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Redditi dei calciatori delle società di calcio italiane: i chiarimenti del Fisco

Gli stipendi dei calciatori, e degli atleti delle società sportive italiane, vanno calcolati tenendo conto di una serie di benefit o casi particolari: vitto nei ritiri precampionato, prepartita e nelle giornate di allenamento, i biglietti omaggio, i charter per le trasferte, i beni e premi degli sponsor. L’Agenzia delle Entrate, nel ribadire che trattasi di reddito di lavoro dipendente, con una circolare chiarisce tutti gli aspetti fiscali in riferimento alle norme del TUIR. Un chiarimento è dedicato anche ai compensi erogati agli osservatori di calcio.
A cura di Antonio Barbato
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stipendi dei calciatori, spese di vitto, alloggio e trasferte

Una importante circolare dell’Agenzia delle Entrate fa chiarezza su alcuni compensi e benefit erogati ai calciatori professionisti dalle società di calcio italiane. Vengono chiarite questioni fiscali riguardanti gli alberghi nei quali soggiornano i calciatori appena acquistati, le case affittate a spese della società, le spese di vitto per i ritiri precampionato, prepartita e per le giornate di allenamento, i biglietti omaggio, i charter aerei per le trasferta in Italia, in Europa e nel Mondo, nonché i beni e i premi erogati in virtù di contratti con gli sponsor.

Vediamo come il Fisco italiano vuole che vengano trattati tali compensi e benefit, in riferimento alle norme del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) che disciplinano i redditi di lavoro dipendente e quindi anche gli stipendi dei calciatori. La circolare è la n. 37/E del 20 dicembre 2013.

L’Agenzia delle Entrate in premessa: “Con la presente circolare si esaminano alcune questioni fiscali emerse nel corso del Tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e rappresentanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e delle Leghe Nazionali Professionisti”. Si tratta quindi di una circolare esplicativa con la quale vengono chiariti alcuni aspetti fiscali riguardanti l’assoggettamento alle imposte sui redditi (Irpef ad esempio) e l’Irap per le società. Una importante circolare che fa luce sul particolare mondo, in tema fiscale e non solo, del calcio italiano. La circolare tratta anche alcuni aspetti riguardanti l’imposta sul valore aggiunto (IVA). 

SOMMARIO:

Il contratto dei calciatori
Calciatori appena acquistati
Ritiri precampionato e prepartita
Vitto nelle giornate di allenamento
Quale è la sede di lavoro
Charter aerei
Biglietti omaggio
Beni e premi degli sponsor
Provini degli atleti minorenni
Compensi agli osservatori di calcio

Il contratto dei calciatori professionisti e il loro reddito di lavoro dipendente

La circolare fa un riferimento alla normativa che regola i rapporti tra calciatori, atleti e le rispettive società: “La legge 23 marzo 1981, n. 91, prevede norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, intendendosi per tali gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica (art. 2).

In particolare, il rapporto tra società e atleti è oggetto di una specifica previsione secondo cui “La prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge.” (art. 3, comma 1), senza ulteriori precisazioni in merito al trattamento tributario.

Ciò comporta che la remunerazione dell’atleta costituisce reddito di lavoro dipendente, così come previsto dall’art. 49 del TUIR, da determinare in base alle ordinarie regole previste nell’articolo 51 del TUIR.

Continua la circolare: “Solo in presenza di particolari requisiti, comunque non ricorrenti nelle questioni rappresentate, la prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo (art. 3, comma 2, della citata legge n. 91 del 1981). In questo caso la medesima legge n. 91 del 1981 prevede espressamente, per il profilo fiscale, l’applicazione delle regole previste per i rapporti di collaborazione, attualmente rientranti nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 15, comma 1)”.

In ragione di quanto statuito dal legislatore civile, quindi, la remunerazione dei calciatori professionisti, di regola, trova la disciplina fiscale nell’articolo 49 del TUIR, che definisce “… redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro … alle dipendenze e sotto la direzione di altri …”, e nell’articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo cui i redditi di lavoro dipendente sono costituiti “… da tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.”, salve le eccezioni previste nei successivi commi del medesimo articolo. Restano salve le disposizioni previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni”. 

