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Retribuzioni convenzionali estero 2014 per i lavoratori italiani operanti in paesi extracomunitari

L’Inps con una circolare pubblica la determinazione per l’anno 2014 delle retribuzioni convenzionali utili per il calcolo dei contributi dovuti dai datori di lavoro italiani e stranieri per i lavoratori italiani impiegati all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Gli stipendi percepiti in paese estero sono rapportare alla retribuzione nazionale nel settore di riferimento e secondo il CCNL, vediamo nel dettaglio le istruzioni operative.
A cura di Antonio Barbato
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lavoratori italiani in paesi extracomunitari retribuzioni convenzionali sullo stipendio

I lavoratori italiani operanti all’estero, in paesi extracomunitari, quindi in paesi al di fuori dei paesi dell’Unione Europea, che non hanno accordi di sicurezza sociale con l’Italia, sono obbligatoriamente iscritti e assicurati all’Inps se sono alle dipendenze di datori di lavoro italiani. In alcuni casi è obbligatorio il versamento dei contributi anche se il datore di lavoro è straniero. Ai fini del versamento, la retribuzione da prendere a riferimento è quella convenzionale, secondo quanto comunicato dall’Inps con apposita circolare.

La determinazione delle retribuzioni convenzionali per l’anno 2014, secondo quanto stabilito dalla legge, e più precisamente dalla Legge n. 398 del 1987, è stata effettuata dal Decreto del Ministero del Lavoro del 23 dicembre 2013. L’Inps con la circolare n. 8 del 22 gennaio 2014 ha poi chiarito alcuni aspetti che vedremo. Prima di trattare quanto ha comunicato l’ente previdenziale, è necessario un rapido sguardo alla normativa in materia di lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari.

Lavoratori operanti all’estero obbligati ad iscriversi e versare contributi all’Inps. E’ il Decreto Legge n. 317 del 1987, convertito nella legge n. 398 del 1987 a disciplinare la contribuzione dovuta dai lavoratori italiani operanti all’estero: “I   lavoratori   italiani   operanti   all'estero,   in  Paesi extracomunitari  con  i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui  al  comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di  previdenza  ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 5:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) assicurazione contro la tubercolosi;

c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

d)  assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

e) assicurazione contro le malattie;

f) assicurazione di maternità.

Datori di lavoro obbligati. Il comma 2 dice: “Sono  tenuti ad osservare le disposizioni degli articoli da 1 a 5,  per  i  lavoratori  italiani  assunti  nel territorio nazionale o trasferiti  da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari:

a)  i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;

b)  le società costituite all'estero con partecipazione italiana di  controllo  ai  sensi  dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile;

c)  le  società  costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche  di  nazionalità  italiana  partecipano direttamente, o a mezzo di  società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;

d) i datori di lavoro stranieri.

Le disposizioni si applicano anche nel caso di assunzione  in  Paesi  extracomunitari di lavoratori italiani qualora detta  assunzione si realizzi entro i dodici mesi immediatamente successivi all'espatrio. Questa la normativa in materia.

L’articolo 4 del Decreto Legge introduce la retribuzione convenzionale: “ I contributi  dovuti per i regimi assicurativi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni   convenzionali”.  Quindi le retribuzioni convenzionali si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. 

Sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione delle retribuzioni convenzionali gli Stati dell’Unione Europea ossia:

  • Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria e Croazia. 

Le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari sono attivate nei confronti dei seguenti paesi:

  • Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano e Corea. 

Per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti CE nn. 883/2004 e 987/2009 e successive modifiche. Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE – Liechtenstein, Norvegia, Islanda, ai quali si applica la normativa comunitaria. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari – Reg. (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 – si applicano, a decorrere dal 1 aprile 2012, anche nei rapporti con la Svizzera e, a decorrere dal 1 giugno 2012, anche ai Paesi SEE.

Per quanto attiene alla Convenzione europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia.

Vediamo ora la determinazione per l’anno 2014 delle retribuzioni convenzionali secondo quanto pubblicato dall’Inps nella circolare n. 8 del 22 gennaio 2014, tenuto conto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha provveduto, con D.M. 23 dicembre 2013 (in G.U. del 3 gennaio 2014, n. 2), alla determinazione delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398, sopra riportato.

Retribuzioni convenzionali per l’anno 2014

La circolare ribadisce prima di tutto l’individuazione dei soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali: “Le retribuzioni di cui al citato decreto devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2014, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale”.

Poi precisa che ”le disposizioni delle legge n. 398/87 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario”.

E che ”le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale”.

Retribuzioni convenzionali e calcolo della fascia di retribuzione. Come stabilito dall’art. 2 del D.M. 23 dicembre 2013, “per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1”.

Il parere espresso dal Ministero del lavoro nel 1990 sulle fasce di retribuzione è il seguente: ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.

L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese. In tal caso l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata. Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.

La tabella delle retribuzioni convenzionali dove confrontare le fasce di retribuzione ai fini dell’individuazione della retribuzione convenzionale è in allegato alla circolare dell’Inps. I valori contenuti nelle tabelle allegate sono espressi in euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di euro.

Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso l’Inps precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale. Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Casi particolari. La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi:

  • passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
  • mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica; 

In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.

Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (es. lavoro straordinario, premi ecc). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e di ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità.

Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.

Regolarizzazioni contributive per errori di calcolo. Le aziende che per il mese di gennaio 2014 hanno operato in difformità dalle istruzioni della circolare possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, quindi tre mesi dopo il 22 gennaio 2014.

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