Quando la malattia esclude o sostituisce l’assegno ordinario FIS
C'è una sostanziale differenza tra la normativa sulla malattia prima e durante la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, ivi compreso la CIG in deroga, e la normativa dell'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale. La malattia esclude o sostituisce l'assegno ordinario FIS, si tratta dei vari casi di malattia insorta prima o durante l'assegno ordinario per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro durante l'emergenza Coronavirus Covid-19.
In particolare, in caso di sospensione dell'attività lavorativa del lavoratore, il lavoratore in malattia prima dell'intervento dell'integrazione salariale ha diritto all'assegno ordinario FIS, e non all'indennità di malattia (più favorevole) solo se tutti i colleghi sono stati sospesi dall'attività lavorativa, mentre ha diritto all'indennità di malattia in luogo dell'assegno ordinario FIS se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene.
In caso di riduzione dell'orario di lavoro del lavoratore, la malattia esclude sempre il diritto all'assegno ordinario FIS nei giorni di malattia insorta sia prima che dopo l'intervento dell'integrazione salariale.
E' quanto previsto dalle circolari Inps in materia di indennità di malattia Inps insorta prima e durante l'assegno ordinario FIS, che nel periodo di emergenza Covid-19 sostituisce l'assegno di solidarietà.
Come funziona l'assegno ordinario FIS
Il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro prevede, ai sensi del D. Lgs. n. 148 del 2015, e del Decreto Cura Italia per l'emergenza Coronavirus, le seguenti integrazioni salariali:
- cassa integrazione ordinaria (CIGO),
- cassa integrazione straordinaria (CIGS),
- fondi di solidarietà, tra i quali l'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale, nei casi di sospensione dell'attività lavorativa e nei casi di riduzione dell'orario di lavoro per emergenza Coronavirus con causale Covid-19.
In caso di sospensione dell'attività o di riduzione dell'orario di lavoro durante l'emergenza Covid-19, alle aziende con più di 6 dipendenti, escluso il settore industria ed edilizia, spetta l'assegno ordinario FIS. Un attenta lettura dell'approfondimento su a chi spetta l'assegno ordinario FIS consente di individuare anche tutto l'elenco completo delle aziende destinatarie dell'assegno ordinario. Si tratta principalmente del settore commercio, terziario e servizi.
L'assegno ordinario FIS segue regole diverse rispetto alla CIG (Cigo o CIGS) e alla CIG in deroga, anche in caso di malattia insorta prima o durante il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per emergenza Coronavirus causale Covid-19.
L’articolo 7, comma 9 del D.I. n. 94343/2016, che istituisce l'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale, già previsto dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015, prevede che all’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
L'Inps con la circolare n. 130 del 15 settembre 2017, per quanto attiene la compatibilità dell’assegno ordinario con altre prestazioni e istituti contrattuali, richiama le disposizioni e le prassi ad oggi in atto nella CIGO. Ma specificando quali sono le differenze tra la malattia in caso di CIG e in caso di assegno ordinario FIS.
Perché l'indennità di malattia è più favorevole
Prima di affrontare i vari casi riguardanti la malattia insorta prima o durante l'assegno ordinario FIS, occorre chiarire che l'indennità di malattia è sempre più favorevole rispetto all'assegno ordinario FIS.
Questo in quanto il sistema di funzionamento dell'indennità malattia, com'è noto, prevede la cosiddetta carenza per i primi 3 giorni, ossia la malattia è pagata dal datore di lavoro come assenza giustificata (dietro presentazione del certificato medico telematico), poi l'indennità di malattia è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera per le giornate indennizzabili comprese dal 4° al 20° giorno di malattia; ed è pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera a decorrere dal 21° giorno di malattia qualora questa si prolunghi, continuativamente o per ricaduta, oltre il 20° giorno. Nel contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro poi vi è il diritto del lavoratore all'integrazione della malattia, che consente la percezione di un'indennità che consente di raggiungere fino al 100% della retribuzione mensile.
L'assegno ordinario FIS segue invece la normativa della cassa integrazione per quanto riguarda la misura spettante. In teoria spetta l'80% della retribuzione globale (stipendio mensile più ratei di tredicesima e quattordicesima), ma esistono dei massimali CIG. Questi massimali portano l'effettiva percezione per ogni ora di integrazione salariale alle seguenti cifre: spettano 939,89 euro mensili netti (998,18 euro lordi) per i lavoratori con retribuzione inferiore o uguale a 2.159,48 euro e 1.129,66 euro mensili netti (1.199,72 euro lordi) per i lavoratori con retribuzione superiore a 2.159,48 euro. Per ogni ora di cassa integrazione si percepiscono rispettivamente da 5,11 a 5,87 euro e da 6,14 a 7,02 euro netti, al lordo della tassazione Irpef.
Tali cifre sono comprensive di ratei di tredicesima e quattordicesima. Pertanto l'assegno ordinario FIS è inferiore all'indennità di malattia.
Malattia e assegno ordinario FIS a zero ore
Si tratta del caso che è capitato per molte aziende durante l'emergenza Covid-19, ossia la sospensione delle attività lavorativa del lavoratore, ossia il lavoratore che viene collocato in "cassa integrazione a zero ore" o "CIG a zero ore". Chiaramente per coloro che sono destinatari della prestazione assegno ordinario FIS, che è diversa dalla cassa integrazione ordinaria o in deroga, si parla di "FIS a zero ore", ossia del lavoratore che non lavora neanche un'ora durante il periodo di integrazione salariale, che per emergenza Coronavirus Covid-19 è pari ad un massimo di 9 settimane.
