Previdenza complementare: la deducibilità dei contributi versati
I contributi previdenziali versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme pensionistiche complementari rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo imponibile ai fini del calcolo dell'imposta Irpef. E lo sono sia che siamo contributi volontari che dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Le forme pensionistiche possono essere collettive e individuali.
Sono deducibili dal reddito imponibile Irpef, attraverso il modello 730 o il modello Unico, i contributi a fondo pensione versati per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Il limite non si applica ai contribuenti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziano e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Il limite complessivo comprende tutti i versamenti alle forme pensionistiche, collettive e individuali, e comprende anche le quote di TFR versate ai fondi pensionistici complementari dai datori di lavoro a seguito della scelta del destinazione del TFR da parte del dipendente. Sono compresi anche le somme accantonate ai fondi di previdenza interni costituiti in fondi individuali dei singoli dipendenti.
Contributi a fondi pensione
Adesione. Possono aderire alle forme di previdenza complementare i lavoratori dipendenti e assimilati, i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali, nonché altri soggetti privi di reddito, compreso quelli fiscalmente a carico di altri contribuenti.
Per i lavoratori dipendenti e assimilati i contributi sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente, utile per il calcolo dell’imposta Irpef, direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta. Per gli altri soggetti o i lavoratori che li versano direttamente al fondo, i contributi rientrano tra le deduzioni dal reddito complessivo.
Lavoratori di prima occupazione. Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007, ovvero per i contribuenti che non avevano una posizione contributiva aperta in quella data presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria (es. l'Inps), può essere consentita una maggiore deducibilità, superiore a 5.164,57 euro.
Le condizioni sono che se entro i primi cinque anni di partecipazione al fondo pensione complementare sono stati effettuati versamenti inferiori a 5.164,57, a partire dal sesto anno e per i venti anni successivi, sarà consentito incrementare la deducibilità per un importo non superiore a 2.482,29 euro, quindi per complessivi 7.746,86 euro. La misura di 5.164,57 è incrementata dalla differenza tra 25.822,85 euro e i contributi versati effettivamente nei primi 5 anni.
Comunicazione dei contributi non dedotti. Si tratta di una comunicazione che il contribuente deve fare al fondo pensione per segnalare l’importo delle somme versate non dedotte, in quanto eccedenti il limite di 5.164,57 euro deducibile. Questo perché i contributi versati non scontano l’imposizione fiscale al momento della liquidazione della prestazione da parte del fondo pensionistico.
La comunicazione va resa entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento oppure se il diritto alla prestazione da parte del fondo pensione matura prima del 31 dicembre, entro il giorno della maturazione e in tal caso vanno indicati i contributi che non stati oggetto di deduzione fiscale nella dichiarazione dei redditi, modello 730 o Unico.
L’importo da indicare nella comunicazione. Il calcolo dei contributi non dedotti avviene sommando i contributi a proprio carico, escluso il TFR, trattenuti e versati tramite l’azienda, ai contributi versati a carico dell’azienda. A questi bisogna aggiungere gli eventuali contributi volontari versati direttamente al Fondo. La somma totale dei contributi va confrontata con il limite di deducibilità di 5.164,57 euro, la differenza positiva è la cifra che va comunicata al Fondo pensione, con il modulo pdf compilato.
Contributi a fondi sanitari
I contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono deducibili dal reddito complessivo, fino ad un massimo di 3.615,20 euro. Tali fondi erogano le prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto dal Ministero della salute. La deduzione fiscale spetta anche per i contributi versati nell’interesse dei familiari a carico, per la parte da essi non dedotta dal reddito.
Anche in questo caso per i lavoratori dipendenti e assimilati i contributi sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente direttamente dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, in sede di applicazione delle ritenute. Per gli altri soggetti, o per i dipendenti che versano direttamente al fondo, invece la deduzione sarà sul reddito complessivo. Per maggiori informazioni vediamo i contributi sanitari deducibili.