Chiarita la natura subordinata del contratto di lavoro e l’assoggettamento alle normative del TUIR riguardanti il lavoro dipendente, la circolare entra nel merito di alcuni aspetti particolari della vita quotidiana della stagione sportiva del mondo del calcio.

Se per i “normali” lavoratori dipendenti vige un “ordinario” trattamento fiscale in materia di fringe benefit, nel caso dei calciatori ci sono alcuni eventi (tipo i ritiri, le trasferte italiane ed estero, il normale pranzare obbligatoriamente con la squadra, i numerosi beni e premi erogati dagli sponsor legati alla popolarità dei calciatori stessi, ecc.) che indubbiamente costituiscono aspetti da chiarire in materia fiscale, soprattutto in merito all’assoggettamento come redditi di lavoro dipendente e quindi come compensi rientranti nella loro attività di calciatori. In molti casi, essendo obbligatorio per il lavoratore subordinato (il calciatore) aderire ad alcune scelte societarie (ritiri prepartita, ritiri precampionato, ecc.) era necessario chiarire il lato fiscale di tali costi, riguardante il reddito del calciatore. E l’Agenzia delle Entrate lo fa, vediamo come. 

Spese di vitto e alloggio per i calciatori professionisti appena acquistati

Nel mondo del calcio nei mesi di giugno, luglio e agosto, con i campionati fermi, le società operano nel calciomercato estivo provvedendo ad acquistare nuovi calciatori per la definizione della nuova rosa per la stagione calcistica che ha inizio ad agosto o settembre di ogni anno. Il calciomercato è aperto anche nel mese di gennaio, chiamato questa volta “di riparazione”. Per tutto l’anno calcistico e solare esiste poi la possibilità di acquisire le prestazioni professionali di calciatori svincolati, ossia liberi di firmare un qualsiasi contratto di lavoro.

In tutti questi casi, capita, molto di frequente, che il calciatore appena giunto, soprattutto se straniero, vive in un alloggio fornito dalla società oppure in albergo e quindi la società sostiene in suo favore spese di vitto e alloggio. La circolare n. 37 dell’Agenzia delle Entrate tratta proprio il “trattamento fiscale delle spese di vitto ed alloggio sostenute, per un breve periodo ad inizio stagione, dalla Società in favore di giocatori, appena acquistati, non ancora in possesso di una propria abitazione”.

Sulla prima sistemazione dei calciatori l’Agenzia risponde così: “Per il calciatore professionista, legato alla società dal contratto di lavoro dipendente stipulato ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 91 del 1981, costituiscono reddito di lavoro dipendente anche i “valori” percepiti in forma non monetaria (redditi in natura o fringe benefit), salve le specifiche eccezioni previste dall’art. 51 del TUIR. Nello specifico caso, si ritiene che per il calciatore professionista:

  • il vitto a carico della società sia da considerare quale fringe benefit imponibile;
  • l’alloggio a carico dalla società all’atleta sia da considerare quale fringe benefit imponibile, da valorizzare ai sensi dell’articolo 51, commi 3 e 4, lett. c), del TUIR. 

Per la società sportiva, costituita nella forma di SPA o SRL, le suddette spese sono deducibili dal reddito di impresa nei limiti di quanto previsto dall’art. 95 del TUIR in tema di spese per prestazioni di lavoro. Le spese per il personale dipendente e assimilato sono indeducibili ai fini IRAP ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, anche se classificate in voci del conto economico 5 diverse da quella relativa al costo del personale di cui voce alla B9 (cfr. n. 27/E del 2009, par. 1.4).

Costi di soggiorno per ritiri precampionato e prepartita 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce anche quale è il regime fiscale, ai fini IRPEF, IRES e IRAP da riservare ai costi per il soggiorno in strutture ricettive, sostenuti dalla società sportiva per i ritiri pre-campionato e pre-partita. Quindi non solo il calcio, ma tutti gli sport in generale.

La risposta è la seguente: “Se il ritiro pre-campionato e/o i ritiri pre-partita si svolgono in luogo diverso dalla sede di lavoro, risultante dal contratto individuale di lavoro, i giocatori e lo staff tecnico sono da considerare, fiscalmente, in trasferta”. 

La circolare in merito alle società sportive, quindi al loro specifico caso, precisa: “Per i ritiri pre-campionato e/o pre-partita che si svolgono in un comune diverso da quello ove è ubicata la sede di lavoro, in base al comma 5 dell’art 51 del TUIR, il vitto e l’alloggio forniti gratuitamente dalla società sportiva ai calciatori, non rilevano ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente di questi ultimi”. 

L’art. 51, comma 5, del TUIR prevede regole particolari per le trasferte, distinguendo a seconda del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (se trattasi di trasferte o missioni fuori dal territorio comunale o al suo interno, oppure all’estero). E’ previsto che le indennità percepite per la parte eccedente 46,48 euro, oppure 77,47 per l’estero, concorrono a formare il reddito del lavoratore, ad esempio. Per maggiori informazioni vediamo il trattamento fiscale delle trasferte lavorative. 

Aggiunge ancora  la circolare: “Per i ritiri pre-campionato e/o pre-partita che si svolgono nell’ambito del medesimo comune in cui è ubicata la sede di lavoro, in base al citato comma 5 dell’art. 51 è prevista l’irrilevanza reddituale del solo rimborso delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore”.

Poi la circolare entra nel merito della particolarità del mondo calcistico e dei ritiri: “Si rileva, tuttavia, che l’assoluta peculiarità della prestazione oggetto del contratto di lavoro (ossia le partite di calcio che si andranno a disputare) impone ai calciatori professionisti di osservare determinati obblighi che, normalmente, esulano dalle consuete statuizioni contrattuali, tra cui quello di soggiornare e pernottare nelle strutture indicate dal datore di lavoro in occasione dei ritiri, anche nelle ipotesi in cui i calciatori stessi abbiano la disponibilità di una propria abitazione. I calciatori, infatti, nella maggior parte delle volte vanno in ritiro disposto in maniera obbligatoria dalla società prima delle partite”.

In tali particolari situazioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il vitto e l’alloggio fornito gratuitamente dalla società sportiva ai calciatori professionisti e allo staff tecnico per la durata del ritiro, non rilevino ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente di questi ultimi. Le medesime considerazioni valgono anche nell’ipotesi in cui il ritiro si svolga presso la sede di lavoro (esempi: Trigoria per la Roma, Formello per la Lazio, Castelvolturno per il Napoli, La Pinetina per l’Inter, Milanello per il Milan, ecc.).

Deducibilità dei costi di soggiorno in alberghi per le società di calcio. “Per le società sportive, i costi di vitto e alloggio sostenuti per i ritiri che comportano una trasferta fuori dal territorio comunale sono deducibili nei limiti indicati dall’art. 95 del TUIR”.

Il comma 3 dell’art. 95 citato nella circolare ad esempio recita: “Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero”.

I costi di vitto e alloggio sostenuti per i ritiri all’interno della sede o che comportano una trasferta all’interno del territorio comunale sono deducibili nei limiti di cui all’art. 109, comma 5, ultimo periodo, del TUIR, secondo cui “Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.”. Si applica quanto precisato con circolare n. 6/E del 2009 in merito alla deducibilità integrale in ipotesi di servizio mensa.

Vitto nella giornata di allenamento

I giocatori di calcio e gli sportivi professionisti in generale sostengono degli allenamenti durante la settimana. L’Agenzia delle Entrate chiarisce gli aspetti relativi alla deducibilità ai fini IRES e IRAP dei costi sostenuti durante la giornata di allenamento e, soprattutto, se tali oneri sostenuti possano considerarsi dei fringe benefit per il calciatore.

Giornata di allenamento in casa. L’Agenzia delle Entrate così risponde: “Nell’ipotesi in cui la giornata di allenamento si svolga nella medesima sede di lavoro indicata nel contratto stipulato dal calciatore con la società, ovvero in una struttura ubicata nello stesso comune della sede di lavoro, si ritiene possibile ove ne ricorrano le condizioni, applicare quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lett. c), per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché per quelle in mense, organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi”.

L’art. 51 comma 2, lettera c) citato dice: “Non concorrono a formare il reddito (di lavoro dipendente) “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro”. Quindi volendo, la società può riconoscere come benefit in busta paga le spese di vitto superiori a tale cifra.

Giornata di allenamento in trasferta. Nell’ipotesi in cui, la giornata di allenamento sia svolta in una struttura ubicata al di fuori del comune ove è situata la normale sede di lavoro, il vitto fornito gratuitamente dalla società non rileverà fiscalmente per i calciatori, ai sensi dell’articolo 51, comma 5, del TUIR”. Quindi i ritiri in trasferta non sono rilevanti a fini fiscali.

Per la società sportiva i costi per la somministrazione del vitto rientrano tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili ai sensi dell’art. 95, comma 1, del TUIR, salvo il rispetto del limite di spesa deducibile giornaliero di cui al comma per l’ipotesi in cui la giornata di allenamento sia svolta in trasferta fuori del territorio comunale in cui i calciatori hanno la sede di lavoro. A fini IRAP detti costi sono deducibili nei limiti di quanto precisato con la circolare n. 27/E del 2009, par. 1.4. 

Sede di lavoro dei calciatori professionisti tesserati con le società sportive

Trattasi di un altro aspetto particolare nel mondo del calcio professionistico: individuare la sede di lavoro. L’attività sportiva, come ben sottolineato dalla circolare nell’apposita domanda,  può essere svolta in diversi Comuni e quindi è necessario individuare, ai fini fiscali, il Comune di prestazione dell’attività sportiva (art. 95, comma 2 del TUIR), in quanto possono esservi:

  • il Comune dove la Società ha la Sede legale, che in genere è anche la sede di lavoro indicata sul contratto di lavoro dipendente tra Società e calciatore;
  • Il Comune ove è situato lo Stadio (di solito è lo stesso Comune della sede legale, altrimenti è necessaria una specifica deroga da parte dei competenti Organi federali);
  • Il Comune dove si svolgono gli allenamenti durante la settimana (ed in alcuni casi, anche il ritiro pre-partita). 

La risposta in merito dell’Agenzia delle Entrate: “Le disposizioni in materia di redditi di lavoro dipendente e di redditi di impresa non prevedono specifici criteri di individuazione della sede di lavoro. In linea generale, quindi, rileva il luogo determinato a tal fine dal contratto individuale di lavoro che, mediante una specifica indicazione o implicitamente, assegna il lavoratore a un’unità produttiva.

Anche per il calciatore professionista la sede di lavoro è quella risultante dal contratto individuale di lavoro stipulato con la società sportiva ai sensi dell’articolo 3 legge n. 91 del 1981. Considerato che i contratti stipulati dai calciatori hanno per oggetto la medesima prestazione sportiva, la sede di lavoro indicata nei rispettivi contratti è di norma la stessa per tutti i giocatori. L’ubicazione territoriale della sede di lavoro determina il comune di prestazione dell’attività lavorativa, rilevante per l’applicazione dell’art. 95, comma 2, ultimo periodo, del TUIR.

Charter aereo utilizzato per le trasferte estere

Tra i lavoratori subordinati che più utilizzano gli aerei per le trasferte lavorative all’estero, sicuramente i calciatori sono i più famosi. Ed anche coloro che più viaggiano in aereo per motivi professionali. L’Agenzia delle Entrate nella circolare tratta anche gli aspetti relativi al regime fiscale, ai fini IRES ed IRAP, del costo sostenuto dalla società per il charter aereo utilizzato per le trasferte della prima squadra per gare di campionato o Coppe europee o tournée estere (es. USA, Cina, ecc..).

La particolarità nel mondo del calcio c’è anche in questo caso. Infatti il chiarimento del Fisco riguarda i  posti liberi non già assegnati/venduti agli sponsor o agli ospiti degli sponsor, nel caso in cui la Società sportiva noleggi un volo charter con la formula “vuoto per pieno”, il cui costo prescinde dal numero di passeggeri ospitati (un aereo può contenere 150/180 persone e la prima squadra è composta di circa 30/40 persone). Può essere usuale che i posti non occupati dalla prima squadra e dagli sponsor siano assegnati ad ospiti della stessa Società: Consiglio di Amministrazione, Istituzioni, Autorità, ecc.

