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Permessi legge 104/92: 12 giorni in più a marzo e aprile 2020

I permessi legge 104 del 1992 passano da tre a diciotto giorni complessivi per i due mesi di marzo e aprile 2020, con incremento di 12 giorni complessivi rispetto ai 3 giorni di permessi legge 104 spettanti ogni mese. Il Decreto “Cura Italia” per emergenza Coronavirus Covid-19, ha infatti esteso il numero di giorni di permessi retribuiti per l’assistenza ad una persona con handicap in situazione di gravità. Possibile la fruizione in un solo mese e oraria. Durante i permessi spettano gli assegni familiari, così come le ferie sono sospese per la fruizione dei permessi. I lavoratori in cassa integrazione ordinaria a zero ore non hanno diritto ai permessi legge 104/92.
A cura di Antonio Barbato
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Per i mesi di marzo e aprile 2020, il Decreto “Cura Italia”, varato dal Governo per l’emergenza Coronavirus, ha esteso i permessi legge 104/92 fino a 12 giorni complessivi in più, per un totale massimo di 18 giorni di permesso. Previsto quindi un incremento a dodici giorni complessivi tra marzo e aprile, rispetto agli ordinari tre giorni di permesso mensile spettante.

La Legge 104 del 1992 è ampiamente utilizzata dai lavoratori per l'assistenza ai minori con handicap e per l'assistenza ad una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo gravo, convivente.

I lavoratori secondo la normativa della legge 104 del 1992 hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

Per i mesi di marzo e aprile 2020, per effetto del Decreto "Cura Italia" del Governo, in vigore dal 17 marzo 2020, i permessi legge 104/92 passano da tre giorni al mese a diciotto giorni complessivi.

Normativa estensione permessi legge 104

La norma contenuta nell'articolo 24 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, il Decreto "Cura Italia" di contrasto all'emergenza Covid-19, prevede "l'estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104":

"1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità".

Modalità di fruizione

E' stata quindi approvata la possibilità, per il beneficiario interessato, di incrementare fino a dodici il numero dei giorni di permesso legge 104/92 mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020.

Questo significa che il lavoratore ha diritto a marzo e aprile 2020 a:

  • 3 giorni di permessi legge 104/92 a marzo 2020;
  • 3 giorni di permessi legge 104/92 ad aprile 2020;
  • 12 giorni complessivi aggiuntivi tra marzo e aprile 2020.

Fruizione in un mese o frazionato ad ore

La circolare Inps n. 45 del 25 marzo 2020 ha anche chiarito alcuni aspetti importanti sulle modalità di godimento dei 12 giorni di permessi legge 104 aggiuntivi:

"I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.

Le 12 giornate di cui all’articolo 24 del decreto in esame, così come i tre giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore".

Calcolo giorni di frazionalità

La circolare Inps stabilisce anche che "Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso di cui alla norma in commento, restano fermi gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 16866/2007 e n. 3114/2018 per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time.

Di seguito l’algoritmo da utilizzare, da parte dei datori di lavoro, ai fini della quantificazione del massimale orario:

  • Lavoro a tempo pieno: (orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 12 = ore mensili fruibili;
  • Part time (orizzontale, verticale o misto): (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/numero medio dei
    giorni -o turni- lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) X 12″.

Per i calcoli dei permessi legge 104/92 ad ore durante i mesi di marzo e aprile 2020, consultare la circolare Inps n. 45/2020.

Permessi legge 104/92: tutti i diritti

I permessi legge 104/92 sono permessi retribuiti e quindi sono assenza da lavoro tutelate dalla legge.

Durante i permessi per legge 104/1992 spettano, al pari delle altre assenze indennizzate, gli assegni per il nucleo familiare. Ciò è importante in quanto per marzo e aprile i giorni di assenza da lavoro possono essere potenzialmente dodici.

Il Governo ha richiesto la concessione delle ferie ai lavoratori, come una delle tante raccomandazioni nei DPCM di contrasto all'emergenza Conoravirus. In caso di richiesta di permessi per legge 104/92, tali permessi non comportano la decurtazione delle ferie.

Non solo, secondo l'interpello del Ministero del Lavoro n. 20 del 2016, qualora la necessità del familiare per il quale si ha diritto ai permessi legge 104/92, si verifichi durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, il datore di lavoro non può negare la fruizione del permesso che, quindi, comporterà la sospensione del godimento delle ferie del lavoratore. Tuttavia, il Ministero ritiene che sussista la possibilità datoriale di verificare l’effettiva indifferibilità dell’assistenza.

Per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, va precisato che in caso di cigo a zero ore, per un mese intero non compete nessun giorno di permesso retribuito ex Legge n. 104/1992, né i tre giorni ordinariamente previsti, né i dodici giorni previsti per il mese di marzo e aprile 2020.

Per i lavoratori in cassa integrazione c'è una normativa particolare riguardo i diritti ai permessi retribuiti legge 104/92. Ecco l'approfondimento tra permessi legge 104 e cassa integrazione.

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