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Sorveglianza sanitaria, divieti e limitazioni al lavoro notturno

Il lavoro notturno è vietato per legge in alcuni casi, in altri è facoltativo per il lavoratore. Vediamo quali sono i casi. La legge tutela anche la salute dei lavoratori notturni, vediamo come.
A cura di Antonio Barbato
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lavoro notturno vietato o facoltativo

Il lavoro notturno è il lavoro svolto dai lavoratori durante le fasce orarie considerate notturne dalla legge e dai contratti collettivi. Si tratta, in realtà, della definizione di lavoratore notturno e di periodo notturno definito dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003, all’art. 1.

La legge considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolge durante il periodo notturno (periodo di almeno 7 ore compreso l’intervallo tra le 24 e le 5: almeno 3 ore dell’orario di lavoro giornaliero o almeno una parte del suo lavoro secondo le norme del contratto collettivo (o minimo 80 giorni lavorativi all’anno).

Oltre alla definizione del lavoratore notturno, del periodo notturno e quindi del lavoro notturno, la  legge prevede dei casi in cui è vietato adibire al lavoro notturno dei lavoratori ed altri casi in cui alcuni lavoratori non sono obbligati a prestare il lavoro notturno (che quindi è per loro facoltativo).

Lavoro notturno vietato:

E’ vietato adibire al lavoro notturno (art. 11 del Decreto Legislativo 66 del 2003):

  • Le donne, dalle ore 24 alle ore 6, nel periodo che intercorre tra l’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
  • I minori, per un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le 6 o tra le ore 23 e le 7;

I contratti collettivi possono stabilire i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno, in aggiunta alle prescrizioni di legge. Inoltre devono stabilire i criteri e le modalità dell’introduzione del lavoro notturno che deve essere preceduta dalla consultazione delle rappresentative sindacali. Tale consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.

Lavoro notturno facoltativo:

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno (facoltativo per il lavoratore):

  • La lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni (o, in alternativa, il lavoratore padre convivente della stessa);
  • La lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
  • La lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile della legge 104 del 1992.

Il lavoratore non obbligato può esprimere il proprio dissenso in forma scritta almeno 24 ore prima dell’inizio della prestazione. In questo caso il datore di lavoro che impiega tali lavoratori rischia l’applicazioni di sanzioni penali. E’ possibile inoltre accertare l’idoneità al lavoro notturno attraverso le competenti strutture sanitarie.

Per quanto riguarda il caso del lavoratore o la lavoratrice unico genitore con il figlio convivente di età inferiore a 12 anni, il Ministero del Lavoro ha precisato che in caso di affidamento condiviso tra i due genitori, entrambi i genitori possono beneficiare dall’esenzione dal lavoro notturno nei periodi di convivenza con il figlio che risultano dalla sentenza di affidamento congiunto.

La sorveglianza sanitaria a tutela della salute dei lavoratori

Il datore di lavoro deve disporre a proprie spese la sorveglianza sanitaria, cioè dei controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno per gli addetti al lavoro notturno. Inoltre il datore di lavoro durante lo svolgimento del lavoro notturno deve garantire un adeguato livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione.

L’art. 14 comma 1 del D. Lgs. 66/2003, stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni a proprie spese o per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche. La violazione degli obblighi di controllo preventivo e periodico almeno ogni due anni è punita con la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 1.549,00 a € 4.131,00.

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