La risposta nella circolare: “Nel caso di noleggio del charter dalla società sportiva mediante la formula contrattuale “vuoto per pieno”, in base alla quale è pagato un corrispettivo fisso a prescindere dal numero effettivo di posti occupati, si ritiene deducibile ai fini IRES e IRAP l’intero costo del volo e non la sola quota parte riferita ai membri della squadra e agli ospiti dello sponsor. Quanto precede, nel presupposto che le spese sostenute rispondano a criteri di ragionevolezza, anche in relazione alle pratiche del settore”.

Biglietti omaggio ai calciatori: non sono benefit

La prestazione lavorativa dei calciatori avviene negli stadi italiani, dotati di un gran numero di posti. E’ prassi nel mondo del calcio che i calciatori abbiano a disposizione un carnet di biglietti omaggio per i propri familiari o amici. Nella circolare la domanda chiede conferma che i costi del biglietto per la partita casalinga omaggiati al personale tecnico (calciatori, tecnici ecc.., la cosiddetta “prima squadra”) per propri familiari siano deducibili ai fini IRES ed IRAP, in quanto oneri di utilità sociale.

La risposta nella circolare è la seguente: “I biglietti omaggio per la partita casalinga dati al personale sportivo (calciatori, tecnici, massaggiatori, preparatori atletici) per i propri familiari, indicati nell’articolo 433 del codice civile, non rappresentano fringe benefit per la persona fisica in quanto rientranti tra gli oneri di utilità sociale sostenuti volontariamente nei confronti di una categoria di dipendenti (la “prima squadra”) e per il fine di ricreazione (art. 100, comma 1, del TUIR) richiamato dall’art. 51, comma 2, lett. f), del TUIR.

Il costo per la società sportiva è deducibile a fini IRES, nel rispetto dell’art. 100 del TUIR, secondo cui rilevano le spese volontariamente sostenute per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro risultanti dalla dichiarazione dei redditi, ed è deducibile a fini IRAP.

Beni assegnati e premi erogati dagli sponsor: conta la restituzione

I calciatori professionisti hanno una importante immagine su scala nazionale e internazionale, le società di calcio professionistiche hanno un enorme bacino d’utenza e quindi tali condizioni di popolarità consentono alle società e agli atleti di sfruttare l’immagine e la visibilità, soprattutto nelle tv nazionali e internazionali, per stipulare contratti con degli sponsor. Il più in vista è lo sponsor tecnico e quello ufficiale (abbigliamento della squadra nonché lo sponsor sulle maglie ad esempio). La circolare tratta anche questo aspetto, dando una grande importanza alla restituzione del bene da parte del calciatore nel caso dei beni assegnati ai calciatori.

Sponsor tecnico e altri sponsor: quale è il regime fiscale. Viene chiesto di “conoscere quale sia il regime fiscale, per la Società e per gli atleti, delle dotazioni assegnate, anche senza obbligo di restituzione, ai membri della prima squadra (giocatori, allenatori, ecc..) in esecuzione di adempimenti contrattuali assunti dalla società con sponsor esterni:

• griffe della moda fornitrici dei capi d’abbigliamento costituenti la divisa ufficiale;

• veicoli forniti perché vengano obbligatoriamente guidati dai componenti la prima squadra per raggiungere il centro di allenamento o lo stadio;

• beni diversi da esibire/indossare anche in occasioni di manifestazioni organizzate dallo sponsor (orologi, ecc…).

La risposta dell’Agenzia delle Entrate: “I valori corrispondenti ai beni assegnati ai calciatori professionisti costituiscono, in genere, reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR.

Nella particolare ipotesi in cui il calciatore professionista abbia un obbligo contrattuale di utilizzare determinati beni, ricevuti in esecuzione di un contratto stipulato tra la società sportiva e lo sponsor per cui la prima consegue un ricavo da detto utilizzo, e sussistano l’obbligo di restituzione dei beni e la previsione di una penale a carico della società e del calciatore professionista in relazione a un eventuale inadempimento, si ritiene prevalente l’interesse del datore di lavoro.

