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Spedizionieri doganali: pensione di vecchiaia e indennità di buonuscita a oltre 66 anni

Per gli spedizionieri doganali dal 2014 passa a 66 anni, più tre mesi di adeguamento alla speranza di vita, il requisito di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Ed anche per l’incasso dell’indennità di buonuscita il requisito anagrafico è lo stesso. Esclusi dalla novità chi ha maturato i 65 anni entro il 2013. Dal 2019 ci vorranno 66 anni e 6 mesi. Le modifiche coinvolgono anche la totalizzazione. Vediamo nel dettaglio il nuovo regolamento.
A cura di Antonio Barbato
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requisiti pensione spedizionieri doganali

Con un “regolamento di armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico” sono stati modificati i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia degli spedizionieri doganali. E’ stata elevata l’età anagrafica a 66 anni e 3 mesi dal 2014, 66 anni e 6 mesi dal 2015, con adeguamento alla speranza di vita degli stessi requisiti. Le modifiche coinvolgono anche la totalizzazione e l’incasso dell’indennità di buonuscita. Fino al 2013 il requisito era a 65 anni di età.

Il Fondo previdenziale ed assistenziale per il personale iscritto all’albo degli spedizionieri doganali, istituito nel 1960, è stato soppresso dal 1° gennaio 1998. Dalla stessa data le attività riguardanti l'erogazione dei trattamenti pensionistici e della buonuscita sono confluite in Inps. Ma l’accesso alla pensione di vecchiaia, nonché l’erogazione dell’indennità di buonuscita seguono una particolare normativa, modificata recentemente riguardo il requisito d’età per ottenere le prestazioni erogate dall’Inps.

Il Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha previsto all’art. 24, comma 18, l’emanazione di un regolamento per “l’armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l’INPS, ex-ENPALS ed ex- INPDAP”. E tra queste categorie ci sono gli spedizionieri doganali. L’Inps specifica le modifiche apportate dal regolamento (inserito nel D.P.R. n. 157 del 2013) nella circolare n. 86 del 3 luglio 2014.

Le modifiche normative nel dettaglio. Il regolamento all’art. 2 contiene “le disposizioni in materia di pensionamento per i soggetti iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali”. Il Fondo a loro dedicato è stato istituito con l’articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, modificato con la legge 4 marzo 1969, n. 88, e soppresso, a far tempo dal 1° gennaio 1998, con la legge 16 luglio 1997, n. 230.

Il comma 1 dell’art. 2 del regolamento, che riguarda le novità in materia pensionistica per gli spedizionieri doganali, prevede che: “ La quota di pensione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230, è erogata dall’INPS al compimento del sessantaseiesimo anno di età”.

Lo stesso articolo 2, al comma 2, stabilisce che: “All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo le parole: “e 10 febbraio 1996, n. 103”, sono inserite le seguenti: “e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali”.

Dettagliate le variazioni introdotte in termini legislativi, vediamo nel concreto con questi interventi legislativi cosa cambia in materia di accesso alla pensione per gli spedizionieri doganali.

Requisiti di età per l’accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia

Premesso che, come per tutti i lavoratori assicurati all’Inps, la pensione ordinaria di vecchiaia per gli spedizionieri doganali, a carico del soppresso Fondo, spetta alla maturazione di un determinato requisito di età, che ora vedremo, va ricordato e ulteriormente premesso che il compimento dell’età pensionabile non basta: la pensione di vecchiaia spetta agli spedizionieri che abbiano maturato una determinata anzianità contributiva, che deve essere non inferiore a 20 anni di contributi versati e accreditati nel proprio estratto conto presso l’Inps. La pensione di vecchiaia viene riconosciuta agli spedizionieri doganali che hanno un’anzianità inferiore a 20 anni, ai soggetti ancora iscritti al Fondo, ora soppresso, al 31 dicembre 1997.

La pensione di vecchiaia lorda annua spettante erogata agli spedizionieri doganali, erogata in tredici mensilità, decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda, a condizione che sia stato perfezionato il requisito dell'età. Se questo non è soddisfatto, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento dell'età. La pensione di vecchiaia del fondo Spedizionieri non è soggetta alla disciplina delle decorrenze. 

Pensione di vecchiaia a 66 anni dal 2014. Più adeguamenti alla speranza di vita. E’ sull’età pensionabile sono intervenute modifiche. Come abbiamo letto, la modifica è nell’elevazione a 65 anni di età del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia degli spedizionieri doganali. Per effetto dell’articolo 1, comma 4, sempre del regolamento, al requisito anagrafico, stabilito dal comma 1 del citato articolo 2, si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 della legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni.

Requisiti per la pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2014. L’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia degli spedizionieri doganali porta a delle modifiche a partire dal 2014. La circolare dell’Inps riepiloga i requisiti: “ai fini dell’accesso al pensionamento degli spedizionieri doganali, gli iscritti al soppresso Fondo dal 1° gennaio 2014 devono risultare in possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

  • dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, 66 anni e tre mesi (requisito adeguato alla speranza di vita);
  • dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, 66 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita);
  • dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, 66 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita). 

I requisiti negli anni 2014 e 2015 sono adeguati alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, che attua l’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I requisiti dal 2016 in poi sono da adeguare alla nuova speranza di vita che verrà stabilita in futuro da un nuovo Decreto Ministeriale. In linea teorica si prevedono ulteriori tre mesi da aggiungere. Quindi il requisito potrebbe passare a 66 anni e 6 mesi.

La nuova disposizione che eleva a 66 anni e tre mesi il requisito di età per la pensione di vecchiaia degli spedizionieri doganali “esplica i suoi effetti sulle pensioni ordinarie di vecchiaia aventi decorrenza dal 1° febbraio 2014, mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, fatte salve le pensioni da liquidare in favore degli iscritti che hanno perfezionato il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2013”.

Fino al 2013 restano i 65 anni di età. Nulla cambia riguardo al requisito anagrafico perfezionato entro il 31 dicembre 2013. Oltre agli spedizionieri doganali che maturano l’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel 2014 e negli anni successivi, ovviamente ci sono anche coloro che hanno maturato il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2013. La circolare precisa che “I lavoratori, sia uomini che donne, che maturano, entro il 31 dicembre 2013, il requisito anagrafico di sessantacinque anni, previsto dalla normativa vigente antecedentemente al 1° gennaio 2014, in virtù del disposto dell’articolo 1, comma 2, del regolamento, conseguono il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia secondo la previgente normativa.

Al riguardo, si rammenta che l’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 230 del 1997, aveva fissato il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia alla stessa età prevista nel regime generale per il pensionamento di vecchiaia di cui alla tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo n. 503 del 1992 pari, per l’anno 2013, a sessantacinque anni.

Il regolamento ha modificato, dal 1 gennaio 2014, il solo requisito anagrafico per l’accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia, mentre restano confermate tutte le altre indicazioni generali in materia di pensionamento degli spedizionieri doganali iscritti al soppresso fondo, così come restano confermate le pensioni di invalidità (che spetta agli spedizionieri, iscritti al Fondo alla data del 31.12.1997, che hanno maturato una anzianità di effettiva iscrizione non inferiore ai due anni. La pensione decorre dal mese successivo alla cancellazione dall'albo professionale) e ai superstiti (spetta ai superstiti di lavoratore che alla data del decesso potesse far valere un' anzianità contributiva di 2 anni. E ai superstiti di pensionato. La pensione decorre dal mese successivo il decesso se la domanda viene presentata entro due anni, trascorso tale termine decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda).

Le novità sulla totalizzazione dei contributi degli spedizionieri doganali 

L’articolo 2 del regolamento, al comma 2, dispone l’inserimento degli iscritti al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali tra i soggetti che possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi contributivi, per il conseguimento di prestazioni pensionistiche da liquidare in regime di totalizzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, e successive modificazioni. L’Inps dettaglia nella circolare n. 86/2014 le novità anche in merito alla totalizzazione dei contributi. 

