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Spese sanitarie detraibili: ecco quelle per i disabili

Sulle spese per analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche sostenute dai disabili c’è la possibilità di usufruire della detrazione Irpef del 19%. Mentre per le spese mediche c’è la deducibilità.
A cura di Antonio Barbato
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Quali sono le spese mediche detraibili

Per i cittadini disabili, a norma dalla legge 104 del 1992, il Fisco italiano prevede delle agevolazioni fiscali consistenti in condizioni particolari per l’acquisto di veicoli, nella possibilità di ridurre l’imposta sul reddito da pagare attraverso degli oneri deducibili dal reddito e delle detrazioni fiscali che riducono l’imposta stessa.

Nel caso dei disabili gli oneri deducibili dal reddito sono le spese mediche generiche e di assistenza specifica. Mente le spese sanitarie specialistiche rientrano nelle detrazioni del 19% per disabili, le quali comprendono anche altre spese come  le spese per l’acquisto di veicoli, dei sussidi tecnici ed informatici.

Approfondiamo in questo articolo le detrazioni del 19% per le spese sanitarie sostenute dai disabili. Come detto, il Fisco prevede una doppia possibilità di riduzione dell’imposta sul reddito (Irpef) da pagare per i disabili.

La prima riguarda le spese mediche generiche sostenute dai disabili, quali ad esempio le prestazioni rese da medico generico o l’acquisto di medicinali, le spese per assistenza specifica quali ad esempio l’assistenza infermieristica rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito. In questo caso, si tratta di oneri che vanno a ridurre il reddito complessivo del contribuente disabile, sul quale andrà calcolata l’imposta applicando le aliquote.

La seconda possibilità riguarda le spese sanitarie specialistiche sostenute dai disabili, che rientrano tra le spese per le quali si può usufruire invece della detrazione del 19% dall’Irpef da pagare.

Si tratta ad esempio di spese sostenute per analisi, per prestazioni chirurgiche e prestazioni specialistiche (come ad esempio elettrocardiogramma, visita cardiologica, ecc.) ed in questo caso si tratta di spese che non riducono il reddito sul quale calcolare l’imposta Irpef come nel caso degli oneri deducibili, ma sono spese che portano in detrazione l’Irpef già calcolata, pertanto in diminuzione fino all’azzeramento.

La misura della detrazione è del 19% dell’ammontare della spesa sostenuta, tenendo conto però della franchigia di euro 129,11, quindi il 19% va calcolato solo sulla parte che eccede questo importo ed il risultato andrà in diminuzione dell’Irpef.

Rientrano nelle detrazioni del 19%, in questo caso senza togliere la franchigia di euro 129,11, anche le altre spese sostenute come quelle per il trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap, le spese sostenute per l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti, di apparecchi per il contenimento di fratture e di correzione dei difetti della colonna vertebrale, l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione.

Rientrano ancora tra le detrazioni del 19% in maniera integrale (cioè senza franchigia di 129,11) anche le altre spese riguardanti l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, al sollevamento dei disabili.

Come per le spese mediche generiche rientranti tra gli oneri deducibili, anche per le spese sanitarie specialistiche e le altre spese rientrati tra le detrazioni fiscali del 19%, sono considerati disabili i cittadini che hanno avuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi della legge 104 del 1992 o che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche. Anche in questo caso è possibile anche autocertificare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata e accompagnata da documento di identità del sottoscrittore. E’ necessario far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati all’accertamento dell’invalidità.

[FOTO di Agecom Bahia]

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