Quanto precede non vale nelle diverse ipotesi in cui non sussista un vero e proprio obbligo di utilizzo, ad esempio perché non è prevista una penale per il calciatore e la società, oppure l’obbligo di utilizzo sia limitato solo a determinate occasioni. Costituisce comunque fringe benefit il bene non restituito al termine del contratto, da determinare in base al valore normale in quel momento.

La società sportiva è tenuta ad effettuare i relativi adempimenti fiscali, in quanto la fornitura e l’utilizzo dei beni sono oggetto di uno specifico accordo tra lo sponsor e la società sportiva, che si fa carico dell’esecuzione delle conseguenti obbligazioni contrattuali”. 

Premi erogati dagli sponsor. Altra domanda riguarda il regime fiscale, ai fini IRPEF, dei premi assegnati dagli sponsor ai membri della squadra (giocatori, allenatori, ecc..) al raggiungimento di obiettivi prefissati in termini di risultati sportivi.

La premessa dell’Agenzia delle Entrate è la seguente: “Nella determinazione del reddito di lavoro dipendente rientrano anche i premi e le liberalità assegnati da soggetti terzi rispetto al datore di lavoro”.

Sui premi va applicata dagli sponsor la ritenuta d’acconto ai calciatori. Poi la circolare entra nel merito del particolare caso: “Si ritiene che, nell’ipotesi in cui non sussista uno specifico accordo tra sponsor e società sportiva datore di lavoro, siano applicabili le precisazioni contenute nella risoluzione n. 101/E del 2005, in cui è stato chiarito che l’obbligo di effettuare la ritenuta di cui all’art. 23 del DPR n. 600 sussiste in capo al soggetto erogante ogni qual volta l’erogazione riguardi somme e valori di cui all’art. 51 del TUIR e, quindi, somme e valori “in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro”, ancorché siano corrisposti “a favore di soggetti che non sono propri dipendenti”.

I premi in oggetto erogati dallo sponsor ai dipendenti della società sportiva, in quanto obiettivamente riconducibili fra i redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 del TUIR, devono essere assoggettati dallo sponsor stesso alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto di cui all’art. 23 del DPR n. 600 del 1973. Al fine di consentire al datore di lavoro di operare correttamente le operazioni di conguaglio, è necessario che tra lo sponsor e la società sportiva sia attivato un sistema di comunicazioni relativamente ai premi corrisposti ai dipendenti della società sportiva”. 

Provini di atleti minorenni: nessun reddito imponibile per il giovane sui rimborsi spese

Un breve chiarimento arriva dalla circolare anche riguardo ai provini sostenuti dagli atleti minorenni. E’ molto diffusa nel mondo del calcio, ma anche degli altri sport, l’organizzazione di giornate in cui vengono effettuati dei provini ai giovani al fine di inserirli nelle formazioni giovanili, la cui rappresentazione più importante è la primavera. Il campionato primavera, ma anche quello allievi, è un campionato molto importante per le società di calcio. Consente di far crescere nuovi giovani calciatori ed alcuni arrivano poi a giocare in serie A rappresentando i nuovi campioni del calcio italiano e internazionale. I provini però sono molti e le spese sostenute dalla società per il vitto, i rimborsi spese e l’alloggio vanno inquadrati fiscalmente. Anche le somme percepite a rimborso da parte delle famiglie dei ragazzi.

La circolare chiarisce “come considerare fiscalmente i rimborsi spese per vitto ed alloggio corrisposti dalla società sportiva all’atleta minorenne, accompagnato dai genitori, per sostenere provini di 1 o 2 giorni”.

La risposta è la seguente: “Non ravvisandosi alcun vincolo ai sensi dell’articolo 33 delle NOIF, né rapporti di altro tipo tra la società calcistica e l’atleta minorenne, i rimborsi spese per vitto ed alloggio per provini di 1 o 2 giorni, non rileveranno ai fini IRPEF per l’atleta minorenne. In relazione alla società sportiva, i costi sopra indicati scontano, ai fini IRES, le limitazioni di deducibilità previste dall’articolo 109, comma 5, del TUIR”. Com’è giusto che sia quindi l’Agenzia delle Entrate consente alla società la deducibilità dei costi, senza aggravare sui giovani minorenni alcun conseguenza in materia fiscale.

