervalli tra un corso e l’altro.
In caso di frequenza di singoli corsi la durata coincide con la durata effettiva del corso.
In caso di interruzione degli studi prima del termine dell’anno scolastico, il diritto a pensione è riconosciuto se il decesso è avvenuto nel periodo che va dall’inizio del corso stesso alla data di interruzione.
Vacatio studii
Ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge n. 903 del 1965 i figli superstiti o equiparati, a carico del pensionato o assicurato, che alla data della morte del dante causa hanno più di 18 anni di età, sono studenti e non prestano lavoro retribuito, hanno diritto alla pensione ai superstiti fino al compimento del 21° anno di età, in caso di frequenza di scuola media o professionale, ovvero, fino al compimento del 26° anno di età, in caso di frequenza di università.
Al fine del riconoscimento del diritto alla predetta pensione tutte le condizioni sopra indicate devono sussistere alla data dell’evento della morte del dante causa.
Dopo la liquidazione della pensione ai superstiti, il venir meno della condizione di studente e/o lo svolgimento di attività lavorativa, secondo i criteri che ora vedremo, comporta la sospensione della pensione stessa.
Vediamo ora quanto previsto dal messaggio n. 2758 del 21 giugno 2016 in materia di riconoscimento e mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti durante il periodo di vacatio studii
Riconoscimento del diritto. Il figlio superstite o equiparato, in caso di morte del dante causa nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica, conserva lo status soggettivo di studente ed il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore, a condizione che l’iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione.
In tale caso la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, ed il pagamento è dovuto dal primo giorno del mese successivo la data dell’avvenuta iscrizione comprensiva dei ratei arretrati.
Diversamente, in caso di morte del dante causa nel periodo compreso tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il figlio superstite o equiparato non ha diritto alla pensione ai superstiti.
Sospensione del diritto. Il figlio superstite o equiparato titolare di pensione ai superstiti mantiene il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica.
Diversamente, nei periodi compresi tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico è sospeso fino alla data di ripresa degli studi.
Figli studenti universitari
Pensione di reversibilità ai figli studenti universitari. Perfeziona il requisito dello “status di studente” ai fini del riconoscimento/proroga del diritto a pensione ai superstiti per tutta la durata del corso, ma non oltre il 26° anno di età, l’iscrizione a:
- università statali e non statali riconosciute;
- altro tipo di scuola legalmente riconosciuta cui si accede mediante diploma rilasciato a seguito del completamento del secondo grado dell’istruzione superiore;
- corsi di livello universitario;
- scuole di specializzazione o di perfezionamento, corsi di perfezionamento, corsi di integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie, previsti dal Testo Unico sulla istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Il diritto a pensione è riconosciuto quando il decesso del lavoratore avviene nel periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso di laurea o il corso stabilito dagli statuti delle scuole di perfezionamento.
Pertanto, solo se l’anno accademico di iscrizione, durante il quale si è verificato il decesso del lavoratore, è contenuto nel numero di anni previsto dal corso di studi si può considerare realizzata la condizione richiesta per la concessione della pensione.
Pensione di reversibilità ai superstiti a studenti fuori corso. Realizza tale condizione l’iscrizione classificata “fuori corso” di uno studente che non supera gli esami propedeutici, purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale; non la realizza l’iscrizione classificata “in corso” quando tali limiti siano stati superati. Il diritto non può essere riconosciuto per un numero di anni superiore alla durata complessiva del corso di laurea o diploma.
Hanno diritto alla pensione ai superstiti anche gli studenti che, dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi, ottengano l’iscrizione ad altra facoltà o ad altro corso di laurea. In tal caso se vengono riconosciuti utili, agli effetti del nuovo corso, uno o più anni relativi al precedente corso, la durata del nuovo corso si riduce del numero di anni accademici riconosciuti utili.
La qualifica di studente universitario si perde comunque al compimento del 26° anno di età o al conseguimento della laurea non seguito dall’iscrizione a un corso di perfezionamento ovvero ad altro corso di laurea.
Durata dell’anno accademico e del corso di laurea. Con il Decreto ministeriale del 2004 sono state previste diverse date dell’anno accademico rispetto a quella compresa tra il 1 novembre e il 31 ottobre dell’anno successivo. L’Inps ha comunicato con il messaggio n. 26667 del 28 novembre 2008 che la pensione ai superstiti ossia le prestazioni previste in favore dei figli studenti universitari sono erogate di norma fino al 31 ottobre dell’ultimo anno del corso di studi, fermo restando ovviamente il limite del compimento del 26° anno di età.
Proroga della pensione ai superstiti. I figli studenti universitari iscritti all’ultimo anno del corso legale di studi, nell’ambito del vecchio ordinamento didattico ovvero nel nuovo ordinamento, su richiesta e previa produzione della documentazione, hanno diritto alla proroga dell’erogazione della pensione ai superstiti per le sessioni di esame relative all’ultimo anno accademico del proprio corso legale di studi, purché entro le medesime sessioni completino il corso di laurea.
Per documentazione necessaria ai fini della proroga è da intendersi la certificazione/autocertificazione attestante l’avvenuto completamento del corso di studi.
Pertanto, le sedi sospenderanno il trattamento di reversibilità o indiretto alla data di scadenza dell’anno accademico e, su richiesta dell’interessato che documenta l’avvenuto conseguimento del titolo accademico, procederanno alla proroga della pensione con contestuale liquidazione dell’arretrato fino al mese di conseguimento del titolo accademico.
