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Rimborsi IVA prioritari: come funzionano

: In base all’attività esercitata e al tipo di operazioni effettuate, vi sono dei contribuenti ammessi al rimborso del credito Iva (annuale o trimestrale) in via prioritaria entro 3 mesi dalla richiesta. Vediamo a chi spetta il rimborso IVA prioritario, come funziona, che condizioni devono rispettare e come è cambiata nel corso degli ultimi anni la normativa.
A cura di Antonio Barbato
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rimborso iva in via prioritaria

Il Ministro dell’economia e delle finanze con il Decreto Ministeriale 29 aprile 2016 (su G.U. n. 111 del 13 maggio 2016) ha esteso il rimborso IVA prioritario (entro 3 mesi dalla richiesta) anche ai soggetti che svolgono attività di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento degli edifici obbligati al reverse charge dal 1 gennaio 2015 per le operazioni di cui alla lettera a-ter del comma 6 Art. 17 Dpr 633/72.

Tale decreto ha modificato l’art. 1, comma 1, D.M. 22 marzo 2007, il quale prevedeva il rimborso prioritario solo per le prestazioni rese da subappaltatori edili, (da ritrovarsi all’art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972). Ora, invece, sono ammessi all’erogazione del rimborso IVA in via prioritaria anche i soggetti che effettuano in modo prevalente, nel periodo di riferimento, le prestazioni di servizi di cui all’art. 17, comma 6, lett. a) e a-ter), D.P.R. n. 633/1972.

La possibilità di usufruire del rimborso Iva in via prioritario, previsto dal decreto del Mef del 22 marzo 2007 solo per i servizi individuati alla lettera a), dell’articolo 17 (prestazioni del comparto edilizio rese in subappalto) creava una disparità di trattamento per gli operatori di cui alla lettera a-ter (pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento degli edifici) che si manifestava attraverso difficoltà finanziarie dovute agli ingenti crediti IVA che si venivano a creare.

Il Decreto Ministeriale del 29 aprile 2016 sancisce che le nuove disposizioni si applicano dalle richieste di rimborso IVA relative al secondo trimestre 2016, da presentarsi entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento e cioè 31 luglio 2016.

Rimborsi IVA in via prioritaria: requisiti, ecco a chi spettano. Tuttavia, sempre secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del D.M. 22 marzo 2007, i soggetti passivi IVA, per poter beneficiare dei ai rimborsi in via prioritaria (ad eccezione del caso dello split payment) devono possedere i seguenti requisiti:

  • svolgere l’attività da almeno tre anni;
  • richiedere a rimborso un’eccedenza detraibile di importo almeno pari a 10.000 euro, per i rimborsi annuali, e almeno pari a 3.000 euro, per i rimborsi infrannuali cioè trimestrali;
  • richiedere a rimborso un’eccedenza detraibile di importo pari almeno al 10% dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni effettuati nel periodo cui la richiesta di restituzione si riferisce (anno o trimestre solare).

Il venir meno anche di una sola delle sopracitate condizioni comporta, per il soggetto passivo, la perdita del diritto di usufruire della norma agevolativa.

Rimborsi iva in via prioritaria e lo split payment

Il meccanismo dello split payment va oltre l’ordinario schema IVA della rivalsa e detrazione e causa neutralità dell’imposta per l’operatore economico, creando però in capo al fornitore della PA un’eccedenza di IVA detraibile.

Per limitare tali effetti negativi, l’art. 1, comma 629, della legge n. 190/2014 cosiddetta Legge di Stabilità 2015, ha modificato la disciplina dei rimborsi di cui all’art. 30, secondo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, inserendo le operazioni soggette a split payment tra quelle da conteggiare ai fini della richiesta di rimborso dell’eccedenza di Iva detraibile in base al criterio dell’aliquota media (art. 30, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972). Quindi i contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa ad acquisti e importazioni, computando anche le operazioni soggette a split payment tra le operazioni ad “aliquota zero” (e le operazioni soggette a reverse charge di cui all’art. 17, commi 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 633/1972) possono richiedere il rimborso IVA sempreché l’importo sia superiore a 2.582,28 euro.

I soggetti che effettuano operazioni con il meccanismo della scissione dei pagamenti, se rispettano i requisiti di cui all’art. 30, co.2, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972 possono chiedere il rimborso IVA

in sede di dichiarazione annuale, ai sensi dell’art. 38 bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972;presentando istanza di rimborso trimestrale, ai sensi dell’art. 38 bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

La Circolare n. 15/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce però che “l’effettuazione di operazioni soggette al regime dello split payment, quindi, non costituisce un presupposto autonomo ai fini della richiesta di rimborso, ma tali operazioni saranno considerate, insieme alle altre relative al periodo di riferimento, nel calcolo della sussistenza del presupposto “aliquota media”.

i rimborsi iva in via prioritaria e lo split payment. L’art. 8 del D.M. 23 gennaio 2015 dando attuazione all’art. 1, comma 630, della Legge di Stabilità 2015, ha stabilito che i contribuenti soggetti a split payment hanno la possibilità di ottenere il rimborso in via prioritaria dell’eccedenza di Iva detraibile senza che sia necessaria la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2 del D.M. 22 marzo 2007.

Prima del D.M. 20 febbraio 2015, l’art. 8, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015 richiedeva che per beneficiare dell’erogazione dei rimborsi IVA prioritari, i soggetti in split payment dovessero soddisfare tali requisiti:

criterio dell’aliquota media e importo dell’eccedenza di Iva detraibile superiore a 2.582,28 euro e cioè i presupposti di cui all’art. 30, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972, i requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 22 marzo 2007, ossia: “esercizio dell’attività da almeno tre anni”; “eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore a 000 euroin caso di richiesta di rimborso annuale e a 3.000 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale”; “eccedenza detraibile richiesta a rimborso pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’Iva assolta su acquistiimportazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto”.

Tali requisiti sono stati semplificati dal nuovo D.M. 20 febbraio 2015 che ha eliminato il riferimento all’art. 2 del D.M. 22 marzo 2007 mentre restano da rispettare i presupposti dell’art. 30, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972.

Sempre con circolare 15/E/2015, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le operazioni da split payment consentono il rimborso IVA prioritario solo nel caso in cui sia rispettato il presupposto dell’aliquota media e nel limite dell’ammontare complessivo dell’Iva applicata alle operazioni soggette a split payment.

Quindi nel caso in cui il soggetto che effettua operazioni soggette a split payment non abbia i requisiti per richiedere il rimborso con il presupposto “aliquota media”, può comunque chiederlo sulla base degli altri presupposti previsti dall’art. 30 del decreto n. 633 del 1972, tuttavia il rimborso non sarà ammesso all’esecuzione prioritaria.

Questo ci fa capire che diversamente dalle altre tipologie di rimborso prioritario, è dunque possibile che il rimborso da split payment, sia prioritario solo per una parte dell’importo, mentre la parte restante rimane soggetta all’esecuzione ordinaria.

I rimborsi annuali e infrannuali richiesti per operazioni svolte in split payment sono eseguiti in via prioritaria rispetto ai rimborsi non prioritari relativi allo stesso periodo di riferimento.

Qualora il rimborso oggetto di esecuzione sia in parte prioritario ed in parte soggetto ad esecuzione ordinaria, sempre come chiarito dalla circolare 15/E/2015 “la liquidazione del rimborso, invece, avverrà con priorità solo per la parte che corrisponde all’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni da split payment, mentre per la parte restante sarà rispettato il consueto ordine cronologico”.

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