Scelta TFR a previdenza complementare: cosa succede se il lavoratore cambia lavoro
Dal 2007 in poi i lavoratori italiani sono chiamati, all’atto dell’assunzione, ad una scelta riguardante il proprio trattamento di fine rapporto. Entro 6 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro, il lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro la scelta relativa alla destinazione del proprio TFR e le opzioni sono due: lasciare il TFR in azienda, secondo l’art. 2120 del codice civile, oppure destinare il trattamento di fine rapporto ad un fondo pensione di previdenza e assistenza integrativa, utile per maggiorare la propria pensione.
Con la riforma delle pensioni, con il progressivo aumento delle difficoltà dei lavoratori italiani per l’accesso alla pensione, ma soprattutto con l’introduzione del sistema di calcolo della pensione di tipo contributivo, tra i lavoratori si è sempre più diffusa la necessità di integrare la propria pensione futura con importi aggiuntivi, visto il possibile importo basso della pensione obbligatoria, quella generalmente erogata dall’Inps. Con la previdenza complementare si può maturare un importo aggiuntivo, erogato dal fondo pensione a cui si ci iscrive. Il lavoratore quindi sceglie, come abbiamo detto, entro 6 mesi se attivare la propria posizione presso il fondo pensione secondo CCNL o il fondo pensione FondInps negli altri casi.
Affrontiamo ora il caso in cui il lavoratore, per licenziamento o dimissione, cambia lavoro e datore di lavoro, o anche settore lavorativo. Vediamo cosa succede relativamente alla propria scelta effettuata in precedenza, cosa succede se cambia il fondo pensione di riferimento.
In costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore iscritto ad un fondo pensione di natura contrattuale può trasferire la propria posizione presso un’altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale. Ciò può avvenire in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, come ad esempio per il cambiamento dell’attività lavorativa, o per scelta volontaria, decorsi due anni dall’iscrizione (un anno se si tratta di FondInps).
Nel caso di cambiamento del lavoro (per licenziamento o dimissioni) da parte del lavoratore ci sono due situazioni da definire: una che riguarda la nuova scelta della destinazione del TFR, opzione che il lavoratore deve esercitare entro 6 mesi dalla data di assunzione, ed un’altra riguardante l’eventuale trasferimento della posizione individuale da un fondo pensione all’altro oppure il riscatto della propria posizione. Analizziamo questi aspetti.
SOMMARIO:
Destinazione TFR e cambio lavoro
Trasferimento posizione individuale
Riscatto Fondo pensione
La scelta di destinazione nel caso di riassunzione presso un nuovo datore
Come abbiamo detto può capitare, ed ovviamente capita, che un lavoratore cambi lavoro e venga assunto da un nuovo datore di lavoro. In questo caso si pone il problema relativo alla scelta di destinazione del TFR, già fatta in precedenza con il vecchio datore di lavoro. In questo caso, al momento della nuova assunzione, il datore di lavoro che assume è tenuto a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore.
E’ necessario, a tal fine, farsi rilasciare un’apposita dichiarazione del lavoratore nella quale sia indicata a suo tempo l’opzione effettuata riguardo al conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare oppure la scelta di mantenimento del TFR secondo le norme dell’art. 2120 del codice civile. Alla dichiarazione deve essere allegata una copia dell’attestazione del vecchio datore di lavoro sulla scelta del lavoratore oppure, meglio ancora, una copia del modello TFR1 o TFR2 oppure la copia del modello di adesione alla pensione complementare. Ricevuta la dichiarazione resa dal lavoratore, il datore di lavoro rilascia copia controfirmata al lavoratore, per ricevuta.
Se il lavoratore non fornisce la documentazione e la comunicazione, al termine dei 6 mesi previsti dalla legge, scatta il meccanismo del silenzio assenso, quindi il TFR verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata dal CCNL. I 6 mesi decorrono dalla data di assunzione, ovviamente.
Lavoratore riassunto e la scelta precedente di mantenimento del TFR in azienda. Nel caso in cui il lavoratore aveva scelto di non destinare il TFR al fondo pensione complementare, quindi farlo restare in azienda presso il suo vecchio datore di lavoro (TFR poi incassato in sede di chiusura del rapporto), mantenendo quindi il regime dell’art. 2120 del codice civile, il nuovo datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR in azienda. Il lavoratore ha sempre la possibilità di rivedere la sua scelta, a suo tempo effettuata, e conferire il TFR alla previdenza complementare.
