Previdenza complementare e integrativa: la scelta per il Fondo pensione
La previdenza complementare è una possibilità aggiuntiva o integrativa offerta al lavoratore dall’ordinamento previdenziale italiano. Attraverso i fondi pensione, che sono i strumenti tecnici individuati dal legislatore per tale scopo, il lavoratore può ottenere una integrazione, attraverso prestazioni pensionistiche aggiuntive, della pensione corrisposta dagli enti di previdenza obbligatoria (l’Inps, ad esempio). La caratteristica dei fondi pensione, della previdenza complementare è data dal fatto che l’adesione è libera e su base volontaria, ossia non è obbligatoria ma è attivabile dal lavoratore solo su sua volontà.
La necessità del ricorso alla rendita dei Fondi pensione, che si affianca alla pensione, la necessità della creazione dei sistemi di previdenza complementare, è andata sviluppandosi nell’arco degli anni. Al fine di contenere la sostenibilità la spesa pensionistica pubblica, e di garantirne la sostenibilità, già dagli anni ’90 è infatti iniziato un processo di riforma che ha sempre più inasprito i requisiti per l’accesso alla pensione nonché sostanzialmente ridotto l’importo della pensione stessa percepita dai lavoratori italiani. Da qui, la necessità di strumenti di integrazione della pensione stessa.
Le riforme del sistema previdenziale hanno sempre più ampliato la consapevolezza nei lavoratori della necessità di un ricorso a forme di previdenza complementare, ed integrativa, accanto alla previdenza obbligatoria di base, quella garantita principalmente dall’Inps. Il legislatore per favorirne la diffusione ha previsto una serie di incentivi fiscali per coloro che aderiscono ad un fondo pensione integrativa ( come la deducibilità dei contributi previdenziali, come vedremo.
Lo strumento principale attraverso il quale si attiva la previdenza complementare integrativa è la scelta di destinazione del TFR al Fondo pensione complementare, scelta a cui sono tenuti tutti i lavoratori assunti. Ma la propria posizione previdenziale complementare è finanziabile anche attraverso contributi versati a proprio carico, ed anche contributi a carico del datore di lavoro. I Fondi pensione garantiscono, con un minimo di 5 anni di contribuzione, una serie di prestazioni che vanno dalla massima prestazione quale è la rendita, fino alle prestazioni in unica soluzione come la liquidazione. Approfondiamo quindi la normativa relativa alla previdenza complementare.
SOMMARIO:
Destinatari e tipologie di Fondi pensione
Adesione a Fondo pensione
Versamento TFR e contributi
La scelta di destinazione del TFR
Le prestazioni del Fondo pensione
Deducibilità e incentivi fiscali
Trasferimento e riscatto posizione individuale
Destinatari e tipologie di Fondi pensione complementare
Destinatari della previdenza complementare. A norma dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 252 del 2005, alle forme pensionistiche complementari di carattere collettivo posso aderire i seguenti soggetti:
- I lavoratori dipendenti, sia del settore privato che pubblico, compreso i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 276/03 (soggetti con contratto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di lavoro ripartito, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale);
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;
- i soci lavoratori di cooperative;
- i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.
Tipologie di fondi pensione. Le forme pensionistiche complementari previste dalla legge sono le seguenti:
• Fondi pensione negoziali (chiusi): sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale. A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio o area geografica.
• Fondi pensione aperti: sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).
• Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP): sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione.
• Fondi pensione preesistenti: sono forme pensionistiche così chiamate perché risultavano già istituite prima del Decreto Legislativo n. 124 del 1993 che ha disciplinato la previdenza complementare per la prima volta.
L’adesione ai Fondi pensione
La partecipazione alla previdenza complementare è una scelta libera e volontaria. Può comunque aderire anche chi non svolge un’attività lavorativa o una persona fiscalmente a carico di un tuo familiare che già aderisce a una forma pensionistica complementare.
Adesione del lavoratore dipendente. Il lavoratore dipendente può aderire con un’adesione collettiva se il contratto di lavoro rende possibile l’iscrizione a un fondo pensione (negoziale, aperto o preesistente) di riferimento per il suo settore, per la sua azienda o anche per la sua regione. Può anche aderire con un’adesione individuale a un fondo pensione aperto o a un PIP, se il suo contratto di lavoro non prevede la possibilità di iscrizione a un fondo pensione di riferimento oppure se decide di iscriversi a una forma pensionistica complementare diversa da quella prevista dal contratto di lavoro.
Nel caso di un lavoratore dipendente che può iscriversi tramite un’adesione collettiva versando il contributo previsto dal CCNL, il datore di lavoro è obbligato a versare a sua volta un contributo alla forma pensionistica complementare alla quale hai aderito. Ciò consente al lavoratore aderente di aumentare i suoi versamenti e, a parità di altre condizioni, di ottenere una pensione complementare più alta.
