Sanatoria nel lavoro domestico: la rinuncia alla domanda di emersione
La sanatoria 2012 dei lavoratori cittadini stranieri irregolari, introdotta dal Decreto Legislativo n. 109 del 2012, ha consentito alle famiglie italiane la regolarizzazione a titolo oneroso di colf, badanti, baby sitter impiegati con lavoro nero. Attraverso la presentazione di una dichiarazione di emersione telematica, il versamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ogni lavoratore, e la regolarizzazione di almeno 6 mesi (tre mesi al 9 agosto 2012), si è attivato una procedura di emersione che coinvolge lo Sportello Unico per l’Immigrazione, presso il quale si sarà convocati per la convalida del procedimento di sanatoria, dietro presentazione di tutta la documentazione utile alla regolarizzazione.
La dichiarazione di emersione poteva essere presentata telematicamente dal 15 settembre e fino al 15 ottobre 2012, ma poi, per coloro che hanno già versato il contributo di 1.000 euro, il Ministero dell’Interno ha prorogato i termini fino al 31 gennaio 2013, dando il via libera con la circolare n. 7529 del 2012. Il Ministero nella circolare appena citata, ma anche l’Inps con la circolare n. 20 del 2013, hanno provveduto a chiarire alcune situazioni che si sono verificate durante l’iter di emersione del lavoratore extracomunitario irregolare, soprattutto nel settore del lavoro domestico.
Sono capitati alcuni casi di errato invio della domanda, per quanto riguarda i dati inseriti online in sede di presentazione telematica, oppure doppia presentazione della stessa domanda (riferita allo stesso rapporto di lavoro), che hanno fatto pervenire all’indirizzo della famiglia un eccesso di bollettini Mav da pagare. Sono capitati altresì casi di disconoscimento, ossia di avvio della procedura su famiglie che non hanno mai avuto alle proprie dipendenze un lavoratore straniero a nero. Ed in questo caso c’è da denunciare.
Infine, ci sono i casi in cui la famiglia che ha attivato la sanatoria 2012, vuole intendere rinunciare al rapporto di lavoro, pur avendo pagato il contributo forfettario di 1.000 euro ed i bollettini Mav. Può essere il caso in cui i rapporti con il lavoratore colf, badante o baby sitter, si sia incrinato oppure c’è stata una dimissione o abbandono del luogo di lavoro, oppure la necessità di licenziamento. Altresì può esserci il caso di morte di una delle parti: datore di lavoro o familiare destinatario della prestazione lavorativa, oppure del lavoratore extracomunitario stesso. Vediamo le indicazioni fornite dall’Inps e dal Ministero su tutti questi casi.
SOMMARIO:
La proroga della domanda
La rinuncia alla domanda di emersione
Rinuncia in caso di decesso
Errori nella domanda di emersione e disconoscimento
La proroga della Sanatoria 2012 fino al 31 gennaio 2013
Con la circolare n. 10 del 17 gennaio 2013, l’Inps ha pubblicato dei “chiarimenti e disposizioni in merito alle domande di emersione di lavoratori domestici extracomunitari ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 109 del 2012”. L’ente previdenziale con questa circolare chiarisce alcuni aspetti relativi a delle richieste pervenute alle sedi Inps nel corso dei mesi post domanda di emersione ed in attesa della convocazione allo Sportello Unico per l’impiego.
Con la circolare n. 113 del 2012, l’Inps aveva pubblicato tutte le notizie relative all’iter per la domanda di emersione del lavoro nero dei lavoratori extracomunitari. Analogo intervento con chiarimenti era stato pubblicato dall’Inps con il messaggio n. 17898 del 5 novembre 2012.
Con la circolare 7529 del 4 dicembre 2012 era stato il Ministero dell’Interno a chiarire alcuni aspetti, ossia che l’avvenuto pagamento del contributo forfetario può considerarsi “manifestazione espressa di volontà” del datore di lavoro di procedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario. E quindi era stato possibile consentire delle deroghe all’originaria scadenza per l’invio della domanda di emersione, che era il 15 ottobre 2012.
La proroga fino a 31 gennaio 2013 per l’invio della domanda. Con la circolare n. 7529 del 2012, è stato disposto che per i casi in cui il pagamento del contributo forfetario di 1000 euro risulti regolarmente effettuato entro il 15 ottobre 2012, ma non risulti inviata la domanda di emersione, gli utenti possano completare la procedura di regolarizzazione inviando la domanda telematicamente, a partire dal 10 dicembre ed entro e non oltre il 31 gennaio 2013, attraverso l’indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it, utilizzando come credenziali il codice fiscale del datore di lavoro e il numero del documento identificativo del lavoratore indicati sul modello F24 con cui è stato effettuato il versamento.
Anche per queste dichiarazioni di emersione presentate tardivamente è stata concordata la trasmissione del flusso dati dal Ministero dell’Interno all’INPS per l’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro con l’assegnazione del codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali 8912, ed il conseguente invio al recapito del datore di lavoro dei bollettini Mav per il pagamento dei contributi precalcolati.
Vediamo ora le indicazioni ministeriali, come regolarsi in caso di interruzione del rapporto di lavoro o disconoscimento dello stesso.
La rinuncia alla domanda di emersione: l’interruzione del rapporto di lavoro
Con la circolare n. 7529 del Ministero dell’Interno sono state fornite anche le disposizioni per i casi di interruzione o disconoscimento del rapporto di lavoro nel lavoro domestico. E questo nel settore del lavoro domestico è un evento tutt’altro che raro. Sempre più famiglie che hanno avviato l’iter per l’emersione del lavoratore extracomunitario, hanno dovuto affrontare la sopraggiunta esigenza di rivedere la posizione lavorativa del lavoratore per il quale avevano presentato la domanda di emersione. Ossia valutare l'ipotesi di licenziamento del lavoratore dopo la Sanatoria 2012.
Necessaria una comunicazione all’Inps via fax. L’ente previdenziale precisa che tutte le modifiche riguardanti il rapporto di lavoro oggetto di domanda di emersione, dall’interruzione al disconoscimento, ecc., dovranno essere comunicate. La modalità è la seguente:
- Trasmissione via fax al Contact Center Multicanale, numero 800.803.164, utilizzando il modello specifico di invio allegato (allegato 1 della circolare Inps n. 10 del 17 gennaio 2013) debitamente compilato. Il modello indica anche, in relazione al contenuto della comunicazione, quale ulteriore documento deve essere presentato. Il Contact Center provvederà all’inoltro alla sede competente.
Il controllo online della pratica. Prima di tutto va precisato che è possibile effettuare un controllo della pratica. Come precisato nel messaggio n. 17898 del 2012 dell’Inps infatti, il datore di lavoro in possesso del PIN (codice di identificazione personale) può conoscere il codice provvisorio assegnato al rapporto di lavoro da emersione (8912nnnnnn) attraverso il sito www.inps.it o telefonando al Contact Center Multicanale al numero 803.164 -gratuito da telefono fisso- oppure, da cellulare, al numero 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.
Rinuncia alla domanda di emersione: La firma presso lo Sportello Unico per ottenere l’interruzione. L’art. 6 del decreto interministeriale 29 agosto 2012, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione, firmando presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, il contratto di soggiorno e contestualmente assolvendo l’obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione. Soltanto dopo aver perfezionato tali adempimenti, potrà porre fine al rapporto di lavoro nel rispetto delle norme vigenti in materia. Quindi con eventuale licenziamento del lavoratore.
La risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Si tratta dei casi in cui il datore vuole procedere all’interruzione del rapporto di lavoro con il lavoratore domestico (colf, badante, baby sitter) prima della firma presso lo Sportello Unico. La circolare ministeriale prevede, nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima della conclusione del procedimento di emersione per sopravvenute cause di forza maggiore, quali il decesso di una delle parti (datore, lavoratore o assistito) o l’impossibilità oggettiva a continuare la prestazione, che il datore di lavoro, o chi ne fa le veci, debba dare tempestiva comunicazione al Sportello Unico per l’Immigrazione e alla sede INPS.
Le ipotesi di interruzione previste dalla circolare ministeriale sono tre:
- Interruzione per decesso del datore di lavoro o della persona da assistere;
- Decesso per morte del lavoratore;
- Altra causa di forza maggiore, impossibilità oggettiva a continuare la prestazione.
A parte i primi due casi riguardanti le ipotesi di decesso, è il terzo caso quello che consente la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per motivi inerenti il rapporto di lavoro. Ma attenzione a quale ipotesi: La circolare stabilisce che, nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima della conclusione del procedimento di emersione per impossibilità oggettiva a continuare la prestazione, il datore di lavoro deve darne comunicazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione e all’INPS (tramite fax come sopra descritto), e provvedere alla cessazione del rapporto di lavoro secondo una delle seguenti modalità:
- dal sito www.inps.it accedendo con il proprio PIN a servizi on line – servizi per il cittadino – servizi rapporto di lavoro domestico – variazione di rapporto di lavoro scegliendo la motivazione “decesso del lavoratore “” o “altro “ negli ulteriori possibili casi di forza maggiore;
- telefonando al Contact Center Multicanale, identificandosi con il proprio PIN.
Successivamente sarà possibile generare il bollettino Mav parziale per l’ultimo periodo che potrà essere:
- richiesto contestualmente al Contact Center Multicanale per la spedizione al domicilio del datore di lavoro;
- stampato dal sito dell’Istituto www.inps.it, Servizi online – Portale dei Pagamenti – Lavoratori domestici – Entra nel servizio , inserendo il codice fiscale del datore di lavoro ed il codice rapporto di lavoro.
Interruzione della Sanatoria nei casi di decesso
Decesso del datore di lavoro e la facoltà di subentro. La circolare prevede che, nel caso di decesso del datore di lavoro o della persona da assistere, sarà consentito il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla norma. Qualora il subentro non sia possibile, sarà rilasciato al lavoratore un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Rinuncia alla della sanatoria per decesso, senza subentro. La rinuncia alla domanda di emersione dei lavoratori extracomunitari irregolari (colf, badanti, baby sitter) può essere richiesta per decesso del datore di lavoro o della persona da assistere, come abbiamo visto. Nell’ipotesi della rinuncia anche al subentro da parte della famiglia, va effettuata una comunicazione di cessazione.
La comunicazione di cessazione per decesso del datore di lavoro o della persona da assistere deve essere effettuata in via esclusiva telefonicamente rivolgendosi al Contact Center. Il soggetto comunicante deve essere identificato attraverso il PIN personale e deve fornire all’operatore il codice fiscale del datore e il codice del rapporto di lavoro. Successivamente sarà possibile generare il bollettino Mav parziale (fino alla data di cessazione) per l’ultimo periodo che potrà essere:
- contestualmente richiesto al Contact Center per la spedizione al domicilio del datore di lavoro;
- stampato dal sito dell’Istituto www.inps.it, Servizi online – Portale dei Pagamenti – Lavoratori domestici – Entra nel servizio, inserendo il codice fiscale del datore di lavoro ed il codice rapporto di lavoro.
Decesso e subentro nella sanatoria lavoratori. Si tratta del caso in cui la famiglia, a seguito della morte del datore di lavoro richiedente l’emersione oppure della persona assistita, richieda comunque la regolarizzazione del rapporto di lavoro con il lavoratore irregolare straniero assunto come lavoratore domestico. Quindi è l’ipotesi in cui la famiglia non intenda rinunciare alle prestazioni lavorative del lavoratore colf, badante o baby sitter ad esempio.
La comunicazione relativa al subentro. La definizione del procedimento di emersione resta di competenza del Ministero dell’Interno, unico soggetto qualificato quindi alla verifica dei requisiti necessari per accogliere la richiesta di subentro. Il familiare che intenda subentrare deve però effettuare le seguenti comunicazioni:
- inoltrare la comunicazione relativa all’interruzione del rapporto di lavoro da emersione allo Sportello Unico per l’Immigrazione;
- anticipare all’INPS la sua intenzione di subentrare, inviando un fax al Contact Center Multicanale, numero 800.803.164, utilizzando il modello specifico di invio “dichiarazione di subentro”, allegato 2 della circolare n. 10 del 17 gennaio 2013, debitamente compilato. Ed allegare anche la copia della comunicazione di decesso inviata allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
In questo caso la sede Inps, ricevuta la comunicazione, deve inserire una nuova iscrizione selezionando nella tipologia del rapporto di lavoro “Subentro emersione art. 5, Dlgs. 109 2012” e indicando la data di subentro e il codice rapporto di lavoro provvisorio (8912XX) oggetto del subentro.
L’invio dei bollettini Mav al subentrante. L’Inps dispone a livello centrale la spedizione all’indirizzo del datore di lavoro originario, del bollettino Mav per il periodo parziale fino alla data di cessazione del rapporto interrotto. Ed all’indirizzo del datore subentrante, della lettera di accolta riferita al nuovo rapporto di lavoro con allegati i relativi bollettini Mav.
Decesso del lavoratore extracomunitario e domanda di emersione. In questo caso, ovviamente, si realizza l’ipotesi della causa di forza maggiore, dell’impossibilità oggettiva a continuare la prestazione lavorativa, pertanto il datore di lavoro deve provvedere alla comunicazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione e all’Inps secondo le modalità precedentemente descritte nell’ipotesi di cause di forza maggiore.
Errori nella domanda di emersione Sanatoria 2012 e disconoscimento
La presentazione della dichiarazione di emersione, compilata in via telematica, ha comportato, secondo i dati forniti dall’Inps, numerosi errori o richieste di variazione dei dati consegnati da parte dei datori di lavoro che hanno inviato la comunicazione. L’ente previdenziale ha previsto la possibilità di correzione o variazione della domanda di emersione presentata.
E’ possibile variare i dati relativi al rapporto di lavoro attraverso una comunicazione fax con un determinato modello, appositamente predisposto dall’Inps. E’ possibile ad esempio modificare il numero di ore lavorate, la retribuzione percepita dal lavoratore extracomunitario irregolare, il livello contrattuale di inquadramento secondo il CCNL del lavoro domestico, la condizione di convivenza, ecc.
Una ulteriore possibilità, concessa dall’Inps, è quella di comunicare eventuali doppie domande presentate per lo stesso rapporto di lavoro. I malfunzionamenti del sistema hanno generato casi di duplicazione del rapporto di lavoro.
Un ultimo caso riguarda invece il disconoscimento, ossia la possibilità di comunicare allo Sportello Unico per l’Immigrazione, la totale estraneità alla procedura di emersione e la denuncia di furto di identità presso l’autorità di pubblica sicurezza, per i casi in cui alla famiglia è pervenuta una richiesta di pagamenti dei bollettini Mav pur essendo la stessa del tutto estranea da un procedimento di emersione di lavoro nero. Per tutti questi casi vedremo la correzione degli errori nella sanatoria lavoratori stranieri irregolari.