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Per le assunzioni dopo accertamento ispettivo niente esonero contributivo

L’esonero contributivo della legge 190/2014 non è fruibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate come riqualificazione dei rapporti di lavoro a seguito di accertamento ispettivo. Lo ha chiarito il Ministero del lavoro in un interpello.
A cura di Antonio Barbato
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Il Ministero del Lavoro ha confermato in un interpello che non è possibile fruire dell’esonero contributivo sulle assunzioni a tempo indeterminato della legge n. 190/2014, laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo.

Quindi le riqualificazioni dei rapporti di lavoro a seguito delle visite ispettive eseguite da ispettori di lavoro non consento la fruizione del beneficio contributivo.

A fare richiesta di interpello è stato il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che ha chiesto la corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 concernente l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015.

In particolare è stato chiesto se, nell’ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo con o senza partita I.V.A. o parasubordinato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito di accertamento ispettivo, sia possibile fruire dello sgravio contributivo di cui sopra in presenza dei requisiti previsti dalla legge.

Il Ministero del Lavoro nel rispondere ricorda che con l’esonero contributivo il legislatore ha inteso perseguire lo scopo di incentivare la stabilità dell’occupazione, attraverso l’introduzione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore di datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno, per un periodo massimo di trentasei mesi.

L’esonero può essere concesso solo in presenza di determinati requisiti, tra i quali la circostanza che nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato, qualificandosi dunque l’esonero come forma “di incentivo all’occupazione”.

Nelle ipotesi di riqualificazione a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto è evidentemente “trasformato”, sin dal suo inizio (ovvero a far data dal momento in cui si verificano i requisiti della etero-direzione), in un rapporto di lavoro subordinato. È pertanto questo il momento in cui va collocata temporalmente la “stabilizzazione” del personale.

Sennonché in tal caso occorre richiamare l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 che richiede, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, non solo il possesso del DURC e l’osservanza “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali (…) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, ma anche il rispetto degli “altri obblighi di legge”.

Ciò significa che lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato non possa essere riconosciuto, pur in presenza delle condizioni contemplate dall’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 laddove non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale.

La disposizione in questione vuole evidentemente sollecitare l’assunzione “spontanea” di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma, il che certamente non avviene nel caso in esame. Tant’è che la concessione dell’esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse diposizioni di legge.

Da ultimo non può dimenticarsi che, con specifico riferimento alla stabilizzazione di lavoratori autonomi, il Legislatore è intervenuto con l’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015, prevedendo uno specifico “incentivo” costituito dalla estinzione “degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione”. In tal caso il Legislatore ha escluso la possibilità di avvantaggiarsi della estinzione degli illeciti qualora sia già “iniziato” un accertamento ispettivo il che, a maggior ragione, comporta l’impossibilità di avvantaggiarsi di un esonero contributivo addirittura dopo la definizione dello stesso accertamento.

Alla luce delle osservazioni sopra svolte, si ritiene pertanto che non sia possibile fruire dello sgravio di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo.

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