E' il classico esempio del lavoratore full-time, che viene collocato in "cassa integrazione" per le 40 ore settimanali di contratto. Analogo discorso per il lavoratore part-time (es. 20 o 24 ore settimanali) che viene sospeso dalla propria attività lavorativa per tutte le ore settimanali del suo contratto.
La circolare in materia di malattia e assegno ordinario per sospensione a zero ore, stabilisce che "In caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l’ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall’ipotesi in cui la malattia sia precedente l’inizio della sospensione (cfr. circ. n. 82/2009)".
Malattia durante l'assegno ordinario per sospensione
Nel caso di malattia insorta durante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa del lavoratore con diritto all'assegno ordinario a zero ore "la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l’assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa".
Pertanto al lavoratore spetta l'assegno ordinario FIS e non spetta né l'indennità malattia né l'integrazione datoriale alla malattia. E non c'è neanche obbligo di comunicare la malattia né ovviamente di presentare certificato medico telematico di malattia.
Malattia insorta prima della sospensione dell'attività lavorativa
La circolare chiarisce ancora: "Nell’ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si possono verificare due casi:
1) se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;
2) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione".
Pertanto, nel caso di malattia insorta prima della sospensione dell'attività lavorativa di tutto l'ufficio, reparto, squadra o simili al cui il lavoratore appartiene, il lavoratore percepirà l'indennità di malattia (compreso carenza) fino al giorno precedente l'ingresso in sospensione dell'attività lavorativa e poi percepirà come i colleghi l'assegno ordinario FIS (che ricordiamo è peggiorativo rispetto all'indennità di malattia.
Se invece l'azienda ha posto in sospensione dall'attività lavorativa il lavoratore già precedentemente malato, ma non ha collocato in sospensione con percezione dell'assegno ordinario tutti i colleghi dell'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, ma parte di essi, l'Inps eroga l'indennità di malattia, pertanto l‘assegno ordinario FIS è escluso per quel lavoratore durante il periodo di malattia.
Malattia e assegno ordinario per riduzione orario di lavoro
Accanto all'ipotesi della sospensione dell'attività lavorativa del lavoratore, vi è quella della riduzione dell'orario di lavoro attraverso l'utilizzo dell'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale per riduzione.
Si tratta ad esempio del lavoratore full-time a 40 ore settimanali, che per emergenza Covid-19 per Coronavirus riduce l'orario lavorativo a 20 ore settimanali con 20 ore in assegno ordinario FIS. Oppure del lavoratore part-time a 24 ore settimanali che per emergenza Covid-19 viene adibito al lavoro per 16 ore con 8 di riduzione orario di lavoro con il ricorso all'integrazione salariale, ossia sempre l'assegno ordinario FIS.
In questi casi la circolare dell'Inps che tratta il rapporto tra malattia insorta prima o durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario FIS non fa distinzioni: "In caso di riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973).
Quindi nel caso di assegno ordinario FIS per riduzione orario di lavoro, se la malattia è insorta prima del periodo di riduzione dell'orario di lavoro, la malattia che si protrae nel periodo di riduzione dell'attività lavorativa comporta il diritto, per il lavoratore, all'indennità di malattia. Quindi il lavoratore non percepirà per quei giorni l'assegno ordinario per le ore non lavorate ma l'indennità di malattia (che è condizione di miglior favore).
Se la malattia è insorta durante il periodo di riduzione dell'attività lavorativa, a quel punto per le ore lavorate, insorgendo la malattia si ha diritto all'indennità di malattia. Per le ore che non sarebbero lavorate perché oggetto di ipotetico assegno ordinario FIS per riduzione orario di lavoro, il lavoratore ha diritto comunque all'indennità di malattia, che a quel punto spetterà per tutta la giornata lavorativa. Resta salvo, il discorso del periodo di carenza, che comporta per i primi tre giorni di malattia il costo a carico dell'azienda.
Assegno ordinario FIS e integrazione di malattia del datore di lavoro
Abbiamo appreso che nel caso di assegno ordinario per sospensione dell'attività lavorativa (a zero ore) spetta sempre l'assegno ordinario se la malattia è insorta prima o dopo la sospensione, ma nel caso in cui sia sorta prima e la sospensione non è per tutti i colleghi, il lavoratore ha diritto all'indennità di malattia e non l'assegno ordinario FIS.
Abbiamo appurato che l'assegno ordinario FIS non spetta durante i periodi di malattia, che quindi vanno indennizzati con l'indennità di malattia.
Si ci chiede cosa succede con il diritto del lavoratore all'integrazione della malattia, secondo CCNL, per la malattia percepita durante il periodo di integrazione salariale.
Va detto che nel caso di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, così come per la CIG in deroga, l'integrazione di malattia del datore di lavoro è sospesa in ogni caso, pure se l'Inps dispone con proprie circolare l'erogazione della più favorevole indennità di malattia. Questo perché l’articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, stabilisce che “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.
Ma tale articolo 3 riguarda il Titolo I del D. Lgs. n. 148 del 2015 che tratta la CIGO e la CIGS. L'assegno ordinario FIS è previsto dall'art. 29 del Decreto e nel Titolo II – Fondi di solidarietà. Pertanto il trattamento di integrazione salariale non sostituisce la eventuale integrazione dell'indennità giornaliera di malattia nel caso dell'assegno ordinario FIS. E quindi ai lavoratori spetta l'integrazione a carico datoriale.
Va detto che, in materia di integrazioni salariali per Coronavirus Covid-19, la circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020 nel paragrafo riguardante le disposizioni di cui all'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 2020, quindi la cassa integrazione ordinaria e l'assegno ordinario FIS per emergenza Coronoavirus, ha richiamato apparentemente per entrambe le misure l'art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015. In quel caso al lavoratore potrebbe non spettare l'integrazione datoriale alla malattia, ma la circolare non è supportata dalla legge.