Adesione del lavoratore autonomo o libero professionista. In questi casi i lavoratori possono attivare la loro previdenza complementare con un’adesione individuale a un fondo pensione aperto o a un PIP. Nel caso la propria associazione di categoria o il proprio ordine professionale abbiano previsto un fondo pensione di riferimento (negoziale, aperto o preesistente), il lavoratore autonomo o il libero professionista possono anche aderire con un’adesione collettiva.
Documenti consultabili per l’adesione. Ovviamente per la scelta di adesione, il lavoratore deve effettuare una serie di valutazioni di convenienza. A tal fine i fondi pensione complementare devono mettere a disposizione del loro cliente alcuni documenti quali:
- la nota informativa, nella quale vengono spiegate le principali caratteristiche della forma pensionistica complementare (ad esempio, modalità di contribuzione, proposte di investimento, costi, rendimenti ottenuti negli anni passati) e le condizioni di partecipazione;
- il progetto esemplificativo standardizzato, che rappresenta una stima della pensione complementare che riceverà il lavoratore al momento del pensionamento calcolata secondo alcune ipotesi relative all’ammontare dei contributi versati, alla durata della partecipazione alla forma pensionistica e ai rendimenti;
- lo Statuto, se si tratta di un fondo pensione negoziale o di un fondo pensione preesistente;
- il Regolamento, se si tratta di un fondo pensione aperto;
- il Regolamento e le Condizioni generali di contratto se si tratta di un piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (PIP).
Questi documenti definiscono le caratteristiche della forma pensionistica complementare e le condizioni che regolano il tuo rapporto di partecipazione. La Nota informativa, il Progetto esemplificativo standardizzato, lo Statuto/Regolamento, insieme a ogni altra informazione che può essere utile, sono consultabili sui siti web delle forme pensionistiche complementari. Essi possono essere richiesti direttamente anche in formato cartaceo. E’ necessario e consigliabile acquisire tutte le informazioni utili, se si decide di aderire, sottoscrivere il modulo di adesione contenuto nella Nota informativa.
Entità dei contributi al Fondo pensione complementare
E’ bene ora capire quali contributi vengono versati alla previdenza complementare. Tutte le tipologie di fondi pensione sono finanziati mediante contribuzione posta a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro o dei committenti, e attraverso il conferimento del TFR maturando. Lo stabilisce l’art. 8 del Decreto Legislativo n. 252 del 2005.
Se il lavoratore dipendente sceglie una forma pensionistica ad adesione collettiva, la contribuzione versata sarà formata da:
- contributo a carico lavoratore, la cui entità è stabilita dagli accordi collettivi (CCNL). Può essere versato a scelta un importo maggiore;
- la quota di TFR, che matura dal momento in cui aderisce alla forma pensionistica complementare;
- il contributo a carico del datore di lavoro.
Se il lavoratore dipendente è invece iscritto ad una forma pensionistica complementare ad adesione individuale, la contribuzione sarà formata dal contributo a suo carico più la quota di destinazione del TFR, sempre per la parte maturata dal momento in cui aderisce al fondo pensione. Non viene invece versato alcun contributo dal datore di lavoro.
Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti il versamento è esclusivamente costituito dal contributo che versa a proprio carico. E per i soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e per i soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.
Obbligo di versamento a carico del datore di lavoro. Il Ministero del lavoro ha chiarito che, in caso di adesione del lavoratore al fondo, sono tenuti a versare la quota a loro carico i datori di lavoro che, ancorché non iscritti all’organizzazione stipulante, diano concreta applicazione al contratto collettivo (CCNL) istitutivo del fondo a cui il lavoratore risulti iscritto. L’obbligo contributivo è escluso invece nei confronti dei datori di lavoro non iscritti all’Organizzazione sindacale stipulante gli accordi istitutivi dei Fondi e che non applicano nemmeno in via di fatto gli stessi accordi.
A norma dell’art. 8 del D. Lgs. n. 252 del 2005, il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure:
- per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione minima assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa;
- per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente;
- per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente.
Scelta di destinazione del TFR alla previdenza complementare integrativa
Il lavoratore, entro 6 mesi dall’assunzione, è obbligato a scegliere se destinare il trattamento di fine rapporto (TFR) ad un Fondo di previdenza e assistenza integrativa, oppure lasciare il TFR stesso in azienda. L’opzione, la scelta, va obbligatoriamente comunicata al datore di lavoro attraverso la compilazione e consegna di un determinato modulo. In caso di mancata consegna scatta, al termine dei 6 mesi, il meccanismo del silenzio assenso, con il versamento obbligatorio a Fondo pensione del TFR maturando, secondo quanto previsto dal contratto collettivo, oppure in determinati casi con il versamento del TFR a FondInps, un fondo istituito presso l’Inps. Nel caso di aziende con più di 50 dipendenti, anche se il lavoratore sceglie di lasciare il TFR in azienda, il datore di lavoro è obbligato al versamento dello stesso al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps. Per tutti gli aspetti, ivi compreso il caso di cambio di lavoro, i casi di riassunzione, vediamo l’approfondimento sulla scelta di destinazione del TFR.
Le prestazioni dei fondi pensione complementare
Per ottenere il diritto alle prestazioni erogate dal Fondo pensione, qualsiasi sia scelto dal lavoratore, sono necessari cinque anni di partecipazione al Fondo, come previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 252 del 2005 che ha regolamentato la previdenza complementare. Il lavoratore che ha maturato i requisiti per l’accesso alla pensione obbligatoria ottiene dal Fondo una rendita, che è l’importo aggiuntivo della pensione che va ad integrare la pensione obbligatoria stessa. In alternativa all’erogazione della rendita, per il lavoratore può essere possibile l’erogazione in forma capitale della prestazione nonché la liquidazione in unica soluzione.
Un’altra prestazione che è possibile richiedere è l’anticipazione, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale. Tale possibilità è concessa al verificarsi di determinati eventi come le spese sanitarie per gravi condizioni proprie o dei coniugi o figli, oppure per l’acquisto o la ristrutturazione della casa di abitazione propria o dei figli, ma in questo caso devono essere passati 8 anni di iscrizione al Fondo. Per maggiori informazioni sulla rendita, sulla liquidazione in unica soluzione e sulle anticipazioni, vediamo le prestazioni dei Fondi pensione.
Deducibilità nella previdenza complementare: gli incentivi fiscali
Deducibilità dei contributi versati. Per favorire la costituzione e l’adesione ai fondi di previdenza integrativa, il legislatore ha previsto una serie di incentivi di carattere fiscale sia sui versamenti che sulle prestazioni erogate.
I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo ai fini dell’Irpef, fino ad un massimo di 5.164,67 euro. Ai fini dell’applicazione del limite massimo di deducibilità vanno conteggiati anche eventuali contributi a carico del datore di lavoro e i contributi versati a favore di soggetti fiscalmente a carico. E’ esclusa dalla deduzione la quota del trattamento di fine rapporto (TFR).
Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.
Imposta sostitutiva sui rendimenti. I rendimenti conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse da parte del Fondo pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva dell’11% e non al 12,5% che si applica invece alle forme di risparmio finanziario.
Risparmi sulla tassazione. Anche nel pagamento della pensione complementare, la tassazione è particolarmente favorevole. Come abbiamo già detto, il pagamento della rendita, le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto in caso di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni, invalidità e decesso, sono tassate nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, con un limite massimo di riduzione pari al 6%. Con almeno 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9 per cento. Non tutta la rendita che ti viene pagata è tassata, ma soltanto quella parte corrispondente ai contributi che il lavoratore ha dedotto durante il periodo di partecipazione.
Esempio di vantaggio fiscale sui contributi. Il signor Rossi è un lavoratore dipendente che non aderisce alla previdenza complementare. Nell’ipotesi in cui il suo reddito annuo lordo sia di 30.000 euro, la tassazione sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti è pari a 7.720 euro. Il signor Bianchi è un lavoratore dipendente con lo stesso reddito annuo lordo che aderisce a una forma pensionistica complementare versando un contributo pari al 4% del reddito e cioè 1.200 euro. Il signor Bianchi deduce l’importo del suo versamento dal reddito imponibile, che risulta quindi pari a 28.800 euro. La tassazione sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti è pari a 7.264 euro. Il signor Bianchi aderendo alla previdenza complementare ha beneficiato in quell’anno di una riduzione del carico fiscale di 456 euro.
Trasferimento e riscatto della posizione individuale
Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare il lavoratore aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Lo prevede l’art. 14 della legge n. 252 del 2005. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale. Per maggiori informazioni vediamo il trasferimento della posizione individuale.
Le linee guida per il trasferimento. In materia di portabilità dei fondi pensione il 24 aprile 2008, presso il Ministero del lavoro, l’Abi e le altre associazioni di categoria rappresentative dei Fondi pensione hanno fissato le linee guida relative ai trasferimenti delle posizioni individuali maturate dagli aderenti alle forme pensionistiche complementari, definendo i diritti, gli adempimenti a carico degli aderenti, gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari coinvolte nel trasferimento, ecc. Per maggiori informazioni vediamo le linee guida per portabilità Fondi pensione.
Il riscatto della posizione individuale. Oltre al trasferimento della posizione individuale da un Fondo pensione all’altro, il lavoratore può anche esercitare il riscatto della propria posizione. Il riscatto può essere parziale o totale. Quello parziale può essere attivato al 50%, in determinati casi, mentre il riscatto totale è attivabile solo in alcuni casi di invalidità permanente o di morte del lavoratore. Vediamo tutti gli aspetti relativi al riscatto della posizione individuale Fondo pensione.