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Prepensionamento statali Spending Review: quando viene pagato il TFS

L’Inps con una circolare ha chiarito i termini per il pagamento del TFS o TFR in caso di prepensionamento degli statali in base alla misure della Spending Review. Per questi dipendenti in esubero della pubblica amministrazione e degli enti locali la liquidazione del trattamento di fine rapporto o servizio dipende dal momento in cui avrebbero maturato il diritto a pensione. I termini sono di 6 o 12 mesi, o 24 mesi elevati a 27 mesi. Vediamo tutti i casi.
A cura di Antonio Barbato
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pensione anticipata dipendenti pubblici

Il Decreto Legge n. 95 del 2012 contiene una norma che disciplina i pensionamenti dei dipendenti in esubero delle amministrazioni che presentano situazioni di “soprannumerarietà” o di eccedenza di personale e per le quali trovano applicazione le misure di razionalizzazione, la c.d. “Spending Review”. Con una circolare l’Inps stabilisce in questi casi di prepensionamento dei dipendenti statali quali sono i termini di liquidazione del TFS e TFR.

Tali disposizioni per la riduzione del personale riguardano non solo le amministrazioni dello Stato ma possono riguardare anche altre amministrazioni (ivi comprese, quindi le autonomie locali, le regioni e le strutture del servizio sanitario nazionale) diverse da quelle statali, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici.

In linea generale, I lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della Riforma pensioni del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, possono ricevere la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. 

La circolare Inps n. 79 del 2014 chiarisce per questi lavoratori, interessati dal prepensionamento, quali sono i termini per il pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) o buonuscita.

Termini per il pagamento del TFS in caso di prepensionamento personale in esubero

Nei confronti del personale in esubero interessato dai prepensionamenti, sono previste diverse decorrenze del diritto al TFS o TFR, in relazione alla data di maturazione dei requisiti prescritti per il diritto al trattamento pensionistico. Tra il personale interessato dalla procedura di riduzione dei soprannumeri, rientrano:

  • i dipendenti che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
  • i dipendenti che, entro il 31 dicembre 2016, avrebbero maturato i requisiti anagrafici e contributivi, nonché il diritto alla decorrenza del pagamento della pensione, sulla base della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. 

Termini di pagamento del Tfs e del Tfr per i dipendenti che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011. In questo caso il termine di pagamento del trattamento di fine servizio (Tfs) o di fine rapporto (Tfr) decorre dalla data di collocamento a riposo (cessazione dal servizio). Per tali dipendenti pubblici c’è una disciplina derogatoria.

Il termine di pagamento del Tfs o del Tfr è di 105 giorni dalla cessazione dal servizio per coloro che, entro il 12 agosto 2011, hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia connessa al limite di età ordinamentale previsto dall’amministrazione di appartenenza ovvero la massima anzianità contributiva ai fini pensionistici (di norma 40 anni).

Il termine di pagamento è, invece, di 6 mesi dalla cessazione dal servizio per gli iscritti che, sempre entro il 12 agosto 2011, hanno maturato il diritto alla pensione anticipata con la “quota”.

In tutti gli altri casi, alla prestazione saranno applicati i termini di pagamento, a seconda della causa di cessazione e quindi della tipologia di pensione maturata alla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, se i requisiti per la pensione di anzianità con la “quota” sono stati maturati dopo il 12 agosto 2011 e, comunque, entro il 31 dicembre 2011, la prestazione non potrà essere pagata prima di 24 mesi dalla cessazione dal servizio se questa avverrà per dimissioni.

Diversamente, se la cessazione dal servizio avviene per raggiungimento del limite d’età previsto dall’ordinamento dell’amministrazione datrice di lavoro, la prestazione non potrà essere pagata prima di 6 mesi.

Se il requisito della anzianità contributiva massima (di norma 40 anni) per il diritto alla pensione, conseguita indipendentemente dall’età, è stato maturato dopo il 12 agosto (ma entro il 31 dicembre) 2011, il Tfs o il Tfr non potranno essere pagati prima di 6 mesi dalla cessazione dal servizio. 

Maturazione dei requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 con diritto alla decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2016. Per i dipendenti che, in data successiva al 31 dicembre 2011, maturano in deroga i requisiti pensionistici stabiliti dalla previgente normativa, il termine per il pagamento del Tfs o del Tfr decorre non dalla cessazione dal servizio ma dal momento in cui avrebbero maturato il diritto pensionistico sulla base delle disposizioni dell’art. 24 del citato decreto legge 201/2011 in ossequio al criterio indicato dai ministeri vigilanti nei citati pareri ed in base al quale “la liquidazione dei Tfs/Tfr dei lavoratori interessati non possa in alcun caso essere anticipata rispetto a quanto si sarebbe verificato se i lavoratori avessero avuto accesso al pensionamento secondo gli ordinari requisiti vigenti”.

Se il lavoratore che ha avuto il prepensionamento raggiungerà prima il diritto (teorico) alla pensione anticipata secondo i requisiti del decreto legge 201/2011, rispetto al limite di età, da tale momento decorrerà il termine di pagamento in base al quale la prestazione di fine lavoro non può essere pagata prima di ventiquattro mesi.

Se, invece, l’interessato raggiungerà, sempre secondo i requisiti previsti dal decreto legge 201/2011, il diritto teorico alla pensione di vecchiaia prima del requisito contributivo relativo alla pensione anticipata allora il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagato una volta decorsi sei/dodici mesi dalla data di conseguimento del diritto (teorico) alla pensione di vecchiaia.

Nell’eventualità che l’interessato raggiunga il limite ordinamentale prima del (ovvero in coincidenza con il) diritto teorico alla pensione anticipata, il termine di pagamento sarà di 6 o 12 mesi (a seconda che il diritto pensionistico in deroga risulti maturato entro o dopo il 31 dicembre 2013).  Per maggiori informazioni vediamo il termine di pagamento del TFS.

Se, invece, l’interessato raggiunge il diritto (teorico) alla pensione anticipata e durante i ventiquattro mesi di attesa del pagamento del Tfs o del Tfr raggiunge il limite di età ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio, verrà applicato, se più favorevole, il termine dei 6 o 12 mesi, decorrente dalla data di compimento dell’età necessaria ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, secondo quanto previsto dall’art. 24 del decreto legge 201/2011 ovvero dalla data di raggiungimento dell’età prevista quale limite dell’ordinamento di appartenenza.

Esempio 1: Un dipendente matura in deroga il diritto alla pensione di anzianità il 15 ottobre 2013 con 35 anni di contribuzione e 62 anni e 3 mesi di età.

Maturerebbe il diritto alla pensione di vecchiaia, secondo le nuove regole, il 15 febbraio 2018 (66 anni e 7 mesi, valori teorici), prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata. Il Tfr/Tfs potrà essere corrisposto a decorrere dal 16 agosto 2018 (cioè non prima di 6 mesi dalla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia).

Esempio 2: Una dipendente matura in deroga il diritto alla pensione di anzianità il 6 febbraio 2013, con 40 anni di contribuzione e 58 anni e 8 mesi di età.

La stessa maturerebbe il diritto alla pensione anticipata il 6 agosto 2014 (41 anni e 6 mesi). Il Tfs/Tfr potrà essere corrisposto a decorrere dal 7 agosto 2016 (cioè non prima di 24 mesi dalla data di maturazione del diritto alla pensione anticipata). 

Esempio 3: Un dipendente, nato il 18 agosto 1952, matura in deroga il diritto alla pensione di anzianità (60 anni di età e una contribuzione di 37 anni, 5 mesi) il 18 agosto 2012.

Lo stesso maturerebbe il diritto al trattamento pensionistico il 18 gennaio 2018 in quanto raggiungerebbe prima i requisiti per il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi, valori teorici) rispetto a quelli per la pensione di vecchiaia che sarebbero conseguiti il 18 luglio 2019, al compimento di 66 anni e 11 mesi (valori teorici).

I termini di pagamento del Tfs/Tfr decorrono dal 19 gennaio 2018 ed il tempo che dovrebbe intercorrere prima che la prestazione possa essere pagata sarebbe di 24 mesi, quindi il pagamento non potrebbe avvenire prima del 19 gennaio 2020. Poiché, tuttavia, alla data di conseguimento del diritto teorico alla pensione anticipata (18 gennaio 2018) il dipendente avrà già compiuto i 65 anni (18 agosto 2017) e poiché tale circostanza, se l’interessato fosse rimasto in servizio, avrebbe comportato il collocamento a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite ordinamentale a decorrere dal 19 gennaio 2018, il termine si contrae a sei mesi e la prestazione potrà essere posta in pagamento dal 19 luglio 2018.

Esempio 4: Un dipendente, nato il 20 luglio 1952, matura il diritto alla pensione di anzianità (40 anni di contribuzione) il 20 luglio 2013.

Maturerebbe il diritto al trattamento pensionistico il 20 maggio 2016 in quanto raggiungerebbe prima i requisiti per il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi, valori teorici) rispetto a quelli per la pensione di vecchiaia che sarebbero conseguiti il 20 giugno 2019, al compimento di 66 anni e 11 mesi (valori teorici).

I termini di pagamento del Tfs/Tfr decorrono dal 20 maggio 2016 ed il tempo che dovrebbe intercorrere prima che la prestazione possa essere pagata sarebbe di 24 mesi, quindi il pagamento non potrebbe avvenire prima del 21 maggio 2018. Poiché, tuttavia, successivamente alla data di conseguimento del diritto teorico alla pensione anticipata il dipendente maturerà i 65 anni (circostanza che comporterebbe il collocamento a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite ordinamentale) il Tfs potrà essere messo in pagamento decorsi sei mesi dal compimento dei 65 anni, vale a dire dal 21 gennaio 2018.

Esempio 5: Un dipendente, nato il 20 luglio 1952, matura il diritto alla pensione di anzianità (40 anni di contribuzione) il 10 maggio 2014.

Maturerebbe il diritto al trattamento pensionistico il 10 marzo 2017 in quanto raggiungerebbe prima i requisiti per il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi, valori teorici) rispetto a quelli per la pensione di vecchiaia che sarebbero conseguiti il 20 giugno 2019, al compimento di 66 anni e 11 mesi (valori teorici).

I termini di pagamento del Tfs/Tfr decorrono dal 10 marzo 2017 ed il tempo che dovrebbe intercorrere prima che la prestazione possa essere pagata sarebbe di 24 mesi, quindi il pagamento non potrebbe avvenire prima del 10 marzo 2019. Poiché, tuttavia, successivamente alla data di conseguimento del diritto teorico alla pensione anticipata il dipendente maturerà i 65 anni (circostanza che comporterebbe il collocamento a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite ordinamentale) il Tfs potrà essere messo in pagamento decorsi 12 mesi dal compimento dei 65 anni, vale a dire dal 20 luglio 2018.

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