Rimborsi Irpef in arrivo per la deducibilità Irap del costo del personale
Molti contribuenti stanno ricevendo una busta verde dell’Agenzia delle Entrate contenente una comunicazione importante e soprattutto una gradita sorpresa: un rimborso Irpef da riscuotere. Si tratta del rimborso Irpef spettante per la deducibilità Irap, l’imposta sulle attività produttive.
La lettera comunica al contribuente che è disponibile in suo favore un rimborso dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a seguito di un ricalcolo afferente l’Irap riguardo al costo del personale. Nella lettera viene indicato ovviamente l’importo del credito spettante e l’anno di riferimento del credito stesso.
Sempre nella lettera i contribuenti troveranno il modulo per la riscossione del credito Irpef. La somma disposta dall’Agenzia delle Entrate può essere riscossa dal 17 agosto in poi.
Oltre al rimborso Irpef, i contribuenti nella missiva troveranno anche dei conseguenti rimborsi dell’addizionali regionali e comunali, seppur di importo esiguo in questo caso.
Quindi dopo i rimborsi Irpef da presentazione del modello 730/2015, i quali comunque per alcuni hanno subito un ritardo, dopo l’allarme lanciata dall’Agenzia delle Entrate in merito a falsi rimborsi fiscali via email, arriva una buona notizia per i contribuenti italiani. Un rimborso fiscale spettante ed immediatamente esigibile. In pieno agosto.
Ovviamente possono riscuotere questo credito Irpef per deducibilità analitica Irap i contribuenti che hanno ricevuto la busta verde dell’Agenzia delle Entrate nella posta di casa (domicilio fiscale).
Ricevono la busta verde indicante il rimborso Irpef solo i contribuenti che a seguito della disposizione normativa di cui sopra, si sono attivati presentando istanza di rimborso telematico, ovviamente con le modalità e nei termini previsti.
Perché ho diritto ad rimborso Irpef per deduzione Irap costo del personale?
Ma di che rimborso si tratta? Proviamo a spiegarlo meglio.
Prima di tutto interessa i contribuenti che versano l’Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive ed hanno dei lavoratori alle proprie dipendenze. Possono essere soggetti al pagamento dell’Irap anche le persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo ad esclusione dei soggetti rientranti nel regime dei minimi.
Alcuni di questi contribuenti hanno versato una maggiore Irpef a seguito dell’indeducibilità dell’Irap sul costo del personale. L’articolo 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha invece introdotto a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 una deduzione analitica dalle imposte sui redditi dell’IRAP afferente alle spese per il personale dipendente.
Nella legge è stato inserito un comma in base al quale è ammesso il rimborso delle imposte sui redditi relative alla deduzione spettante a fronte dell’IRAP generata dal costo del lavoro riferibile ai periodi d’imposta per i quali risulti ancora pendente il termine di quarantotto mesi previsto dall’articolo 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Sotto il profilo soggettivo, la misura interessa tutti i soggetti che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole indicate dagli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Tra i destinatari del rimborso Irpef a seguito della deducibilità parziale Irap oltre alle persone fisiche in qualità di contribuenti, anche le società di persone e di capitali, nonché gli enti ad essi equiparati.
Le spese sostenute che comportano la deduzione (e la conseguente diminuzione dell’Irpef da pagare con diritto al rimborso) riguardano i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese e i contributi assistenziali sostenuti per il personale dipendente a tempo indeterminato, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, le indennità di trasferta per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci e le deduzioni previste per i contribuenti “minori”, che non superano determinate soglie del valore della produzione netta.
Esempio di calcolo. Un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ha conseguito nel periodo d’imposta N [2012] un imponibile IRAP [al netto delle deduzioni richiamate dalla norma] pari a euro 160.000, sostenendo costi per lavoro dipendente di euro 75.000 e oneri finanziari di euro 10.000. Le deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 risultano pari a euro 30.000. A fronte di un IRAP dovuta per l’anno N [2012] pari a euro 6.240, gli acconti versati nel corso dell’anno N si considerano, a scopo meramente esemplificativo, pari a 6.500, risultando pertanto eccedenti l’imposta di periodo. In relazione al periodo d’imposta N-1 [2011], il medesimo contribuente disponeva di una base imponibile IRAP di euro 145.000, di costi per lavoro dipendente per 60.000 e di oneri finanziari per euro 9.000. Le deduzioni ex articolo 11 ammontavano a euro 25.000. L’IRAP dovuta risultava pari a 5.655, versata in acconto nell’anno N-1 per un importo pari a euro 4.000 e per la restante quota [1.655] a saldo nell’anno N [2012].
Per le altre informazioni, consultare la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2013.