Soggiornanti di lungo periodo: per quali familiari spettano gli assegni familiari dei comuni
L’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, concesso dai Comuni italiani ed erogato dall’Inps, è stato introdotto dall’art. 65 della legge n. 448 del 1998. Tale articolo è stato modificato dalla legge n. 97 del 2013 che, al fine di recepire le disposizioni volte alla corretta attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, ha modificato il comma 1, con la sostituzione della dicitura “cittadini italiani residenti” sostituita dalla seguente: “Cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”.
L’assegno spetta quindi in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), pari ad euro 24.377,49 euro (nel 2012) con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti. L’assegno è nella misura di 139,49 euro per 13 mensilità.
La circolare n. 5 del 15 gennaio trattando le modifiche della legge n. 97 del 2013, fornisce le proprie indicazioni per l’individuazione delle due nuove categorie di familiari aventi diritto all’assegno. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato sulla questione ha chiarito che risultano introdotte due nuove categorie di aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, cioè:
- i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;
- nonché i familiari dei cittadini italiani, dell’unione europea e dei soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
Individuazione dei familiari secondo l’Inps
Premesso quanto sopra e chiarito il ruolo dei familiari, da intendersi quali aventi diritto alla prestazione assistenziale, per quanto concerne l’individuazione degli stessi, nell’ambito dei familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, occorre distinguere tra due categorie:
- quella dei familiari dei cittadini italiani e dell’Unione europea;
- e quella dei familiari dei lungosoggiornanti.
Familiari dei cittadini italiani e dell’Unione Europea. La circolare dell’Inps chiarisce che la prima categoria è quella individuata dall’art.2 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Per tale categoria di familiari, la parità di trattamento con i cittadini italiani si ricava dagli artt. 19 e 23 del Decreto legislativo. Il citato art. 2 prevede che, ai fini del decreto di cui trattasi, per "familiare" si intende:
- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, e quelli del coniuge o partner di cui al punto precedente;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui al secondo punto.
Familiari dei cittadini soggiornanti di lungo periodo per i quali è possibile richiedere il ricongiungimento. Per quanto concerne la seconda categoria, quella dei familiari di lungosoggiornanti, la circolare fa presente che la Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status di cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, all’art. 2, paragrafo e) specifica che si intendono familiari i cittadini di paesi terzi che soggiornano nello Stato Membro interessato ai sensi della Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
Quest’ultima direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160 che, intervenendo sull’art.29 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione) individua i seguenti familiari per i quali può essere chiesto il ricongiungimento e che, quindi, possono chiedere l’assegno:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
L’Inps conclude: “Pertanto, si ribadisce che i familiari dei cittadini italiani, dell’unione europea e dei soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, se in possesso degli ulteriori requisiti di legge, possono richiedere la prestazione di cui trattasi”. Ossia l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori.