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Redditi, immobili e conti correnti nel nuovo ISEE 2015

Nel nuovo ISEE, per il calcolo dell’indicatore della situazione reddituale vanno considerati tutti i redditi imponibili Irpef, gli immobili ed anche il conto corrente bancario o postale per il quale va effettuato il calcolo della giacenza media. Vediamo tutte le novità.
A cura di Antonio Barbato
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Il cittadino che intende godere delle prestazioni agevolate deve presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista nella nuova normativa ISEE a partire dal 2015. L’indicazione della situazione reddituale viene calcolato in maniera diversa rispetto al passato: vengono considerati redditi, immobili e conti correnti. E per quest’ultimi è necessario il calcolo della giacenza media. Vediamo come viene calcolato il nuovo ISEE.

Il cittadino per ottenere il calcolo dell’ISEE, e di conseguenza una prestazione agevolata, ai fini della presentazione della domanda ossia la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), deve reperire tutti i documenti contabili relativi al proprio conto corrente, ivi compreso i numeri creditori. E’ infatti necessario determinare la giacenza media del conto corrente. La stessa può essere richiesta direttamente allo sportello bancario o postale. E’ possibile ovviamente autodichiarare i dati.

L’indicatore della situazione reddituale ISEE comprende i redditi esenti

L’indicatore della situazione reddituale (ISR) è dato dalla somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare al netto degli importi di seguito specificati. Dalla somma così ottenuta sono ulteriormente detratte alcune spese o le franchigie riferite al nucleo familiare che di seguito si riportano.

I redditi e gli importi dei singoli componenti il nucleo sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Per le spese e le franchigie relative al nucleo familiare si fa invece riferimento all’anno solare precedente la presentazione della DSU.

Per l’individuazione del reddito del singolo componente si stabilisce che, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, ai redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, ai proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP), al reddito figurativo delle attività finanziarie, già considerati dalla disciplina previgente, rilevi anche ogni altra fonte di reddito o trattamento, anche se esente, soggetta ad altre tipologie di imposta o prodotta all’estero.

 

Redditi da sommare. In particolare, concorrono a formare il reddito:

  • i redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
  • ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero (tassati esclusivamente nello Stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni);
  • assegni effettivamente percepiti per il mantenimento di figli;
  • trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo percepiti da parte di amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef;
  • redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef;
  • il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno di riferimento del reddito.

Redditi da sottrarre. Una volta sommate le sopra indicate componenti reddituali vengono sottratti i seguenti importi: gli assegni corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli.

Similmente, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, deve essere sottratto l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposto per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore.

Vengono inoltre sottratte, fino ad un massimo di 5.000 euro, una serie di spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali come ad esempio le spese per l’acquisto di cani guida.

Come già previsto dalla disciplina previgente vengono sottratti i redditi agrari degli imprenditori agricoli.

Si stabilisce poi la sottrazione di una quota dei redditi da lavoro dipendente, o in alternativa, è sottratta una analoga quota dai redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari.

Spese da detrarre. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, determinata al netto delle sottrazioni sopra specificate vengono poi detratte alcune spese o franchigie riferite al nucleo familiare, che di seguito si sintetizzano:

  • il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, per un ammontare massimo di 7.000 euro, (tale importo viene incrementato di euro 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo);
  • spese e franchigie, articolate in funzione del grado di disabilità per le persone con disabilità, riconoscendo un trattamento di maggior favore in presenza di minori con disabilità.

Le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale non possono essere sottratte nel caso di ricovero presso strutture residenziali, ma dovranno essere sottratte le spese per la retta versata per l’ospitalità alberghiera.

Nel caso in cui è richiesto un trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario per un soggetto che ne sia già beneficiario, l’Ente erogatore, in sede di accertamento dei requisiti per il mantenimento dello stesso, deve sottrarre al valore dell’ISEE l’ammontare del trattamento percepito nell’anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

 

Anche i conti correnti nell’indicatore della situazione patrimoniale ai fini ISEE

 

Come già previsto dalla disciplina previgente, l'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare.

Le novità. Le innovazioni introdotte dalla riforma riguardano la valorizzazione degli immobili, il trattamento della abitazione principale, la considerazione del patrimonio estero, i riferimenti per la contabilizzazione dei depositi e conti correnti bancari e postali e la franchigia relativa al patrimonio mobiliare.

Gli immobili sono considerati in base al valore definito ai fini IMU (anziché ICI), al netto del mutuo residuo, quale definito al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Il valore del patrimonio è quello determinato ai fini IMU anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta.

Il valore dell’abitazione principale, calcolato al netto del mutuo, non rileva ai fini del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di euro 52.500 (incrementata di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo). La parte eccedente tale valore viene considerata in misura pari a due terzi.

In riferimento alla abitazione principale va quindi evidenziato che, mentre nel regime previgente la franchigia risulta alternativa alla sottrazione del mutuo residuo, in base alla disciplina introdotta con il D.P.C.M. citato le due agevolazioni si possono cumulare.

In base alla nuova disciplina rileva il patrimonio immobiliare all’estero del quale viene preso in considerazione il valore, al netto del mutuo residuo, definito ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Riguardo il patrimonio mobiliare vengono confermate le componenti, già previste dalla legislazione previgente, che concorrono alla formazione del patrimonio stesso e le modalità di contabilizzazione, con l’unica eccezione dei depositi e conti correnti bancari e postali per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.

Si assume invece il valore del saldo al 31 dicembre, anche se inferiore alla consistenza media, se si è avuto un incremento del patrimonio mobiliare o immobiliare superiore alla differenza tra la consistenza media annua ed il valore del saldo al 31 dicembre.

Il patrimonio mobiliare è costituito dalle seguenti componenti, anche detenute all’estero:

  • depositi e conti correnti bancari e postali;
  • titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;
  • azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri;
  • partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati;
  • partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie;
  • masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996;
  • altri strumenti e rapporti finanziari nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione;
  • il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata.

Viene infine ridotta, rispetto alla previgente disciplina, la franchigia sul patrimonio mobiliare, che viene articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare (6000 euro aumentati di 2000 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro). La predetta franchigia è incrementata di euro 1.000 per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.

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