Sgravi contributivi contratto a termine per sostituzione lavoratrici in maternità
Per le assunzioni con contratto a termine per sostituzione di lavoratrici in maternità o lavoratori in congedo di paternità, il datore di lavoro può richiedere degli sgravi contributivi all’Inps, consistenti nella riduzione al 50% dei contributivi previdenziali. L’agevolazione spetta ai datori di lavoro con meno di 20 dipendenti. Un interpello del Ministero del lavoro conferma che il beneficio può spettare anche nel giornalismo ed è erogato dall’Inpgi.
L’interpello del Ministero del Lavoro n. 18 del 2015 ha avuto come oggetto appunto lo sgravio contributivo per assunzione di personale con contratto a termine in sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo di maternità/paternità. Ad avanzare istanza di interpello è stato il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che ha chiesto al Ministero del Lavoro la corretta interpretazione dell’art. 4, D. Lgs. n. 151/2001, che è la norma di legge che introduce lo sgravio contributivo del 50% nelle ipotesi di assunzione di personale a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo di maternità/paternità.
Più precisamente viene chiesto se il beneficio contributivo possa essere riconosciuto anche nei confronti dei lavoratori, iscritti alla gestione previdenziale istituita presso l’INPGI, laddove vengano assunti in sostituzione di personale in congedo.
L’agevolazione consistente nello sgravio contributivo del 50%
Il Ministero del Lavoro nell’interpello risponde richiamando il contenuto dell’art. 4, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 151/2001, il quale stabilisce che “nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto”.
Periodo di assenza per il quale è concesso lo sgravio. Lo sgravio contributivo del 50% riguarda le assunzioni con contratto a tempo determinato (anche part-time) effettuate in sostituzione di lavoratrici o lavoratori subordinati in congedo fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento, ovvero per un periodo massimo di 12 mesi in caso di sostituzione di lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali).
Per avere lo sgravio, l’azienda deve attestare, mediante autocertificazione da presentare alla competente sede Inps, di essere in possesso del requisito occupazionale (meno di venti dipendenti).
In proposito, come chiarito dall’INPS, con circolare n. 136 del 2001 il Ministero nell’interpello ribadisce che, “tenuto conto dello spirito della legge che tende a favorire il ricorso all’istituto del congedo, il beneficio trova applicazione nei confronti della generalità dei datori di lavoro, aventi o meno la qualifica di imprenditori”, nel rispetto del requisito dimensionale individuato dal Legislatore.
La risposta del Ministero
Il Ministero in premessa ricorda che l’Inpgi ha una personalità giuridica di diritto privato, dotata di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 509/1994, nonché incaricata di pubbliche funzioni ex art. 38 Cost. E che l’Inpgi gestisce con regolamentazione autonoma, nell’ambito di un regime sostitutivo, tutte le forme di previdenza e assistenza obbligatorie in favore dei giornalisti praticanti, professionisti e pubblicisti iscritti all’Ente medesimo, che abbiano un rapporto di lavoro dipendente o autonomo. Da ciò consegue che l’INPGI ha facoltà di adottare disposizioni regolamentari in autonomia, quali ad esempio quelle riguardanti i provvedimenti di variazione delle aliquote contributive.
In ogni caso, in forza dell’art. 76 della L. n. 388/2000, “le forme previdenziali gestite dall’Inpgi devono” comunque “essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria sia generali che sostitutive”. Quindi l’Inpgi, pur nell’autonomia allo stesso attribuita, non può prescindere dalle regole di carattere generale del sistema previdenziale, le quali risultano applicabili a tutte le fattispecie considerate, salvo deroghe espressamente previste dalla medesima normativa primaria.
In ragione di quanto sopra, con riferimento alla problematica sollevata, si ritiene pertanto che la disposizione sugli sgravi contributivi di cui all’art. 4 commi 3 e 5 D. Lgs. n. 151/2001 trovi applicazione anche nei confronti dei lavoratori assunti a tempo determinato, in sostituzione di personale in congedo di maternità/paternità, iscritti alla gestione previdenziale istituita presso l’INPGI, ferma restando la facoltà dell’Istituto di modularne il contenuto attraverso proprie delibere.