Si rinvia all’informativa Inpdap n. 42 del 23 aprile 2002 che disciplina il periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione (es. luglio 2015) e l’iscrizione all’università (es. novembre 2015). In tal caso, il figlio superstite mantiene il suo status di studente ed ha diritto, al ricorrere degli altri requisiti previsti dall’ordinamento, a percepire la quota di pensione.
Medesimo principio trova applicazione per ciò che concerne il mantenimento dello status di studente nel periodo compreso tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica.
In caso di morte del genitore nel periodo compreso tra due differenti ordini di studio (nell’intervallo di tempo compreso tra il secondo ciclo d’istruzione – es. liceo – e l’istruzione superiore – es. Università – oppure nel periodo compreso tra due livelli di istruzione secondaria – es. laurea triennale e specialistica), il figlio o equiparato conserva lo status di studente ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, a condizione che l’iscrizione, successiva alla data del decesso del genitore, avvenga, senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista per l’iscrizione al ciclo di studi immediatamente successivo. Si tratta, infatti, di prosieguo all’interno della carriera formativa dello studente che conserva il suo status.
Per ciò che concerne le modalità di pagamento, le sedi, accertati tutti i requisiti di legge per il riconoscimento/mantenimento del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti, porranno in pagamento la prestazione dal primo giorno del mese successivo la data dell’avvenuta iscrizione, comprensiva dei ratei arretrati.
Studente universitario a tempo parziale. A seguito delle innovazioni introdotte con il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 in tema di riforma universitaria, le università godono di ampia autonomia nel disciplinare nell’ambito dei regolamenti di ateneo gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio. Ciò premesso, nel caso di studente a tempo parziale occorre avere riguardo della durata normale del corso di laurea.
Considerato che l’iscrizione in qualità di studente a tempo parziale comporta il conseguimento della laurea oltre la durata normale del corso di studi, la pensione ai superstiti verrà sospesa al superamento di detto limite e ripristinata, qualora in un momento successivo, tornino a verificarsi i requisiti previsti dalla legge.
Validità dei titoli di studio esteri. Gli art. 170 e 332 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 prevedono che i detentori di titoli accademici stranieri possano chiederne l’equivalenza con i corrispondenti titoli italiani. Pertanto, ai fini del riconoscimento/proroga del diritto a pensione ai superstiti le sedi acquisiranno il certificato di iscrizione estero, con indicazione della tipologia e la durata del corso frequentato.
Tale certificazione deve essere corredata di traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero effettuata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nello stato estero oppure da un traduttore ufficiale, come previsto dall’art. 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Studenti laureati che accedono a tirocinio. Il decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 chiarisce gli ambiti e le modalità relative ai tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge del 24 giugno 1997 n. 196. Nello specifico, il tirocinio formativo e di orientamento non consente il mantenimento dello status di studente, con conseguente impossibilità di riconoscimento o proroga del diritto alla quota di reversibilità.
Figli studenti iscritti a corsi di formazione artistica e musicale (conservatori). L’iscrizione ai corsi di formazione artistica e musicale (conservatori), come da circolare n. 76 del 21 luglio 2008 e nota operativa Inpdap n. 25 del 14 maggio 2009, è equiparata, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, all’iscrizione ai corsi universitari ed è, quindi, utile ai fini del riconoscimento del diritto/proroga della pensione ai superstiti.
Resta fermo che la qualifica di studente universitario si perde comunque al 26° anno di età o al conseguimento della laurea non seguito dalla iscrizione a un corso di perfezionamento ovvero altro corso di laurea.
Diritto alla pensione ai superstiti. Iscrizione a Istituti Tecnici Superiori (ITS). Come chiarito con messaggio n. 1893 del 16 marzo 2015, l'iscrizione a I.T.S. deve essere equiparata all’iscrizione a corsi universitari ed è quindi da ritenersi utile ai fini del riconoscimento del diritto e/o proroga della pensione ai superstiti.
La qualifica di studente universitario si perde con il conseguimento del diploma I.T.S., nei limiti di durata del percorso previsto dal bando, e comunque al compimento del 26° anno di età in caso di iscrizione ad un successivo corso di laurea o perfezionamento.
Figli studenti universitari iscritti a singoli corsi. Con nota del 5 febbraio 2010, il Ministero dell’Istruzione ha precisato che gli studenti iscritti a singoli corsi previsti dall’ordinamento degli studi di un ateneo sono da ritenersi studenti universitari per il tempo necessario al relativo espletamento (frequenza delle lezioni e svolgimento dell’esame conclusivo).
Figli studenti iscritti a master. Il comma 8, dell’articolo 3 del decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509 come modificato dall’art. 3 del decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, dispone che “in attuazione dell’art. 1, comma 15 della legge del 14 gennaio 1999, n. 4 le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello”.
Ne consegue, dunque, che i master universitari (anche stranieri se equivalenti a quelli di pari grado in Italia), attivati nei modi e termini di cui ai citati decreti, sono ricompresi tra i corsi di perfezionamento o di specializzazione la cui frequenza non fa venire meno il diritto alla pensione di reversibilità.
Figli studenti vincitori di borsa di mobilità Erasmus presso una facoltà straniera. Come precisato dal Ministero dell’Istruzione, il vincitore di una borsa di mobilità Erasmus presso una università straniera conserva, per tutta la durata del beneficio, lo status di studente universitario, iscritto presso l’università di origine. Pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.
Figli studenti che frequentano un corso di dottorato di ricerca La frequenza di un corso di dottorato di ricerca, previsto dall’articolo 4, legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modifiche e integrazioni, non fa venire meno lo status di studente universitario.
Fatta salva l’autonomia riconosciuta alle università di disciplinare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio, l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico.
L’articolo 12 del decreto ministeriale dell’ 8 febbraio 2013, n. 45 ribadisce che, per effetto di quanto disposto dalla legge dell’8 agosto 1998 n. 315, i soggetti beneficiari di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca sono obbligati all’iscrizione alla gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a far data dal 1 gennaio 1999, quali destinatari di tutte le disposizioni concernenti la materia contributiva e pensionistica della gestione stessa.
Come precisato con circolare n. 101 del 5 maggio 1999, l’ammontare della borsa per la frequenza al corso di dottorato di ricerca, non è inquadrabile, in base alle norme del t.u.i.r., tra i redditi di lavoro autonomo, ma tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti. Pertanto, la frequenza di un corso di dottorato di ricerca, è utile ai fini del riconoscimento o proroga del diritto a pensione ai superstiti nei limiti di quanto precisato in seguito sui figli stupendi percettori di piccoli redditi.
Per quanto riguarda il valore di dottorati di ricerca svolti all’estero si rimanda al procedimento istruttorio di verifica delle certificazioni straniere.
Figli studenti titolari di pensione ai superstiti che percepiscono piccoli redditi. Sent. Corte Costituzionale n. 42 del 1999. Con sentenza n. 42 del 22-25 febbraio 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903, sollevata con riferimento al mancato riconoscimento del trattamento pensionistico ai superstiti nei confronti di figlio studente che svolge attività lavorativa.
La Corte ha argomentato che “la percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione economica dell’orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto agli studi con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 4, 34, 35 della Costituzione”.
Il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si collega, infatti, all’impossibilità dell’orfano studente di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi: pertanto, la prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.
Con la predetta sentenza la Corte ha peraltro riconosciuto che ogni situazione deve essere di volta in volta valutata e che l’eventuale individuazione di un particolare limite reddituale spetta agli interpreti o al legislatore.
In assenza di una previsione legislativa, si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%.
Pertanto, in caso di attività retribuita che non pregiudica la prevalente qualifica di studente, il superstite ha l’onere di comunicare tempestivamente all’Istituto il reddito annuo presunto, nonché ogni variazione dello stesso.
In caso di superamento del limite di cui sopra, le sedi procederanno all’immediata sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle somme indebitamente erogate nel corso dell’anno di riferimento.
Si rammenta che, ai fini dell’accertamento della condizione reddituale di cui sopra, rilevano i soli redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro.
Trattandosi di un nucleo familiare con figlio studente, da solo o in concorso con altri familiari, non si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 41, legge dell’8 agosto 1995, n. 335.
Impiego in lavori socialmente utili e svolgimento di borsa lavoro. L’articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche, riguardante la “revisione della disciplina sui lavori socialmente utili a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196”, sancisce che l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non determina l’istaurazione di un rapporto di lavoro e non prevede tra i trattamenti pensionistici incompatibili con lo svolgimento con dette attività la pensione ai superstiti.
Analogamente, lo svolgimento di borsa lavoro, ai sensi del comma 5 del decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 280, non comporta l’istaurazione di un rapporto di lavoro.
Pertanto, l’impiego in lavori socialmente utili e lo svolgimento di borsa lavoro da parte del figlio studente titolare di pensione ai superstiti non comportano la sospensione della pensione in quanto dette attività non configurano, a norma dell’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, come prestazione di lavoro retribuito.
Diritto alla pensione ai superstiti in costanza di attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile. Con messaggio n. 22604 del 15 giugno 2005, è stato previsto che la partecipazione da parte del figlio studente titolare di pensione di reversibilità ai progetti di cui al decreto legislativo del 5 aprile 2002, n. 77 recante la “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001 n. 64”, non comporta la sospensione del trattamento pensionistico.
Figli inabili che svolgono attività lavorativa. L’ articolo 22, legge 21 luglio 1965, n. 903 annovera tra i beneficiari del trattamento pensionistico ai superstiti i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte. Hanno, inoltre, diritto alla prestazione i figli minori divenuti inabili tra la morte del genitore e il compimento della maggiore età.
L’inabilità richiesta per il diritto a pensione ai superstiti, ai sensi dell’articolo 2 legge 12 giugno 1984, n. 222 presuppone che il soggetto “a causa dell’infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.”
Al riguardo, si richiama la circolare n. 15 del 6 febbraio 2009, con cui sono state recepite le disposizioni contenute nell’articolo 46 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 che ha modificato la disciplina del riconoscimento/mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti nei confronti dei figli inabili che svolgono attività lavorativa.
Figli studenti e attività lavorativa
Il messaggio Inps n. 2758 del 21 giugno 2016 si contiene disposizioni anche riguardo al riconoscimento e mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti nel periodo di svolgimento di attività lavorativa.
Riconoscimento del diritto. Il figlio superstite o equiparato che, alla data della morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa, ha diritto alla pensione ai superstiti.
Diversamente, il figlio superstite o equiparato che, alla data della morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, non ha diritto alla pensione ai superstiti.
Al fine del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, in sede di presentazione della domanda, il figlio o equiparato ha l’onere di dichiarare, anche in via presuntiva, il reddito lordo da lavoro percepito nell’anno di morte del dante causa, nonché il relativo periodo di percezione.
Il figlio o equiparato ha l’obbligo di comunicare ogni variazione del predetto reddito da lavoro e del relativo periodo di percezione, dichiarati in sede di domanda di pensione ai superstiti.
In caso di superamento del limite reddituale secondo il criterio sopra indicato, successivamente alla liquidazione della pensione ai superstiti, si dovrà procedere alla revoca del trattamento pensionistico ed al recupero delle somme indebitamente corrisposte.
In caso di percezione di un reddito inferiore sia a quello comunicato in via presuntiva sia al limite reddituale come sopra previsto, si dovrà procedere al riconoscimento del diritto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell’evento ed al pagamento dei relativi arretrati.
Esempio: Morte del dante causa in data 05.07.2015.
Figlio superstite o equiparato che svolge attività lavorativa per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015 e che percepisce per tale attività un reddito lordo pari a € 750,00 per il mese di luglio, € 800,00 per il mese di agosto, € 200,00 per il mese di settembre. Il reddito annuo complessivamente percepito è pari a € 1.750,00. L’Importo annuo del trattamento minimo maggiorato del 30% per l’anno 2015 è pari a € 8.481,941.
Il trattamento minimo riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa è pari a € 1.957,371 (€ 8.481,941/13*3).
In tale caso il figlio superstite ha diritto alla pensione ai superstiti a decorrere dall’1.08.2015
Esempio: Morte del dante causa in data 05.07.2015.
Figlio superstite o equiparato che svolge attività lavorativa per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015 e che percepisce per tale attività un reddito lordo pari a € 800,00 per il mese di luglio, € 800,00 per il mese di agosto, € 400,00 per il mese di settembre. Il reddito annuo complessivamente percepito è pari a € 2.000,00.
L’Importo annuo del trattamento minimo maggiorato del 30% per l’anno 2015 è pari a € 8.481,941.
Il trattamento minimo riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa è pari a € 1.957,371 (€ 8.481,941/13*3).
In tale caso il figlio superstite non ha diritto alla pensione ai superstiti.
Sospensione del diritto. Il figlio o equiparato titolare di pensione ai superstiti mantiene il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico qualora presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.
Diversamente, durante il periodo nel quale il figlio o equiparato titolare di pensione ai superstiti svolge lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, la pensione è sospesa.
Esempio: Morte del dante causa in data 05.07.2014.
Figlio superstite o equiparato titolare di pensione ai superstiti con decorrenza 01.08.2014, che svolge attività lavorativa per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015 e che percepisce per tale attività un reddito lordo pari a € 750,00 per il mese di luglio, € 800,00 per il mese di agosto, € 200,00 per il mese di settembre. Il reddito annuo complessivamente percepito è pari a € 1.750,00.
L’Importo annuo del trattamento minimo maggiorato del 30% per l’anno 2015 è pari a € 8.481,941.
Il trattamento minimo riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa è pari a € 1.957,371 (€ 8.481,941/13*3).
In tale caso il figlio superstite mantiene il diritto alla pensione ai superstiti per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015.
Esempio: Morte del dante causa in data 05.07.2014.
Figlio superstite o equiparato titolare di pensione ai superstiti con decorrenza 01.08.2014, che svolge attività lavorativa per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015 e che percepisce per tale attività un reddito lordo pari a € 800,00 per il mese di luglio, € 800,00 per il mese di agosto, € 400,00 per il mese di settembre.
Il reddito annuo complessivamente percepito è pari a € 2.000,00.
L’Importo annuo del trattamento minimo maggiorato del 30% per l’anno 2015 è pari a € 8.481,941.
Il trattamento minimo riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa è pari a € 1.957,371 (€ 8.481,941/13*3).
In tale caso il figlio superstite non ha diritto alla pensione ai superstiti per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015.
Nipoti
Come abbiamo visto la pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta) può spettare anche ai nipoti.
La circolare n. 195 del 4 novembre 1999 fornisce istruzioni operative ai fini dell’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 12-20 maggio 1999, che ha sancito l’incostituzionalità dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818 nella parte in cui non prevede, fra i soggetti equiparati ai figli, anche i nipoti purché minori all’atto del decesso dell’ascendente.
Pertanto, i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati, sono considerati destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti al ricorrere delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.
Come confermato dal Coordinamento generale legale dell’Inps conservano il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti:
- fino a 21 o 26 anni, i nipoti studenti, minori di età alla data della morte dell’ascendente;
- senza limiti temporali, i nipoti minori divenuti inabili tra il decesso del dante causa e il compimento della maggiore età.
Ai fini dell’accertamento del diritto a pensione ai superstiti, si richiamano le disposizioni impartite con circolari n. 213 del 18 dicembre 2000 e n. 132 del 7 dicembre 2007.
Pensione ai superstiti ai nipoti ma con genitori viventi. In particolare, nel caso in cui il minore non risulti orfano, la presenza di uno od entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, purché sia accertata l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, non svolgendo alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiando di alcuna fonte di reddito.
Al fine di stabilire se il nipote possa essere considerato a carico degli ascendenti, il requisito dell’assenza di reddito in capo ai genitori è soddisfatto anche ove i genitori stessi siano proprietari della casa di abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la rendita catastale, costituisce un reddito virtuale e non effettivo. Per reddito è da intendersi, infatti, una percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita.
Diverso il caso in cui il genitore svolga attività lavorativa autonoma alla data di morte dell’ascendente: in tal caso lo svolgimento dell’attività stessa, seppur in perdita, è ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione.
Il diritto acquisito alla pensione di reversibilità in favore del nipote minore vivente a carico dell’ascendente non deve essere revocato né sospeso nel momento in cui, ad una data successiva il decesso del dante causa, il genitore riprenda l’attività lavorativa o diventi titolare di redditi che potrebbero consentirne il mantenimento.
Pensione ai superstiti ai genitori
Pensione ai superstiti erogata a genitori, fratelli e sorelle. In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, la pensione ai superstiti può essere erogata ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore o pensionato siano a carico del medesimo. In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata ai fratelli celibi inabili al lavoro e sorelle nubili inabili al lavoro, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore o pensionato siano a carico del medesimo.
Quindi in assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico in parola è riconosciuto ai genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo:
- abbiano compiuto il 65° anno di età;
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
- siano a carico del lavoratore deceduto.
Il genitore che, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico ai superstiti, diventa beneficiario di un’altra pensione, perde il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione.
Pensione ai superstiti ai fratelli celibi e sorelle nubili
In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico (la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta) è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo:
- siano inabili al lavoro;
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
- siano a carico del lavoratore deceduto.
Il fratello o la sorella che, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico ai superstiti, diventa beneficiario/a di altra pensione, perde il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione.
Anche la cessazione dello stato di inabilità e il sopravvenuto matrimonio determinano il venir meno del diritto alla prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza delle cause predette.
Familiari esclusi
L’Inps nella circolare ricorda le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2011, n. 125, recepite nel messaggio Inps n. 16066 dell’8 agosto 2011, che escludono dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta i familiari superstiti condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio del pensionato o dell’iscritto all’ente di previdenza. Tali disposizioni confermano le istruzioni fornite con circolare n. 53576 A.G.O./193 del 27 settembre 1980.
Pensione ai superstiti Inpdap
La circolare Inpdap n. 62 del 30 novembre 1995 di recepimento delle disposizioni della legge dell’ 8 agosto 1995, n. 335 estende, a far data dal 17 agosto 1995, la disciplina vigente nell’assicurazione generale obbligatoria alle gestioni previdenziali amministrate dall’Inpdap.
Quindi la pensione ai superstiti, pensione di reversibilità o indiretta, spetta anche ai familiari di un pensionato o lavoratore del settore pubblico.
I familiari del dipendente pubblico o pensionato Inpdap defunto possono quindi ottenere la pensione di reversibilità Inpdap o indiretta con gli stessi diritti dei lavoratori o pensionati del settore privato. Quindi secondo la normativa in descrizione nel presente articolo.
Requisito della vivenza a carico del familiare deceduto
Per il diritto alla pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta) i familiari del deceduto devono possedere un requisito fondamentale: devono essere a carico della persona deceduta, alla data del decesso. Per carico l’Inps intende che ci sia una stato di bisogno del superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica. E la normativa detta anche dei parametri di natura economica.
E’ l’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 che subordina il riconoscimento del diritto a pensione ai superstiti in favore dei figli ed equiparati di età superiore ai 18 anni, studenti o inabili, alla sussistenza in capo ad essi, alla data del decesso del genitore, del requisito della vivenza a carico del deceduto.
Va detto che i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni sono considerati a priori a carico del dante causa.
Il requisito del carico risulta verificato al ricorrere delle seguenti due condizioni:
A) stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti dall’eventuale concorso al mantenimento da parte di altri
La condizione della non autosufficienza economica sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%.
Per trattamento minimo deve intendersi l’importo del trattamento minimo mensile di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato di un dodicesimo della tredicesima mensilità.
Pensione ai superstiti: i limiti di reddito dei figli. L’Inps quindi indica proprio dei criteri per valutare il requisito del carico che sono i seguenti:
- per i figli ed equiparati maggiorenni studenti il limite di reddito è pari all'importo del trattamento minimo maggiorato del 30%: per il 2015 il trattamento minimo di pensione è di 502,59 euro quindi il limite maggiorato del 30% è pari a è di € 653,37 mensili;
- per i figli maggiorenni inabili il limite di reddito è quello adottato per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali: per il 2015 è pari a € 1.271,70 mensili e € 16.532,10;
- per i figli maggiorenni inabili, titolari dell'indennità di accompagnamento, il limite di reddito è quello adottato per gli invalidi civili totali aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento: in tali casi, pertanto, per le pensioni di reversibilità, all’importo di € 16.532,10 deve essere sommato quello dell’indennità di accompagnamento pari a € 526,26 mensili dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 e di € 532,21 dal 1° luglio 2014.
Sono escluse dal computo dei redditi dei figli e equiparati superstiti, oltre le pensioni di guerra dirette e indirette, le borse di studio, gli assegni di studio e le pensioni ai ciechi civili.
In caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell’accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato.
Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 5 della legge del 12 giugno 1984 n. 222 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un’assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento.
Come illustrato nel punto 2.3 della circolare n. 15 del 2009, ai fini dell’accertamento dei limiti decritti, devono essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati all’IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell'IRPEF (rendite INAIL), secondo quanto stabilito dall’ articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nel caso di figlio inabile coniugato, il diritto alla pensione in favore del medesimo è subordinato alla circostanza che il figlio inabile, non disponendo il coniuge di mezzi sufficienti al suo mantenimento, risulti a carico del genitore alla data del decesso di quest’ultimo. Quindi, in tale ipotesi ai fini della verifica del requisito del carico devono essere anche valutati gli eventuali redditi del coniuge.
B) mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa. Tale condizione si desume dall’effettivo comportamento di quest’ultimo nei confronti dell’avente diritto.
In tale valutazione assumono particolare rilevanza i seguenti elementi:
- la convivenza, ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa.
Per i figli di età superiore a 18 e conviventi è necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica, mentre può, di norma, prescindersi dalla verifica del mantenimento abituale.
- la non convivenza. In tal caso, per i figli di età superiore a 18 devono essere verificate entrambe le condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.
Ai fini del mantenimento abituale occorre accertare che il dante causa concorreva in manierarilevante e continuativa al mantenimento del superstite.
A tal fine risulta necessario accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio non convivente.
Non è richiesto che l’assicurato o pensionato provvedesse in via esclusiva al mantenimento del figlio non convivente. Una ipotesi particolare di concorso al mantenimento si ha in caso di ricovero del superstite in un istituto di cura o di assistenza con retta di degenza a carico di ente o persona diversa dal lavoratore deceduto, il quale tuttavia forniva al medesimo, con carattere di continuità, i mezzi di sussistenza. In tal caso il requisito del carico sussiste purché il superstite non possa procurarsi altri mezzi di sussistenza.
Requisiti contributivi del familiare defunto
La morte di un lavoratore non determina automaticamente l’accesso alla pensione peri superstiti (moglie, figli, nipoti, ecc), ma è necessario che ci siano determinati requisiti contributivi posseduti dal defunto alla data del triste evento.
Come abbiamo già visto, iI caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell’Inps (anche ex Inpdap e Enpals), per i familiari superstiti individuati dall’articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 sorge il diritto a pensione ai superstiti al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- che il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità;
- che il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti:
– 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali;
ovvero
– 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.
Ai superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità spetta la pensione indiretta a condizione che siano perfezionati i requisiti suddetti, includendo nel computo dell'anzianità contributiva anche il periodo di godimento dell'assegno. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione indiretta.
Lavoratore morto per cause di servizio. L’ente previdenziale nel caso di morte del lavoratore per cause di servizio non richiede il requisito contributivo, ma sempre che le cause di servizio non abbiano dato luogo alla liquidazione di una rendita dall’assicurazione infortuni Inail.
I superstiti del lavoratore assicurato che è nel regime contributivo, in mancanza dei requisiti indicati in precedenza (780 settimane di contributi o 260 di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data del decesso), hanno diritto all’erogazione da parte dell’Inps di una indennità una tantum, che vedremo in seguito, purché si trovino nelle condizioni economiche previste per l’assegno sociale.
Pensione ai superstiti e assegno ordinario di invalidità. I superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati quali superstiti di assicurato, non essendo l’assegno reversibile. Ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione per il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si considerano utili anche i periodi di godimento dell'assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.
In favore dei familiari superstiti di un lavoratore assicurato nel regime retributivo o misto, nel caso in cui non sussista, alla data della morte del de cuius, il diritto alla pensione indiretta, è riconosciuta una indennità per morte rapportata all’ammontare dei contributi versati.
Il diritto all'indennità è riconosciuto a condizione che nei cinque anni anteriori alla data della morte dell'assicurato risulti versato o accreditato almeno un anno di contribuzione. L’importo di detta indennità è pari a 45 volte l’ammontare dei contributi base IVS versati in favore dell’assicurato nel limite minimo di euro 22,31 e massimo di euro 66,93.
La misura della pensione di reversibilità o indiretta
Per quanto riguarda la determinazione dell’importo spettante come pensione ai superstiti, sia indiretta che di reversibilità, l’Inps ha determinato delle percentuali fisse, da calcolarsi sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto (sulla base dei contributi versati fino alla data del decesso nella sua carriera lavorativa) ovvero sulla misura della pensione in pagamento al pensionato deceduto.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato. Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:
– coniuge solo: 60%;
– coniuge e un figlio: 80%;
– coniuge e due o più figli: 100%.
Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le
aliquote di reversibilità sono le seguenti:
– un figlio: 70%;
– due figli: 80%;
– tre o più figli: 100%;
– un genitore: 15%;
– due genitori: 30%;
– un fratello o sorella: 15%;
– due fratelli o sorelle: 30%;
– tre fratelli o sorelle: 45%;
– quattro fratelli o sorelle: 60%;
– cinque fratelli o sorelle: 75%;
– sei fratelli o sorelle: 90%;
– sette o più fratelli o sorelle: 100%.
Le percentuali di cui sopra sono previste dalla legge n. 335 del 1995.
Integrazione al minimo compresa. L’aliquota percentuale si calcola non solo sulla pensione ma anche sulla parte relativa all’integrazione al minimo qualora, in funzione dei redditi posseduti, la pensione di cui era titolare il deceduto ovvero la pensione spettante ad assicurato deceduto abbia titolo a detta integrazione.
Nel caso in cui il lavoratore deceduto non sia in possesso dei requisiti di contribuzione richiesti, i superstiti non hanno diritto alla pensione indiretta ma alla corresponsione di un’altra prestazione da parte dell’Inps: l’indennità di morte o l’indennità una tantum.
Pensione di reversibilità e assegno per il nucleo familiare. Oltre al diritto all’integrazione al minimo, il titolare di pensione ai superstiti, in presenza dei requisiti richiesti, può aver diritto all’assegno per il nucleo familiare, anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto solo dal coniuge superstite inabile. Oltre all’ANF, il titolare della pensione di reversibilità o indiretta può aver diritto anche alle quote di maggiorazione per i carichi familiari.
Pensione di reversibilità: limiti di reddito
Cumulo pensione con i redditi del superstite beneficiario. In base all’articolo 1, comma 41, legge n. 335 dell’8 agosto 1995, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla Tabella F della legge dell’8 agosto 1995, n. 335.
La misura della pensione di reversibilità o indiretta, determinata secondo le percentuali appena descritte, viene influenzata anche dal reddito del superstite beneficiario. A decorrere dal 1 settembre 1995 la pensione viene ridotta se il titolare possiede degli altri redditi. Le riduzioni previste dall’Inps sono le seguenti:
- riduzione del 25%, se il reddito della moglie o dei figli o degli altri superstiti è superiore a tre volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1 gennaio;
- riduzione del 40%, se il reddito della moglie o dei figli o degli altri superstiti è superiore a quattro volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1 gennaio;
- riduzione del 50%, se il reddito della moglie o dei figli o degli altri superstiti è superiore a cinque volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1 gennaio.
Importi dei limiti di reddito 2015. Tenendo conto che per l’anno 2015, , il trattamento minimo del Fondo pensione lavoratori dipendenti è pari 501,89 euro mensili e quindi 6.524,57 euro annuali, quindi i limiti di reddito sono i seguenti:
- Fino a 19.573,71 euro di reddito nessuna riduzione;
- Oltre 19.573,71 euro e fino a 26.098,28 euro, riduzione del 25%;
- Oltre 26.098,28 euro e fino a 32.622,85 euro, riduzione del 40%;
- Oltre 32.622,85 euro, riduzione del 50%.
Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.
I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria. Essi trovano, pertanto, applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori o fratelli e sorelle e non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.
Ai fini di detta cumulabilità, con circolari n. 234 del 25 agosto 1995 e n. 38 del 20 febbraio 1996 sono stati precisati i redditi del beneficiario da valutare:
- redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
In ogni caso non è valutato l’importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione.
Nel caso in cui il superstite sia titolare di più pensioni ai superstiti, tali pensioni sono escluse dal computo dei redditi da valutare al fine dell’applicazione della normativa in parola.
Si rinvia al messaggio n. 17203 del 25 ottobre 2013, che disciplina i casi in cui il reddito relativo all’assegno vitalizio, collegato ad una carica ricoperta per l’esercizio di un mandato pubblico, rilevi o meno ai fini dell’applicazione dell’abbattimento della pensione di cui alla menzionata tabella F.
La norma di salvaguardia. In presenza di redditi di poco superiori al limite previsto per ciascuna fascia di reddito, è prevista una norma di salvaguardia per cui il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.
La dichiarazione reddituale annuale. Sia all'atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere presentata una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nello stesso anno, al fine di determinare l'esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.
Integrazione al minimo in caso di contitolarità. Sulle pensioni ai superstiti (sia indirette che di reversibilità, in caso di contitolarità della pensione (quindi ad esempio in capo al coniuge e al figlio), l'integrazione al minimo spetta indipendentemente dal reddito posseduto dai due superstiti. Quindi ad esempio, fino a quando il figlio universitario non compie 26 anni di età, il coniuge superstite avrà diritto all'integrazione al minimo della pensione indipendentemente dal reddito posseduto. Ovviamente se il figlio produce i redditi che lo escludono dalla titolarità, viene meno la contitolarità e l'integrazione al minimo del genitore dipenderà dal reddito posseduto.
Le pensioni ai superstiti concesse con decorrenza anteriore al 1 settembre1995 sono soggette a incumulabilità e sono state lasciate in pagamento nello stesso importo, se più favorevole, e sulle stesse non vengono applicati gli aumenti annuali previsti dalla legge. L'incumulabilità non si applica in presenza di contitolari. Così come è cumulabile dal 1 luglio 2000 la pensione ai superstiti, sia indiretta che di reversibilità, con la rendita Inail.
Pensione di reversibilità o indiretta e assegno sociale. Nel caso un titolare di assegno sociale o pensione sociale diventa titolare di pensione ai superstiti, perde il diritto alla prestazioni di natura assistenziale (l’assegno sociale) e pertanto c’è la revoca alla data di decorrenza della nuova pensione, anche se l’assegno sociale o la pensione sociale è a carico di un ente diverso. Vanno invece solo ricostituite nel caso in cui invece le suddette prestazioni derivino da invalidità civile, essendo il reddito dell'anno precedente, in base alla normativa di riferimento, il requisito per la loro concessione o revoca.
Indennità di morte e una tantum
Per i superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico è liquidato nel sistema contributivo, in mancanza dei requisiti sopra indicati, è prevista, invece, l’erogazione dell’indennità una tantum.
Per ciò che concerne le modalità e i termini di conseguimento di detta indennità si fa rinvio alla circolare n. 104 del 16 giugno 2003.
Indennità di morte. Questa indennità riguarda il lavoratore deceduto che era assicurato alla data del 31 dicembre 1995, quindi che a quella data aveva già lavorato ed era già iscritto all’Inps, ma che non possiede alla data della morte dei requisiti richiesti per la pensione ai superstiti al coniuge, ai figli, ai nipoti, ecc. I superstiti di tale lavoratore possono chiedere l’indennità per morte. I requisiti dell’Inps sono i seguenti:
- il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione diretta;
- non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
- nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.
Domanda entro un anno dal decesso. La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.
Indennità una tantum. E’ la stessa tipologia di indennità, ma riguarda i superstiti di un lavoratore deceduto che è assicurato all’Inps dopo il 31 dicembre 1995, sempre che sia deceduto senza aver perfezionato i requisiti richiesti (sempre 780 settimane di contributi o 260 di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data del decesso). Il superstite del lavoratore può richiedere l’indennità una tantum con i seguenti requisiti:
- non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
- non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;
- è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.