I criteri generali riguardanti le modalità di accertamento del diritto e dell’accesso ai trattamenti pensionistici in totalizzazione di periodi contributivi per gli spedizionieri doganali sono contenute nelle circolar n. 69 del 2006, la n. 3 del 2008 e nel messaggio n. 219 del 2013. La circolare n. 86 spiega quali sono le novità dal 2014 dopo le modifiche intervenute con il regolamento. Sono fornite le indicazioni per la liquidazione delle pensioni con utilizzazione dei periodi assicurativi risultanti nel soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali. Vediamole. 

Totalizzazione certificata per gli iscritti aventi diritto a pensione nel soppresso Fondo. Come in precedenza precisato, la pensione di vecchiaia viene concessa agli spedizionieri doganali in presenza del requisito anagrafico (65 anni fino al 2013, 66 anni e 3 mesi dal 2014), ma anche se l’iscritto ha maturato un’anzianità contributiva non inferiore a venti anni (oppure meno, per gli iscritti al Fondo fino al 31 dicembre 1997).

Riguardo alla totalizzazione la circolare Inps n. 86 del 3 luglio 2014 precisa che “per gli aventi diritto a pensione, l’importo lordo annuo spettante, riferito a tredici mensilità, è stato calcolato e certificato dal predetto Fondo, all’atto della soppressione dello stesso. Nella liquidazione della pensione in totalizzazione, la quota afferente i periodi di iscrizione al soppresso Fondo è quella certificata dal Fondo stesso.

La pensione totalizzata costituisce un’unica pensione e gli aumenti a titolo di perequazione automatica della stessa sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni vigenti, e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo con onere a carico delle gestioni interessate”. 

Totalizzazione per gli spedizionieri doganali scritti non aventi diritto a pensione nel soppresso Fondo. Per gli iscritti non aventi diritto a pensione nel soppresso Fondo, in coerenza con i criteri forniti a suo tempo con il richiamato parere ministeriale, la quota di pensione deve essere calcolata computando, per ogni anno di contribuzione accreditata in detto Fondo, un ventesimo dell’importo determinato, secondo le norme del proprio Regolamento, per le pensioni da liquidare in presenza dell’anzianità minima di iscrizione, pari a 20 anni.

Anche l’indennità di buonuscita dal 2014 a 66 anni e 3 mesi 

L’art. 32 del Regolamento del soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli Spedizionieri Doganali prevede, altresì, il diritto ad un’ulteriore prestazione previdenziale in favore degli iscritti al Fondo medesimo, costituita dall’indennità di buonuscita. In favore dei lavoratori che non hanno maturato il requisito contributivo minimo, in quanto risultano cancellati dal Fondo stesso, la buonuscita viene liquidata in misura doppia.

L’indennità di buonuscita, in applicazione dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 230 del 1997, spetta al compimento dell’età prevista per la pensione ordinaria di vecchiaia a carico del Fondo. Pertanto, per effetto dell’articolo 2, comma 1, del regolamento (per l’armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l’INPS, ex-ENPALS ed ex- INPDAP), il requisito anagrafico per il diritto all’indennità di buonuscita è elevato a sessantasei anni a far tempo dal 1° gennaio 2014.

Tenuto conto dell’applicazione della disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita, dal 1° gennaio 2014 gli iscritti devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici in precedenza descritti, quindi 66 anni e 3 mesi nel 2014, ad esempio.

L’importo spettante a titolo di indennità di buonuscita, sia in misura ordinaria che in misura doppia, è indicato nella certificazione previdenziale rilasciata dal Fondo alla data di soppressione dello stesso, disponibile nella “Gestione Spedizionieri Doganali”. A tale importo viene applicata la rivalutazione monetaria secondo le norme vigenti in materia.

Indennità di buonuscita in favore degli spedizionieri che richiedono la pensione in totalizzazione. Per gli spedizionieri doganali che non hanno diritto alla pensione a carico del soppresso Fondo, nel caso in cui si avvalgano della facoltà di cumulo dei periodi contributivi per il conseguimento di prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione, l’indennità di buonuscita, già calcolata a suo tempo in misura doppia, deve essere rideterminata in misura ordinaria ed attribuita al compimento, da parte dell’iscritto, dell’età prevista per il conseguimento della pensione ordinaria di vecchiaia (sempre con i requisiti dal 2014 in poi).

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