Procreazione assistita, crioconservazione embrioni e oviciti: detraibilità delle spese
L’Agenzia delle Entrate in proprie circolari ha ammesso tra le spese sanitarie detraibili anche le spese per la procreazione medicalmente assistita, la crioconservazione degli embrioni e degli oviciti. Le spese sostenute, anche all’estero, sono detraibili se il contribuente si fa rilasciare apposita fattura.
La detrazione spettante per le spese per la procreazione medicalmente assistita, la crioconservazione degli embrioni e degli oviciti è del 19%, oltre una franchigia di 129,11 euro. Sono infatti da considerarsi tra le spese mediche e sanitarie detraibili nel quadro E – Oneri e Spese del modello 730, al rigo E1 che riguarda appunto le spese sanitarie.
L’esistenza della franchigia di 129,11 euro fa presupporre che ai fini della detrazione il contribuente deve considerare solo le spese sostenute oltre tale soglia, oltre la quale infatti è possibile recuperare, o meglio “scaricare” nel 730 o nell’Unico PF, il 19%, ossia 19 euro ogni 100 euro di spesa sostenuta.
Vediamo ora le tre risposte dell’Agenzia delle Entrate nelle circolari e che riguardano la procreazione medicalmente assistita (PMA) con trattamento di di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), la crioconservazione degli embrioni e degli oviciti.
Procreazione medicalmente assistita detraibile
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 18/E del 6 maggio 2016 è intervenuta chiarendo che le spese per l’intervento all’estero in ambito della procreazione medicalmente assistita (PMA) sono detraibili nella dichiarazione dei redditi in quanto sono considerate spese sanitarie detraibili.
Nella circolare è stato chiarito se le spese relative al trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA), effettuato all’estero, siano detraibili.
L’Agenzia delle Entrate, tenuto conto del parere fornito dal Ministero della Salute in merito alle spese relative alle prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni effettuate all’estero per le finalità di cura previste nel percorso di procreazione medicalmente assistita (di cui parleremo in seguito), ritiene che anche le spese sostenute per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA), effettuato all’estero sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett c), del TUIR.
In materia di Procreazione medicalmente assistita (PMA) la disciplina di riferimento è, infatti, recata dalla legge n. 40 del 2004, istituita al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità, nonché dalle relative linee guida aggiornate con decreto del Ministro della Salute 1° luglio 2015.
La documentazione da presentare per la detrazione delle spese sostenute dovrà, anche in questo caso, essere rilasciata da una struttura di procreazione medicalmente assistita autorizzata dall’Autorità competente del Paese estero secondo le normative vigenti, così come precisato dal Ministero della Salute con il citato parere. Dalla stessa documentazione, ovvero da dichiarazione di un medico specializzato italiano, dovrà risultare che la prestazione è conforme ai trattamenti consentiti dalla normativa italiana.
Ovviamente ai fini della compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi (730 o Unico), se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta.
Detraibilità spese per crioconservazione oviciti
Nella circolare n. 17/E del 2015, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla detraibiità delle spese relative alla crioconservazione degli ovociti effettuata nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita.
Alla domanda se tali spese possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili, vediamo la risposta.
L’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR elenca le spese sanitarie per le quali spetta una detrazione dall’IRPEF. E quindi quando una spesa rientra tra le spese sanitarie detraibili del quadro E – Oneri e Spese del Modello 730 ad esempio. Secondo la norma infatti, dall’imposta lorda è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie, per la parte che eccede euro 129,11, costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
In merito all’individuazione delle spese sanitarie detraibili, occorre fare riferimento, come più volte ribadito, ai provvedimenti del Ministero della Salute che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche.
Per quanto riguarda la crioconservazione degli ovociti, la disciplina di riferimento è recata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, istituita al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana.
In merito alla possibilità di ricondurre nell’ambito dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, e quindi tra le spese sanitarie detraibili nel 730 o Unico nella misura del 19%, le spese sostenute per la crioconservazione degli ovociti, il Ministero della Salute, interpellato sul punto, ha precisato che la prestazione di crioconservazione degli ovociti effettuata nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna.
Il Ministero della Salute ha precisato, altresì, che ad oggi la crioconservazione permette di preservare la fertilità di un individuo, maschio o femmina, in tutti quei casi in cui vi è un rischio importante di perderla: patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie autoimmuni, urologiche e ginecologiche.
Nello specifico, la crioconservazione degli ovociti può essere effettuata anche al di fuori della procreazione medicalmente assistita per altri scopi, quali, ad esempio, quelli strettamente conservativi, diretti a garantire la disponibilità di ovociti per una futura gravidanza.
Il trattamento di crioconservazione degli ovociti deve essere effettuato solo nelle strutture autorizzate per la procreazione medicalmente assistita, iscritte nell’apposito registro nazionale istituito presso l’Istituto superiore di sanità.
Sulla base del parere fornito dal Ministero della Salute, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti rientrino tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
Per la detrazione necessaria la fattura. Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione stessa.
Detraibilità spese per crioconservazione degli embrioni
Nella circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata anche sulla crioconservazione degli embrioni, come quella degli ovociti, è disciplinata dalla legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
Le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono contenute nelle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministro della Salute del 1° luglio del 2015, anche per tener conto della sentenza della Corte Costituzionale 1° aprile 2009, n. 151 – relativa all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sugli embrioni – e della più recente sentenza della medesima Corte 9 aprile 2014, n. 162, relativa alle tecniche di fecondazione eterologa.
Il Ministero della Salute ha riconosciuto la natura sanitaria alle prestazioni di crioconservazione degli embrioni “ove ricorrano nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o di preservazione della fertilità dell’individuo, maschio o femmina, e in tutti i casi in cui vi sia un rischio importante di perderla: patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie immuni, urologiche e ginecologiche.”.
Sulla base del parere fornito dal Ministero della Salute, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le spese per prestazioni di crioconservazione degli embrioni rientrino tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR, nelle ipotesi sopra indicate.
Anche per poter fruire della detrazione, è necessario che la prestazione sia documentata dalla fattura emessa da un centro rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita.
Crioconservazione degli ovociti e degli embrioni all’estero
In merito alla detraibilità delle spese relative alle prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni effettuate all’estero, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 18/E del 2016 sostiene che tali spese “rappresentando che le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime fiscale di quelle analoghe sostenute in Italia”.
E sulla base di tale principio, il Ministero della Salute ha chiarito che è possibile riconoscere carattere sanitario alle prestazioni di crioconservazione degli ovociti, dei gameti e degli embrioni effettuate all’estero per finalità di cura, previste nel percorso di procreazione medicalmente assistita, previa presentazione delle specifiche relative alle prestazioni come disciplinate dalla legge n. 40 del 2004 e dalle linee guida.
Per quanto concerne la documentazione relativa alle spese sostenute, il Ministero della Salute ha precisato, altresì, che dovrà essere rilasciata da una struttura di procreazione medicalmente assistita autorizzata dall’Autorità competente del Paese estero secondo le normative vigenti.
In base a tali chiarimenti, le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni effettuate all’estero sono ammesse in detrazione, allo stesso titolo di quelle sostenute in Italia, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR, solo se eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano.
Ovviamente ai fini della compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi (730 o Unico), se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta.