Stipula contratti di lavoro intermittente con interpreti e traduttori: confermati i limiti di età
L’utilizzo del contratto di lavoro intermittente per l’assunzione di lavoratori interpreti e traduttori nelle scuole o negli istituti di lingua non è libero, come accade per gli interpreti alle dipendenze di alberghi o agenzie di viaggio, ma è condizionato ai requisiti per il lavoro a chiamata previsti dalla legge dopo la riforma Fornero. Uno su tutto: i limiti di età, ossia il divieto di stipula in favore dei soggetti tra i 25 anni ed i 55 anni. Il Ministero ha chiarito in un interpello che le due tipologie professionali non sono assimilate. Vediamo nel dettaglio.
La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro ha risposto, con un interpello il n. 31 del 19 novembre del 2013 ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. L’istanza di interpello è stata inoltrata per chiarire la possibilità di utilizzo e inquadramento, nell’ambito del lavoro intermittente e del Regio Decreto n. 2657 del 1923 (attività a carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia), delle figure dell’interprete e del traduttore che espletano la propria attività presso le scuole o gli istituti di lingua.
L’interesse dell’Ordine dei CDL era quello di capire “se le suddette categorie professionali possano essere assimilate a quella degli “interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo”, contemplata al n. 38 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, così come richiamata dall’art. 40, D. Lgs. n. 276/2003 e dal D.M. 23 ottobre 2004 di questo Ministero”.
In sostanza capire se, eventualmente trattandosi di figure di interpreti assimilabili a quelli di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, anche gli interpreti delle scuole e degli istituti di lingua, rientrano nei casi assimilati a quelli della tabella, e quindi possono essere inquadrati con il lavoro a chiamata o intermittente, senza i limiti introdotti dalla riforma Fornero (soprattutto limiti di età per la stipula del contratto a chiamata).
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, Il Ministero nell’interpello ha risposto quanto segue: “In via preliminare, si sottolinea che in assenza del requisiti soggettivi ovvero oggettivi individuati dall’art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003, le ipotesi in cui risulta ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente sono declinate nell’elenco contenuto nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 il quale, al n. 38, contempla le prestazioni svolte dagli “interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi o occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell’Ispettorato corporativo, non presentino nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa”.
La terminologia utilizzata evidenzia che le relative attività si riferiscono solo a prestazioni di interpretariato rese nell’ambito di strutture di tipo alberghiero ovvero presso agenzie di viaggio e del turismo, come confermato peraltro dall’esclusione espressa, contenuta nella medesima clausola, degli interpreti che svolgono anche incarichi o compiti di diversa natura a favore delle medesime strutture.
Nessuna equiparazione agli interpreti di alberghi o agenzie di viaggi. Il Ministero conclude: “Ciò premesso, in risposta al quesito avanzato, non sembra possibile operare una equiparazione della figura dell’interprete/traduttore impiegato presso scuole o istituti di lingua a quella di cui al n. 38 della tabella citata”.
Il rinvio del Ministero alla normativa sul lavoro intermittente. “Resta ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche in tali ambiti laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 276/2003 o qualora sia previsto dalla disciplina collettiva di settore. Ossia ciò che normalmente è necessario per la stipula di contratti di lavoro a chiamata”. Così conclude l’interpello il Ministero del lavoro.
Casi di utilizzo del lavoro intermittente. Dopo la riforma Fornero, legge n. 92 del 2012, sono stati limitati i casi di utilizzo del lavoro intermittente. La riforma ha modificato gli articoli del D. Lgs. n. 276 del 2003 (la cosiddetta Riforma Biagi) riguardanti il lavoro intermittente. Dal 18 luglio 2012 in poi è possibile utilizzare il lavoratore, stipulando con esso un contratto di lavoro a chiamata o intermittente, nelle seguenti ipotesi, secondo quanto previsto dalla circolare n. 18 del 2012 dello stesso Ministero:
- Per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente “secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno” (ai sensi dell’art. 34 comma 1 del D. Lgs. n. 276 del 2003);
- Con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età;
- E poi per le attività elencate nella tabella approvata con R.D. n. 2657 del 1923, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 276 del 2003 e del D. M. 23 ottobre 2004.
Appare chiaro che l’intento dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro era capire se gli interpreti e traduttori della scuola o degli istituti di lingua possono essere assunti con lavoro a chiamata anche nella fascia di età tra i 25 anni compiuti ed i 55 anni non compiuti. La risposta è negativa. Sono liberi da limiti di età solo gli interpreti alle dipendenze di alberghi e di agenzie di viaggio o turismo.