Compensi agli osservatori di giocatori: conta il contratto tra le parti

Un’altra figura importante nel mondo dello sport, soprattutto del calcio, è quella degli osservatori. Alcune società di calcio italiane fondano il loro successo sulla valorizzazione di giovani calciatori poi lanciati in serie A, valorizzati e venduti alle maggiori società del panorama nazionale e internazionale. Un ruolo importantissimo per il settore giovanile, ma anche per la campagna acquisti per la prima squadra, è quello dell’osservatore di calciatori, di giocatori giovani e meno giovani. L’osservatore può consentire alla società, monitorando a video e con presenza fisica, di acquistare calciatori di valore ma pagati ad un basso prezzo, perché non ancora “famosi” e oggettivamente considerati forti giocatori di calcio.

Gli osservatori percepiscono dei compensi e l’Agenzia delle Entrate chiarisce gli aspetti fiscali. Anche perché alcuni osservatori vanno all’estero a spese della società e quindi vengono sostenute spese di vitto e alloggio.

La domanda riguarda “il trattamento fiscale dei compensi erogati a collaboratori, sia residenti in Italia che all’estero, che prestano la propria attività come osservatori di giocatori nell’ambito di una, più o meno ampia, area geografica (ad es., Regione Campania o Spagna o Sud America ) oppure per una singola partita (in Italia o all’estero)”.

Ulteriore chiarimento è richiesto su quale sia “il regime fiscale da riservare alle spese di viaggio, di vitto e alloggio sostenute direttamente dalla Società in favore dell’osservatore, nonché l’attribuzione di “prepagati” riferiti tanto a prestazioni di trasporto con vettori pubblici quanto a prestazioni di vitto e alloggio nei riguardi di collaboratori non residenti”.

Il trattamento fiscale dipende dal contratto stipulato con l’osservatore. La risposta dell’Agenzia delle Entrate è la seguente: “Il trattamento fiscale dei compensi corrisposti dalle società sportive agli “osservatori” di giocatori dipende dalla natura del rapporto contrattuale che intercorre tra i medesimi soggetti”:

  • Se l’osservatore non è titolare di partita IVA e il rapporto con la società è inquadrabile fiscalmente nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, si applicano le medesime disposizioni relative alla determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui al successivo art. 51”; 
  • Nel caso di osservatore titolare di partita IVA i compensi, comprese le spese rimborsate o prepagate, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo in base all’art. 54, comma 1, del TUIR, con conseguente obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto da parte del committente sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973”. 

Il sostenimento direttamente da parte del committente delle spese di viaggio, vitto e alloggio non modifica detti obblighi, ma può consentire, limitatamente alle spese relative alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande, la integrale deducibilità da parte del lavoratore autonomo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 54, comma 5, secondo periodo, del TUIR (sostenimento per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura).

Lavoro occasionale dell’osservatore, ritenuta d’acconto e rimborso spese. Se il rapporto con l’osservatore è di lavoro autonomo occasionale, fiscalmente rientrante nei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR, la società sportiva committente è tenuta ad applicare la ritenuta d’acconto prevista dal citato art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 sui compensi, comprese le spese rimborsate o prepagate, salva l’eccezione oggetto della risoluzione n. 49/E del 2013 per l’ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione stessa o l’anticipo delle stesse da parte del committente, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese.

Applicazione della ritenuta del 30%. I criteri di determinazione dei compensi del lavoratore autonomo (abituale o occasionale) non variano se il soggetto che rende la prestazione non è fiscalmente residente nel territorio dello stato. In detto caso, l’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 30 per cento, salvo i compensi per le prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero. È comunque salva l’applicazione delle disposizioni contro le doppie imposizioni.

Quanto precede si riflette anche sul trattamento IRAP in capo alla società sportiva delle spese in esame, da considerare deducibili solo se non costituenti reddito in capo al percettore per prestazioni di lavoro autonomo occasionale o di lavoro assimilato a quello dipendente.

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