Proroga ufficiale per 730/2016: scadenza 22/7. Versamenti da Unico entro il 6/7 o 22/8
E’ stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 136 del 13 giugno 2016 il Dpcm del 24 maggio 2016 che concede la proroga della scadenza del 730/2016 al 22 luglio 2016, anziché il 7 luglio. Più precisamente la proroga riguarda i termini previsti per lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale nell’anno 2016, per i CAF, dipendenti e i professionisti abilitati. La proroga riguarda anche la presentazione diretta del 730 precompilato, mentre non riguarda invece la presentazione da parte del contribuente del 730 ordinario al CAF o al professionista abilitato.
Che significa? Che con la proroga dal 7 al 22 luglio 2016 viene concesso ulteriore tempo a CAF e professionisti per trasmettere le dichiarazioni fiscali. Potranno farlo entro il 22 luglio, invece che entro il 7 luglio, ma solo se entro questa data trasmettono almeno l’80% delle dichiarazioni.
Mentre per i contribuenti che si rivolgono al CAF o al professionista abilitato, il termine ultimo è sempre il 7 luglio.
Se invece, il contribuente non si rivolge al CAF o al professionista, ma invia il 730 precompilato personalmente, allora la nuova scadenza è il 22 luglio 2016.
Il Dpcm 24 maggio 2016 motiva la proroga con la necessità di poter svolgere correttamente i relativi adempimenti, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria.
Ribadiamo: La cosa importante da sapere, per i contribuenti, è che resta invariata la scadenza del 7 luglio per consegnare il modello 730 precompilato o ordinario al Caf-dipendenti o al professionista abilitato (Consulente del lavoro, Dottore Commercialista o Esperto contabile). Pertanto gli adempimenti, ossia la compilazione del modello ordinario di proprio pugno, oppure l’invio del 730 precompilato con modifiche tramite CAF o professionista, va effettuato sempre entro il 7 luglio.
Entro tale data va consegnato al CAF o al professionista anche il modello 730-1 che riguarda la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, anche senza alcuna scelta, nonché tutta la documentazione per autorizzare questi soggetti alla compilazione del modello.
Proroga invio del 730 precompilato al 22 luglio 2016. Se invece il contribuente ha deciso di inviare personalmente il 730 precompilato, allora la proroga c’è. Il Dpcm del 24 maggio 2016 prevede infatti la proroga dell’invio del 730 dal 7 luglio al 22 luglio 2016, anche da parte dei contribuenti che non si avvalgono di un Caf o di un professionista, ma che hanno deciso di predisporre e inviare il modello 730, ordinario o precompilato, autonomamente (“trasmissione diretta in via telematica all'Agenzia delle entrate della dichiarazione”).
Il testo ufficiale del D.C.P.M. 24 maggio 2016: Art. 1 Attività di assistenza fiscale per l'anno 2016
I CAF‐dipendenti e i professionisti abilitati, nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono completare, entro il 22 luglio 2016, la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, a condizione che entro il 7 luglio 2016 abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'ottanta per cento delle medesime dichiarazioni.
I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, possono completare, entro il 22 luglio 2016, la trasmissione diretta in via telematica all'Agenzia delle entrate della dichiarazione indicata nell'art. 13, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Proroga anche per i versamenti da Unico PF
Slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2016, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato dal premier Matteo Renzi e che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
Quindi per i contribuenti soggetti agli studi di settore arriva la proroga dei versamenti da Unico 2016. La proroga della scadenza dei versamenti dal 16 giugno prossimo al 6 luglio 2016 interessa anche i contribuenti minimi. Quindi coloro che beneficiano del regime dei superminimi con forfait del 5%, nonché le persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva del 15%.
I versamenti con lo 0,40%, che potevano effettuarsi dal 17 giugno al 18 luglio ora si potranno effettuare dal 7 luglio al 22 agosto 2016.
Nessuna proroga invece per i versamenti da IMU e TASI, la scadenza resta confermata per il 16 giugno.
Rimborsi, trattenute e pagamenti da 730: le scadenze
Restano invariati i tempi per quanto riguarda i conguagli delle imposte, quindi i rimborsi per chi è a credito o i pagamenti per chi andrà a debito dopo aver presentato il modello 730/2016. Tali conguagli saranno addebitati o accreditati nelle buste paga di luglio, per i lavoratori dipendenti, o nella rata della pensione di agosto, per i pensionati.
Vi riportiamo quanto prevedono le istruzioni del modello 730:
A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio (busta paga di luglio), il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.
Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
Nel caso di presentazione del modello 730 direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate oppure determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal 7 luglio (oppure entro quattro mesi dalla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio).
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate (con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta) entro il sesto mese successivo al 7 luglio (oppure entro il sesto mese successivo alla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio).
I controlli preventivi non vengono effettuati se il modello 730 è stato presentato tramite un Caf o un professionista abilitato, tenuto all’apposizione del visto di conformità, oppure se il 730 precompilato è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.
A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.