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Rimborsi Irpef in arrivo per la deducibilità Irap del costo del personale

Molti contribuenti stanno ricevendo una busta verde dell’Agenzia delle Entrate contenente rimborsi Irpef per la deducibilità Irap del costo del personale. Il credito può essere riscosso subito, vediamo tutte le informazioni utili.
A cura di Antonio Barbato
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rimborsi fiscali

Molti contribuenti stanno ricevendo una busta verde dell’Agenzia delle Entrate contenente una comunicazione importante e soprattutto una gradita sorpresa: un rimborso Irpef da riscuotere. Si tratta del rimborso Irpef spettante per la deducibilità Irap, l’imposta sulle attività produttive.

La lettera comunica al contribuente che è disponibile in suo favore un rimborso dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a seguito di un ricalcolo afferente l’Irap riguardo al costo del personale. Nella lettera viene indicato ovviamente l’importo del credito spettante e l’anno di riferimento del credito stesso.

Sempre nella lettera i contribuenti troveranno il modulo per la riscossione del credito Irpef. La somma disposta dall’Agenzia delle Entrate può essere riscossa dal 17 agosto in poi.

Oltre al rimborso Irpef, i contribuenti nella missiva troveranno anche dei conseguenti rimborsi dell’addizionali regionali e comunali, seppur di importo esiguo in questo caso.

Quindi dopo i rimborsi Irpef da presentazione del modello 730/2015, i quali comunque per alcuni hanno subito un ritardo, dopo l’allarme lanciata dall’Agenzia delle Entrate in merito a falsi rimborsi fiscali via email, arriva una buona notizia per i contribuenti italiani. Un rimborso fiscale spettante ed immediatamente esigibile. In pieno agosto.

Ovviamente possono riscuotere questo credito Irpef per deducibilità analitica Irap i contribuenti che hanno ricevuto la busta verde dell’Agenzia delle Entrate nella posta di casa (domicilio fiscale).

Ricevono la busta verde indicante il rimborso Irpef solo i contribuenti che a seguito della disposizione normativa di cui sopra, si sono attivati presentando istanza di rimborso telematico, ovviamente con le modalità e nei termini previsti.

Perché ho diritto ad rimborso Irpef per deduzione Irap costo del personale?

Ma di che rimborso si tratta? Proviamo a spiegarlo meglio.

Prima di tutto interessa i contribuenti che versano l’Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive ed hanno dei lavoratori alle proprie dipendenze. Possono essere soggetti al pagamento dell’Irap anche le persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo ad esclusione dei soggetti rientranti nel regime dei minimi.

Alcuni di questi contribuenti hanno versato una maggiore Irpef a seguito dell’indeducibilità dell’Irap sul costo del personale. L’articolo 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha invece introdotto a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 una deduzione analitica dalle imposte sui redditi dell’IRAP afferente alle spese per il personale dipendente.

Nella legge è stato inserito un comma in base al quale è ammesso il rimborso delle imposte sui redditi relative alla deduzione spettante a fronte dell’IRAP generata dal costo del lavoro riferibile ai periodi d’imposta per i quali risulti ancora pendente il termine di quarantotto mesi previsto dall’articolo 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Sotto il profilo soggettivo, la misura interessa tutti i soggetti che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole indicate dagli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Tra i destinatari del rimborso Irpef a seguito della deducibilità parziale Irap oltre alle persone fisiche in qualità di contribuenti, anche le società di persone e di capitali, nonché gli enti ad essi equiparati.

Le spese sostenute che comportano la deduzione (e la conseguente diminuzione dell’Irpef da pagare con diritto al rimborso) riguardano i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese e i contributi assistenziali sostenuti per il personale dipendente a tempo indeterminato, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, le indennità di trasferta per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci e le deduzioni previste per i contribuenti “minori”, che non superano determinate soglie del valore della produzione netta.

Esempio di calcolo. Un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ha conseguito nel periodo d’imposta N [2012] un imponibile IRAP [al netto delle deduzioni richiamate dalla norma] pari a euro 160.000, sostenendo costi per lavoro dipendente di euro 75.000 e oneri finanziari di euro 10.000. Le deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 risultano pari a euro 30.000. A fronte di un IRAP dovuta per l’anno N [2012] pari a euro 6.240, gli acconti versati nel corso dell’anno N si considerano, a scopo meramente esemplificativo, pari a 6.500, risultando pertanto eccedenti l’imposta di periodo. In relazione al periodo d’imposta N-1 [2011], il medesimo contribuente disponeva di una base imponibile IRAP di euro 145.000, di costi per lavoro dipendente per 60.000 e di oneri finanziari per euro 9.000. Le deduzioni ex articolo 11 ammontavano a euro 25.000. L’IRAP dovuta risultava pari a 5.655, versata in acconto nell’anno N-1 per un importo pari a euro 4.000 e per la restante quota [1.655] a saldo nell’anno N [2012].

Per le altre informazioni, consultare la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2013.

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