School Bonus nel 730/2017: il credito del 65% per erogazioni alla scuola
Nel 730/2017 è previsto un credito d’imposta chiamato School Bonus per le erogazioni liberali effettuate dai contribuenti in favore delle istituzioni scolastiche. Il credito spetta nella misura del 65 per cento dell’erogazione effettuata nel 2016, per un importo massimo di spesa di 100 mila euro, ed è utilizzabile in 3 quote annuali.
Tra le principali novità previste nel 730 2017, quindi, c’è la possibilità di godere di un credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate nel corso dell’anno d’imposta 2016 nei confronti degli istituti del sistema nazionale d’istruzione entro l’ammontare di 100.000 euro.
Il credito d’imposta è pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2016 e nel 2017 ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.
Per le erogazioni che saranno effettuate nel 2018 il credito passerà al 50 per cento.
Il credito relativo alle erogazioni scuola, meglio conosciuto come School Bonus, è stato previsto dalla legge 107 del 2015 – Legge sulla Buona Scuola.
L’importo della spesa sostenuta va inserito nella sezione VIII del quadro G del modello 730 2017, al rigo G10. Di quell’importo il contribuente potrà recuperare il 65 per cento sotto forma di credito d’imposta.
La normativa sullo School Bonus
La legge sulla Buona Scuola (legge n. 107 del 2015) ha previsto per i contribuenti persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa la possibilità di godere di importanti incentivi se effettueranno erogazioni liberali agli istituti scolastici sia pubblici che paritari.
L’ammontare dell’erogazione liberale effettuato in favore della scuola va indicato in dichiarazione dei redditi.
Il contribuente che ha sostenuto la spesa, potrà godere di un credito d’imposta del:
- 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nei periodi d’imposta 2016 e 2017;
- 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d’imposta 2018.
Il credito va utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, ma non è previsto che faccia cumulo con altre agevolazioni previste per la stessa tipologia di spesa.
Il limite massimo di spesa agevolabile è di 100 mila euro. E pertanto il massimo del credito compensabile nel modello 730 è di 65.000 euro in tre quote annuali, quindi con un massimo di 21.666,67 euro annui. Chiaramente, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta dipende dall’imposta lorda del contribuente.
Requisiti School Bonus 2017
Affinché il contribuente possa godere del credito d’imposta previsto per le erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici, è necessario che le erogazioni liberali siano finalizzate a sostenere investimenti per:
- realizzazione di nuove strutture scolastiche;
- effettuare manutenzione e potenziamento delle strutture scolastiche già esistenti;
- sostenere interventi finalizzati al miglioramento dell’occupabilità degli studenti.
Quindi non tutte le “donazioni” alla scuola possono beneficiare del credito.
A chi spetta lo School Bonus
I beneficiari dello School Bonus sono:
- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali;
- i soggetti titolari di reddito d'impresa.
che effettuano erogazioni liberali nei confronti delle istituzioni scolastiche nazionali.
I destinatari, invece, di queste “donazioni” sono le:
- istituzioni scolastiche statali,
- istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.
I contribuenti scelgono autonomamente a quale scuola destinare la donazione. La scuola destinataria riceverà il 90 per cento dell’erogazione liberale prevista dal soggetto, il restante 10 per cento andrà in un fondo perequativo destinato ad essere distribuito tra gli istituti scolastici che avranno ottenuto erogazioni liberali per un importo inferiore alla media nazionale.
Come si aderisce allo School Bonus
Il contribuente interessato ad aderire allo School Bonus deve versare gli importi agli istituti scolastici pubblici o privati indirizzandoli all’IBAN indicato sul sito istituzionale creato apposta per lo School Bonus oppure effettuare il versamento secondo le modalità previste dalla Ragioneria dello stato.
Il contribuente nella causale del versamento dovrà indicare:
- il codice fiscale delle istituzioni scolastiche a cui è diretta l’erogazione;
- il codice della finalità per la quale l’erogazione è eseguita:
- C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche;
- C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti;
- C3: sostegno a interventi che migliorino occupabilità degli studenti.
- il codice fiscale del soggetto che effettua la donazione.
E se si effettuano più versamenti? Qualora si effettuino più versamenti destinati ad istituzioni scolastiche diverse, dovranno essere effettuati separatamente per ogni scuola beneficiaria.
School Bonus nel 730 2017
Come già accennato in precedenza, lo School Bonus è una delle maggiori novità nel 730 2017.
Nel quadro G del modello 730 è prevista un’apposita sezione – sezione VIII Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola – per l’indicazione delle erogazioni effettuate nei confronti delle scuole, al rigo G10.
Cosa indicare nel rigo G10. Nel rigo G10 del 730/2017 va indicato l’ammontare fino a 100.000 euro dell’erogazione liberale effettuata nel 2016 per le istituzioni scolastiche scelte dal contribuente.
La spesa sostenuta dal contribuente, sotto forma di erogazione liberale , come già detto deve essere destinata:
- alla realizzazione di nuove strutture scolastiche;
- alla manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
- agli interventi per il miglioramento dell’occupabilità degli studenti.
Ammontare del credito d’imposta previsto nel 730/2017. Per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle scuole è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2016 e nel 2017 ed un credito d’imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel 2018.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
La quota annuale di credito non utilizzata è indicata al rigo 150 del Modello 730-3 ed è sfruttabile nelle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi.
Condizioni di fruibilità del credito d’imposta. Il credito d’imposta per le erogazioni in favore dalle scuole spetta a condizione che le somme siano versate all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626 chiamato «Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per gli interventi a sostegno dell’occupabilità degli studenti da riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 1, comma 148, della legge 13 luglio 2015, n. 107», appartenente al capo XIII dell’entrata.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Le modalità di utilizzo del credito d’imposta derivante dallo School Bonus, sono previste all’art. 4 del Decreto interministeriale del 08/04/2016 del MIUR.
Tale disposizione stabilisce che:
- le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, ai fini del versamento delle imposte sui redditi;
- per i soggetti titolari di reddito di impresa il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, soltanto in compensazione, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo.
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 115/E del 19/12/2016 ha provveduto ad istituire un apposito codice tributo per l’utilizzo in compensazione in F24 del credito d’imposta derivante dallo School Bonus.
La risoluzione riporta quanto previsto dall’art. 1 comma 147, della legge n. 107 del 2015. Tale comma stabilisce che “Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo (…)” e che “(…) per i soggetti titolari di reddito di impresa, il credito d’imposta (…) è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni (…)”.
Quindi i soggetti titolari di redditi d’impresa possono utilizzare il credito d’imposta a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state effettuate le erogazioni volontarie a favore degli istituti scolastici solo attraverso compensazione con altri tributi, indicando l’ammontare del credito in F24.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, per consentire l’utilizzo in compensazione in F24 di tale credito ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2017, il codice tributo 6873 denominato “Credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli istituti del sistema nazionale di istruzione – SCHOOL-BONUS – art. 1, comma 145, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Come si compila l’F24. Cosi come chiarito nella circolare 115/E dell’Agenzia delle Entrate, in sede di compilazione del modello F24, il codice 6873 va inserito nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato “AAAA”.