Riforma fiscale 2015: ecco le novità dei cinque decreti attuativi approvati
Il Governo Renzi ha approvato cinque decreti della Riforma Fiscale 2015. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ha approvato, in secondo esame preliminare, cinque decreti legislativi della Riforma Fiscale 2015, in attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23).
I testi approvati, che tengono conto delle richieste contenuti nei parere delle Commissioni parlamentari, vengono trasmessi di nuovo alle Camere per gli ulteriori pareri, come previsto dalla legge delega, prima di essere approvati definitivamente. Vediamo cosa cambierà nel sistema fiscale italiano, decreto per decreto.
Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione
Il primo provvedimento punta a creare un sistema di riscossione che favorisca l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche attraverso forme di rateizzazione più ampie e vantaggiose. Anche l’erario potrà beneficiare di una maggiore certezza nei tempi di riscossione e di modalità semplificate.
La novità principale, introdotta accogliendo le indicazioni contenute nei pareri parlamentari, riguarda l’eliminazione della norma che prevedeva, in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, il pagamento ‘’degli interessi sugli interessi’’ (anatocismo) e gli interessi sulle sanzioni.
Lieve inadempimento fino a 7 giorni di ritardo nei pagamenti. Recependo la richiesta del Parlamento, per agevolare ulteriormente i contribuenti è stato portato da 5 a 7 giorni il ritardo di versamento che rientra nel ‘lieve inadempimento’ e che non porta quindi alla decadenza dal beneficio della rateizzazione. Confermata la norma che riconosce il ‘lieve inadempimento’ (e relativa rateizzazione) nei casi di minore versamento fino al 3% del dovuto con il limite massimo di 10.000 euro.
L’agio per gli agenti di riscossione scende al 6%. Un’altra novità del decreto legislativo riguarda gli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, che con il decreto sostituiscono l’aggio per i concessionari della riscossione e che non possono superare il 6% del riscosso (oggi l’aggio è dell’8%). In attuazione di quanto richiesto dalle Commissioni parlamentari è stata inserita una norma transitoria che garantisce il vecchio regime per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2015. Viene poi previsto che nel passaggio tra il vecchio e il nuovo regime sia garantito ad Equitalia il pareggio di bilancio con la differenza a carico degli ordinari stanziamenti del bilancio dell’Agenzia delle Entrate (fino ad un massimo di 40 milioni nel 2016, fino a 45 milioni nel 2017, fino a 40 milioni nel 2018).
PEC per notifica di cartelle Equitalia. Sempre su indicazione del Parlamento viene ulteriormente ampliato l’utilizzo della posta elettronica certificata nelle procedure di notifica delle cartelle al posto della raccomandata. La notifica attraverso la PEC potrà essere effettuata alle persone fisiche che ne fanno richiesta mentre per le imprese e i professionisti il ricorso alla posta certificata è obbligatorio.
Definizione concordata dell’accertamento in 4 anni. Confermate le norme che prevedono, in caso di definizione concordata dell’accertamento, il pagamento in quattro anni (anziché tre come avviene attualmente), con un minimo di otto rate e un massimo di sedici.
72 rate mensili per le dilazioni di pagamento. Per le somme iscritte a ruolo l’agente della riscossione può concedere dilazioni nel pagamento fino ad un massimo di 72 rate. mensili, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in una situazione temporanea di difficoltà. Per somme superiori a 50.000 euro la dilazione può essere concessa solo se il contribuente fornisce adeguata documentazione.
Monitoraggio dell’evasione fiscale e riordino disposizioni in materia di erosione fiscale
Il secondo decreto prevede il monitoraggio e la revisione delle cosiddette “spese fiscali” e la rilevazione dell’evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell’azione di contrasto, inserendo le relative attività in modo sistematico nelle procedure di bilancio.
In base alle indicazioni parlamentari viene specificato che le spese fiscali (tax expenditure) per le quali siano trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma. Confermata per le spese fiscali l’operazione annuale di riordino, da prevedere nei tempi della Nota di aggiornamento al Def, attraverso precisi indirizzi programmatici. L’obiettivo è di valutare in modo organico e strutturale gli impatti economici delle singole misure, nella prospettiva di una loro rimodulazione. Le maggiori entrate derivanti dalle eliminazione o modifica delle tax expenditure confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
Per quanto riguarda il monitoraggio dell’evasione fiscale il Governo ha il compito di presentare annualmente un Rapporto in Parlamento.
Revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali
L’obiettivo del decreto è la revisione dell’organizzazione delle agenzie fiscali, a 15 anni dalle loro istituzione, in funzione del potenziamento dell’efficienza dell’azione amministrativa e della razionalizzazione della spesa. È previsto il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti tributari, contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane e favorire l’attrattività degli investimenti in Italia.
Nella loro riorganizzazione le agenzie devono garantire controlli meno invasivi e facilitare un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini. La loro attività deve essere ispirata al principio del ‘controllo amministrativo unico’. In questo modo si evitano duplicazioni e sovrapposizioni e si riduce il disagio per l’attività dell’impresa.
Riforma del sistema sanzionatorio
Il decreto legislativo rivede il sistema sanzionatorio penale e amministrativo secondo il principio della proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti. In sostanza, l’obiettivo è quello di giungere ad un sistema che tenga conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi.
Sono invece rese più severe le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti.
Tra le novità introdotte con il secondo esame preliminare, vi è la specificazione che il nuovo regime penale si applica subito dall’entrata in vigore del provvedimento, mentre il nuovo regime delle sanzioni amministrative si applica dal primo gennaio 2017.
Per l’omessa dichiarazione, l’introduzione della norma che aumenta la pena per il sostituto di imposta (si passa da un minimo di un anno ad un massimo di 3 anni, a un minimo di un anno e messo ad un massimo di 4 anni).
FRODE FISCALE: viene dettagliata la tipologia delle condotte fraudolente che si hanno quando:
- si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l’attività di accertamento;
- il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti. Per la frode fiscale la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni.
Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale. Viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all’ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione). Si configura la frode fiscale anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro.
DICHIARAZIONE INFEDELE: la soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.
OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA: il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative.
SANZIONI AMMINISTRATIVE: il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l’iva e la riscossione dei tributi. L’obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell’adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%. È prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all’imposta o al credito dichiarato.
Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario
L’intervento normativo che torna ora nuovamente all’esame delle commissioni competenti di Camera e Senato, si muove prevalentemente lungo le seguenti principali direttrici:
- l’estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso;
- l’estensione della tutela cautelare al processo tributario;
- l’immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti.
Disciplina degli interpelli. Il decreto, in coerenza con quanto disposto dalla legge delega, intende potenziare e razionalizzare l’istituto dell’interpello per dare ai contribuenti certezza circa i tempi di risposta da parte dell’amministrazione finanziaria e circa l’applicazione dei pareri che vengono forniti.
Vengono individuate quattro categorie di interpello:
- ordinario;
- probatorio;
- anti abuso;
- disapplicativo.
Con il nuovo l’interpello ordinario, la proposizione di un’istanza di interpello viene declinata in due modi, tra loro complementari: il primo non differisce in nulla rispetto a quanto attualmente previsto mentre il secondo dà rilievo più all’obiettiva incertezza sulla qualificazione della fattispecie che all’interpretazione delle norme di legge invocate dal contribuente nel caso concreto.
È prevista una riduzione dei tempi di risposta per gli appelli ordinari che passano da 120 giorni a 90 giorni e un riconoscimento della certezza dei tempi di risposta (fissati in 120 giorni) per tutte le altre tipologie.
Vige la regola del silenzio-assenso, per cui qualora una risposta non pervenga entro il termine previsto diventa valida la soluzione prospettata dal contribuente.
La risposta all’interpello, scritta e motivata, vincola l’amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione trattata e limitatamente al richiedente.
Infine, per quanto riguarda le regole di istruttoria dell’interpello, quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, gli uffici finanziari chiedono all’istante di integrare la documentazione. Inoltre, in caso di richiesta di documentazione integrativa il termine per la risposta diventa più breve del termine previsto ed è pari a 60 giorni per tutti gli interpelli.
Contenzioso tributario. L’immediata esecutività delle sentenze riguarda quelle aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo, oppure un’azione di restituzione di tributi in favore del contribuente e, dopo il parere delle Commissioni parlamentari, anche quelle emesse su ricorso della parte avverso gli atti relativi alle operazioni catastali. E questa la principale novità del provvedimento.
Per quanto riguarda l’esecutività delle sentenze in favore dell’Amministrazione, resta il meccanismo della riscossione frazionata del tributo per non aggravare la situazione dei contribuenti.
Per l’immediata esecutività delle sentenze a favore del contribuente, per pagamenti di somme superiori a 10.000 euro, può essere richiesta idonea garanzia il cui onere graverà comunque sulla parte che risulterà definitivamente soccombente nel giudizio.
Per ridurre il contenzioso tributario viene potenziato lo strumento della mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro.
Con il presente decreto il reclamo finalizzato alla mediazione si applica a tutte le controversie, indipendentemente dall’ente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali. Il reclamo viene esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc.) che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state escluse.
Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione. Lo strumento della conciliazione si applica anche al giudizio di appello (fino ad ora riguardava solo le cause di primo grado).
La tutela cautelare viene estesa a tutte le fasi del processo tributario. Ciò comporta che: a) il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza di un danno grave; b) le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal codice di procedura civile.