La presentazione della domanda di pensione ai superstiti
Decorrenza della pensione. Stabilito il possesso dei requisiti contributivi del lavoratore assicurato e la sussistenza delle condizioni per la pensione ai superstiti, sia di reversibilità che indiretta, è necessario presentare la domanda per l’erogazione da parte dell’Inps dell’assegno di pensione. La prima cosa da chiarire è la decorrenza della pensione che è dal dal mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Quindi il superstite non perde il diritto anche se presenta la domanda in un momento successivo al triste evento.
Presentazione della domanda di pensione di reversibilità o indiretta. La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio Inps direttamente o per il tramite di uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori. Un’alternativa è l’invio tramite posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o gli enti di patronato o scaricabile dal sito dell’Inps corredato da certificazione medica (mod. SS3) se il richiedente ovvero se uno degli aventi diritto (figli, fratelli e sorelle) può essere riconosciuto inabile.
Documenti necessari. L’Inps elenca i documenti necessari al buon esito della domanda, che sono i seguenti:
- Modulo di domanda (SO1) da richiedere a qualunque ufficio Inps o ad uno degli Enti di Patronato;
- Atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non è mai stata pronunciata sentenza di separazione con addebito;
- che il coniuge superstite non abbia contratto nuovo matrimonio;
- libretto di pensione del defunto, se era già pensionato;
- certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell'INPS.
La domanda respinta e il ricorso. La domanda di pensione ai superstiti deve essere ovviamente accolta dall’ente previdenziale che provvederà ad idonea comunicazione. Nel caso la domanda venga respinta, può essere presentato un ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica che la domanda è stata respinta. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda, inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno o presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.
Cause di cessazione del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta
Ci sono degli eventi che determinano la perdita del diritto alla pensione ai superstiti. Alcuni degli eventi sono stati già citati, vediamo di riepilogarli.
Il coniuge che contrae nuovo matrimonio. In questo caso c’è la cessazione del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. Come abbiamo visto, il coniuge che si risposa ha diritto a due annualità sulla quota di pensione, compreso la tredicesima, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare.
Cause di cessazione o sospensione per i figli o nipoti. Quando il titolare o contitolare della pensione ai superstiti è un figlio minore, la causa di cessazione il compimento del diciottesimo anno di età. Per i figli che sono studenti di scuola media o professionale la cessazione si ha quando prestino attività lavorativa o interrompano o terminino gli studi e comunque al compimento di 21 anni di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento di 21 anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione. Per i nipoti minori le cause di sospensione o cessazione sono le stesse.
Cessazione o sospensione per figli o nipoti studenti universitari. Nel caso di figli studenti universitari, la pensione ai superstiti cessa di essere erogata dall’Inps quando prestino attività lavorativa, o interrompano gli studi o terminino gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento dei 26 anni di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi anche in questo caso non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione. Fermo restando che il diritto non sorge ove alla data del decesso del dante causa non sussistano le condizioni richieste, nel caso in cui tali condizioni vengano meno nel corso del godimento della prestazione la pensione viene sospesa e quindi ripristinata allorché cessi la causa della sospensione. Per i nipoti studenti universitari le cause di sospensione o cessazione sono le stesse.
Cessazione per figli inabili, genitori, fratelli e sorelle. La cessazione dell’erogazione della pensione ai superstiti nel caso dei figli inabili si ha quando viene meno lo stato di inabilità. Nel caso di pensione indiretta o di reversibilità erogata ai genitori, la cessazione interviene quando essi conseguono un’altra pensione. Analogo evento è causa di cessazione per i fratelli e le sorelle. Un’altra causa di cessazione dell’erogazione della pensione ai superstiti ai fratelli o alle sorelle è quando tali familiari contraggono matrimonio oppure, se inabili, perdono lo stato di inabilità.
La cessazione della contitolarità. Può capitare che la cessazione incorra solo in uno dei più soggetti titolari di pensione di reversibilità o indiretta. In questo caso l’ente previdenziale procede alla riliquidazione della prestazione nei confronti dei superstiti che restano beneficiari. Il ricalcolo della pensione è alla decorrenza originaria con gli incrementi dovuti alla perequazione e gli incrementi di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari.
La norma antibadanti per i matrimoni a oltre 70 anni
Si tratta di una questione che ha animato l’opinione pubblica italiana: il matrimonio di comodo tra un soggetto anziano italiano e uno più giovane, spesso straniero, che dava diritto alla pensione di reversibilità per intero. Capitava non di rado di vedere matrimonio di questo tipo, che duravano pochi mesi o anni e con il coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità. La legge n. 111 del 2011 ha posto un freno a questa possibilità.
La riduzione della pensione per i matrimoni oltre 70 anni. La norma prevede che l’importo della prestazione, ossia della assegno di pensione ai superstiti (di reversibilità nel caso sia proveniente da pensionato, o indiretta, nel caso sia proveniente da lavoratore assicurato), deve essere ridotto nell’ipotesi il coniuge deceduto abbia contratto matrimonio in età superiore a 70 anni e la differenza di età con il coniuge superstite sia superiore a 20 anni.
La riduzione della pensione è pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero 10. Quindi per la percezione della misura piena della pensione di reversibilità, il matrimonio deve durare almeno 10 anni nel caso uno dei due sposi abbia più di 70 anni e il suo coniuge ne abbia più di 20 in meno.
In caso di frazione di anno, la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Queste disposizioni non si applicano in caso di presenza di figli di minore età, di studenti ovvero di inabili. Resta invariato poi il regime di cumulabilità descritto in precedenza e che ricordiamo regola il cumulo tra la pensione e i redditi del coniuge superstite.