Lavoratore riassunto che aveva optato per il TFR al fondo pensione complementare. In questo caso, ci sono due distinti situazioni, nel caso di riassunzione:
- il caso in cui il lavoratore, a seguito della cessazione del rapporto, ha riscattato integralmente la sua posizione;
- ed il caso in cui non ha riscattato integralmente la posizione individuale.
La nuova scelta per chi ha optato per il riscatto. Il lavoratore che avesse scelto di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, abbia successivamente operato, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, in coerenza con le relative previsioni statutarie e regolamentari, il riscatto integrale della posizione individuale, è tenuto ad attestare al nuovo datore di lavoro l’avvenuto esercizio del predetto diritto.
In considerazione della cesura rispetto alla precedente posizione di previdenza complementare conseguente al riscatto, nell’ipotesi in esame il lavoratore, entro sei mesi dalla nuova assunzione, è chiamato ad effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto, attraverso la compilazione del modello TFR2. Rimane fermo che in caso di mancata compilazione e consegna del modulo medesimo entro sei mesi dall’assunzione, il trattamento di fine rapporto che maturerà dal mese successivo alla scadenza del semestre verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare secondo il meccanismo del silenzio assenso.
I lavoratori che non hanno operato il riscatto. Nel caso di un lavoratore che abbia già optato per il conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare e che non abbia operato il riscatto integrale della posizione individuale, la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro. È evidente, peraltro, che, laddove alla variazione del rapporto di lavoro consegua anche la perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore era precedentemente iscritto, il lavoratore stesso dovrà fornire indicazioni circa la forma di previdenza complementare alla quale intende conferire il TFR maturando, anche in relazione alle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.
6 mesi per l’indicazione del fondo di previdenza scelto. In ordine ai tempi di effettuazione di tale specifica scelta, si reputa che anche tali lavoratori possano disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volontà, fermo restando che la scelta, in questo caso, non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell’articolo 2120 c.c., ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando e, eventualmente, alla misura del trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.
I lavoratori che abbiano conferito, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, solo una quota del TFR sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento possono decidere di conferire alla nuova forma pensionistica prescelta, in alternativa all’intero trattamento di fine rapporto (TFR), anche l’aliquota prevista dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il conferimento del TFR, una quota non inferiore al 50 per cento.
Considerata la continuità della posizione previdenziale, gli effetti della scelta retroagiranno in questo caso alla data dell’assunzione. Resta ovviamente ferma la facoltà del lavoratore di trasferire presso la forma prescelta la posizione sino a quel momento maturata presso altra forma di previdenza complementare.
Fondi pensione: il trasferimento della posizione individuale
L’art. 14 della legge n. 252 del 2005 stabilisce che “Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare il lavoratore aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale.
Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità”.
In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
Le linee guida per il trasferimento. In materia di portabilità dei fondi pensione il 24 aprile 2008, presso il Ministero del lavoro, l’Abi e le altre associazioni di categoria rappresentative dei Fondi pensione hanno fissato le linee guida relative ai trasferimenti delle posizioni individuali maturate dagli aderenti alle forme pensionistiche complementari, definendo i diritti, gli adempimenti a carico degli aderenti, gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari coinvolte nel trasferimento, i flussi informativi che le forme medesime sono tenute a scambiarsi nell’effettuare operazioni di trasferimento. L’obiettivo è garantire agli aderenti stessi l’ottimizzazione dei tempi di evasione della richiesta di trasferimento avanzata e la completezza dei dati informativi. Per maggiori informazioni vediamo le linee guida per portabilità Fondi pensione.
Il riscatto della posizione individuale
L’art. 14 del Decreto Legislativo n. 252 del 2005 disciplina anche il riscatto della posizione individuale del lavoratore aderente al Fondo pensione per la previdenza complementare. Secondo quanto stabilito dall’art. 14, l’iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, oltre al trasferimento della posizione individuale ad altro Fondo pensione, può altresì richiedere il riscatto della propria posizione con le seguenti modalità:
- il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari;
In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica (cioè prima del pensionamento) l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti (moglie, figli, ecc), la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando si tratta di forme pensionistiche individuali, oppure la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.
Le ritenute fiscali. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 14, ossia per il riscatto totale o parziale di cui sopra oppure nei casi di morte appena descritti, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile.