Sanzioni per dichiarazione dei redditi tardiva o omessa
Il contribuente è tenuto ogni anno alla presentazione della dichiarazione dei redditi, salvo alcuni rari casi di esonero. Lavoratori dipendenti e pensionati possono presentare il modello 730, che ha una scadenza di presentazione nel mese di giugno. L’alternativa è presentare il modello Unico PF, che è invece obbligatorio per i titolari di partita IVA. L’Unico va presentato entro il 30 settembre, per evitare le sanzioni per dichiarazione dei redditi tardiva o omessa. E’ infatti possibile presentare la dichiarazione tardiva entro il 28 dicembre, con sanzioni ridotte. Coloro che non presentano la dichiarazione vanno incontro invece a delle pesanti sanzioni.
I contribuenti che non hanno provveduto alla trasmissione telematica del modello Unico entro il 30 settembre, e nei mesi precedenti non hanno presentato il modello 730, devono provvedere a regolarizzare l’omissione.
Scaduto quindi il termine di presentazione del Modello Unico, è necessario capire come comportarsi per inviare telematicamente oltre tale data la dichiarazione dei redditi. Al tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha dato indicazioni con la circolare 42/E del 12 ottobre 2016.
Tale circolare va a fornire ulteriori chiarimenti rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015 alla luce dell’ulteriore intervento normativo, in vigore dal 1° gennaio 2016, dall’articolo 16, comma 1, lett. f), n. 1), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, in materia di riforma del sistema sanzionatorio tributario e si forniscono istruzioni in merito alle sanzioni applicabili in sede di correzione degli errori “dichiarativi” riguardanti sia le possibili irregolarità di contenuto sia la tardiva presentazione della dichiarazione stessa, anche oltre il termine fissato dei 90 giorni successivi a quello di scadenza della presentazione.
Innanzitutto è necessario fare un distinguo tra quella che è una dichiarazione omessa e una dichiarazione tardiva.
Una dichiarazione dei redditi si considera omessa (mancata presentazione della dichiarazione dei redditi), che comporta le maggiori sanzioni che in seguito vedremo, quando:
- non è stata presentata la dichiarazione nei termini previsti (entro il 30 settembre);
- quando la dichiarazione dei redditi (modello Unico PF) è stata presentata con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto al termine ultimo fissato per l’invio.
Si parla invece di tardiva presentazione e non di omessa dichiarazione, quando la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine ordinario.
Essendo il termine ordinario il 30 settembre, la dichiarazione dei redditi è considerata tardiva, con la conseguenza di poter beneficiare delle sanzioni ridotte che vedremo in seguito, se inviata entro 90 giorni dal 30 settembre, ossia entro il 28 dicembre.
Vediamo ora le sanzioni in caso di dichiarazione tardiva (presentata entro il 28 dicembre) e in caso di dichiarazione omessa (quindi presentata oltre il 28 dicembre o non presentata).
Sanzioni ridotte in caso di dichiarazione tardiva
La dichiarazione tardiva, cioè quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario fissato al 30 settembre, è soggetta al pagamento della sanzione fissa di 250 euro, (art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997) prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, fermo restando la sanzione per omesso versamento laddove alla tardività della dichiarazione si accompagni anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa.
Se al mancato invio si accompagna poi il mancato o tardivo versamento dei tributi scaturiti dalla dichiarazione, alla sanzione di cui sopra si accompagna anche il pagamento della sanzione per mancato versamento dei tributi stessi.
La circolare precisa che “Non rileva, invece, la sanzione introdotta dal D. Lgs. n. 158 del 2015 per l’ipotesi in cui la dichiarazione viene inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza – determinata nella misura compresa tra euro 150 e euro 500 in assenza di debito d’imposta – poiché tale fattispecie riguarda esclusivamente le dichiarazioni “omesse”, ossia quelle presentate oltre novanta giorni dalla scadenza del termine e non è ravvedibile dal contribuente”.
Ugualmente non rileva in tale contesto la disposizione contenuta nel comma 4-bis di cui all’articolo 7, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui “Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”.
Detta disposizione, infatti, costituisce una norma generale di “chiusura” del sistema, applicabile ai soli casi non espressamente disciplinati dalle singole disposizioni di settore e, pertanto, non trova applicazione con riferimento alle fattispecie di ritardo che risultino, nel sistema, già sanzionate, quali quelle relative alle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, ai fini Iva, del sostituto d’imposta e con riferimento ad ogni altra ipotesi in cui il ritardo dichiarativo sia già direttamente regolato.
Il ravvedimento operoso per ridurre la sanzione di 250 euro. La sanzione fissa per la tardività nella misura di 250 euro può essere ridotta tramite lo strumento del ravvedimento operoso, a 1/10 (del minimo), ai sensi della lettera c), in quanto la presentazione avviene nel termine di 90 giorni dalla data ultima. Il tardivo o carente versamento del tributo scaturito dalla dichiarazione tardiva, può essere regolarizzato applicando le riduzioni previste dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 a seconda del momento in cui interviene il versamento.
Per regolarizzare la tardiva presentazione del modello fiscale risulta quindi sufficiente pagare la somma di 25 euro (se non sono dovute imposte). Il versamento viene effettuato mediante Modello F24 utilizzando:
- il codice tributo 8911;
- indicando come anno di riferimento quello in cui la violazione è stato commessa (quindi, ad esempio il 2016).
Dichiarazione omessa: le sanzioni
Come già accennato in precedenza, si considera omessa la dichiarazione non presentata o presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni rispetto al termine previsto.
Tuttavia secondo quanto stabilito dell’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998 la dichiarazione presentata oltre il termine dei 90 giorni costituisce titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate.
Per quanto riguarda le sanzioni applicabili in caso di omessa dichiarazione il D.Lgs. n. 158/2015 ha apportato modifiche in tema di sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione:
La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 42/E del 12 ottobre 2016 ci dice che:
- “la mancata presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione comporta l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione, compresa tra il 120 e il 240 per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250”. E continua ancora dicendo che: “se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000”.
Infine chiarisce che: “se, peraltro, la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60 al 120 per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500”.
Riassumendo la sanzione applicabile varia:
- dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 250 euro se presentata oltre 90 giorni;
- da 250 a 1.000 euro se non sono dovute imposte.
Nel caso di dichiarazione presentata entro il termine per l’invio di quella relativa al periodo d’imposta successivo si applica una sanzione amministrativa:
- che varia da 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro;
- da 150 a 500 euro se non sono dovute imposte.
Tuttavia la dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, sempre e comunque, omessa e quindi le sanzioni non possono essere regolarizzate di propria volontà mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Qualora in fase di accertamento si riscontrino maggiori imponibili rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata oltre i novanta giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, si applica la sanzione compresa tra il centoventi e il duecentoquaranta per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta.