RSPP e ASPP: il responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione
La valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è un adempimento obbligatorio a cui sono tenuti i datori di lavoro. Il Testo Unico sulla sicurezza, il D. Lgs. n. 81 del 2008, prevede infatti che vengano adottate tutte le procedure per l’eliminazione di tali rischi. Per tale scopo è previsto l’attivazione di un servizio di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro e la nomina di un responsabile, l’RSPP. Può ricoprire questo ruolo solo un soggetto in possesso di determinati requisiti oppure il datore di lavoro stesso. Mentre nelle attività di prevenzione e protezione sono coinvolti anche gli addetti ASPP.
Definizione di RSPP. L’art. 2 comma 1, lettera f del D. Lgs. n. 81 del 2008, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro definisce il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
Quindi l’RSPP è designato dal datore di lavoro e tale designazione rappresenta uno degli obblighi del datore di lavoro non delegabili a dirigenti o preposti, secondo quanto stabilito dall’art. 17 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) può essere sia interno (lavoratore) che esterno (consulente). La nomina dell’RSPP, o dell’addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) di cui parleremo, è incompatibile con il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). L’RSPP, come da definizione stessa, è il responsabile e coordinatore del servizio di prevenzione e protezione, mentre l’ASPP, per stessa definizione è l’addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il D. Lgs. n. 81 del 2008, sempre all’art. 2, definisce il servizio di prevenzione e protezione dai rischi “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”. E la stessa prevenzione è definita “il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”.
L’art. 31 tratta proprio l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione di cui l’RSPP è il responsabile, mentre gli ASPP sono gli addetti: “Salvo quanto previsto dall’articolo 34 (ossia quando il datore di lavoro ricopre in prima persona il ruolo di DLRSPP), il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici”.
Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32 (di cui parleremo in seguito), devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.
Servizio di prevenzione e protezione interno: ecco quando è obbligatorio. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio di prevenzione e protezione interno all’azienda, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, così come la designazione di un RSPP interno, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
Quando è possibile organizzare il servizio di prevenzione e protezione esterno. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 32. In ogni caso, ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
Compiti del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile RSPP
L’RSPP è il responsabile e coordinatore del servizio di prevenzione e protezione dai rischi di salute e sicurezza sul lavoro. L’art. 33 del D. Lgs. n. 81 del 2008 definisce i compiti. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
Le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 coma 2 riguardano il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Inoltre riguarda l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
L’art. 36 invece tratta l’obbligo di informazione dei lavoratori. Il datore di lavoro, per il tramite del servizio di prevenzione e protezione deve consentire ai lavoratori di ricevere un’adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure, sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica e sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
ASPP – Addetto al servizio di prevenzione e protezione
Come già detto, l’RSSP è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Un’ulteriore importante ruolo previsto dal D. Lgs. n. 81 del 2008 è l’addetto al servizio di prevenzione e protezione, definito all’art. 2 comma 1, lettera g), la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l)”, che è appunto il servizio di prevenzione e protezione di cui abbiamo parlato.
L’ASPP può essere interno o esterno e le sue funzioni sono di supporto al servizio di prevenzione e protezione, ed opera in stretta collaborazione con l’RSPP designato. Per ricoprire il ruolo di ASPP il soggetto è tenuto a frequentare specifici corsi di formazione secondo quanto sancito dall’accordo del 26 gennaio 2006 ed in successiva fase dall’accordo Stato-Regioni del luglio 2012.
Capacità e requisiti professionali per i ruoli di RSPP e ASPP
L’art. 32 più volte citato, anche nella definizione di RSPP, tratta le capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni. Il comma 1 stabilisce che tali capacità e requisiti “devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”.
Il comma 2 stabilisce che “per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1 (ruoli di ASPP e RSPP), è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui sopra (diploma), è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
Il D. Lgs. n. 81 del 2008 prevede poi una deroga al requisito diploma: “Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi (di formazione)”.
Elenco delle lauree che esonerano dalla frequentazione dei corsi di formazione. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al Decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al Decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al Decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione.
In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente Decreto Legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.
Corsi di aggiornamento. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino.
Datore di lavoro con il ruolo di RSPP
In alcune realtà, quelle aziendali di piccole dimensioni, il datore di lavoro può scegliere di ricoprire in prima persona il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. In questo caso assume il ruolo di DLRSPP. A prevedere tale facoltà è l’art. 34 che stabilisce che il datore di lavoro “può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Inoltre: “Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed a determinate condizioni, ossia la frequentazione degli specifici corsi di formazione per datore di lavoro RSPP.
Tali corsi di formazione sono di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo Stato-Regioni. Il numero di ore dipende dal codice Ateco. Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.
La riunione periodica organizzata dal servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Il servizio di prevenzione protezione dai rischi, il suo responsabile RSPP, deve convocare la riunione periodica secondo quanto previsto dall’art. 35 del D. Lgs. n. 81 del 2008: “Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), il medico competente, ove nominato, e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi (DVR), anche nella versione con procedure standardizzate (DVRS);
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
Nel corso della riunione possono essere individuati i codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali e gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.